DELIBERAZIONE N. 212 DEL 30.11.2006

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI “I.C.I.”: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO D’IMPOSTA  2007

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Omissis…..

 

 

 

D E L I B E R A

 

1 - di confermare per l’anno 2007 le aliquote I.C.I.  e le detrazioni d’imposta già confermate per l’anno 2006 con la succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 2 dicembre 2005, e precisamente:

      ALIQUOTE I.C.I. ANNO D’IMPOSTA 2007

a)      6,5 per mille aliquota ordinaria

b)       4   per mille aliquota per abitazione principale;

      DETRAZIONE D’IMPOSTA ANNO 2007

A) Euro 129,11 su base annua  per detrazione per abitazione principale , così come definita all’art. 8 comma 2 del vigente Regolamento Comunale I.C.I

  B) Euro 258, 23  su base annua  per i nuclei familiari che dichiarino:

- di aver percepito nell’anno d’imposta precedente solamente redditi da  pensione,  per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale ( se il nucleo è composto da una sola persona) o non superiore  al doppio di tale ammontare ( se il nucleo è composto da due o più persone);

      - di non possedere altre unità immobiliari;

     - di non avere altri redditi oltre a quello derivante  dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

     -  di non possedere titoli e/o depositi bancari e postali di importo superiore a Euro 15.493,00;

2 - di considerare per l’anno 2007, così come previsto dall’art. 8 comma 3 del vigente Regolamento Comunale  I.C.I., abitazione principale ai fini della detrazione I.C.I., anche le seguenti unità immobiliari, oltrechè quelle indicate nell’articolo 8, comma 2 del predetto regolamento:

-          a) le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte al catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione ( ad esempio garage, cantina, soffitta, ripostigli ecc.);

-          b) le unità immobiliari in precedenza già adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

-          c) le unità immobiliari in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei registri anagrafici;

3 - di dichiarare, con votazione unanime e separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, - 3° comma – del  D. Lgs.  n. 267/2000.