OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI “I.C.I.” : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE   ANNO D’IMPOSTA  2005

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO il vigente regolamento comunale  per la disciplina  dell’I.C.I., nel quale:

§         all’articolo 6  vengono definiti i limiti e condizioni per l’approvazione delle aliquote,

§         all’articolo 8   vengono definiti i limiti e condizioni per l’approvazione delle detrazioni;

 

VISTA la vigente normativa che individua limiti e condizioni per la differenziazione di aliquote e detrazioni con riferimento alle singole fattispecie di immobili;

RICHIAMATA             la deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 29/12/2003 ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili “I.C.I.”: determinazione aliquota e detrazioni per abitazione principale anno d’imposta  2004 ”;

 

DATO ATTO che questo Ente ha applicato dall’anno di istituzione dell’imposta comunale sugli immobili l’aliquota base del 4 per mille,  variata solamente una volta, nell’anno 2001, con l’incremento dell’aliquota dal 4 al 5 per mille soltanto per gli immobili non adibiti ad abitazione principale ed operando contestualmente un incremento della detrazione per le abitazioni principali;

 

RILEVATA la necessità di aumentare il gettito dell’imposta comunale sugli immobili per garantire la copertura delle spese correnti, finanziate in parte nell’esercizio precedente attraverso fonti derivanti da entrate straordinarie e non ricorrenti, nonché per consentire la copertura delle spese relative al potenziamento ed alla riorganizzazione dei servizi comunali, oltre che agli aumenti inflattivi dei servizi e contrattuali del personale;

 

RILEVATA altresì l’esigenza, per conseguire un equilibrio stabile del bilancio dell’Ente, di garantire la copertura delle spese di cui al titolo primo di bilancio mediante una costante e certa entità di risorse all’interno dei primi tre titoli dell’entrata, secondo i principi di una corretta gestione finanziaria ed economica;

 

RITENUTO, alla luce della programmata attività dell’Ente e delle proiezioni di entrata, di procedere ad un aumento del 2,5 per mille dell’aliquota ordinaria, mantenendo al minimo l’imposizione sull’abitazione principale a salvaguardia delle famiglie;

 

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f)  della legge 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali

 

VISTO l’art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

VISTI gli allegati pareri tecnico e contabili resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267;

 

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1 - di stabilire, per i motivi esposti in narrativa, per l’anno 2005 le aliquote I.C.I.  e le detrazioni d’imposta  sotto riportate:

 

      ALIQUOTE I.C.I. ANNO D’IMPOSTA 2005

a)      6,5 per mille aliquota ordinaria

b)       4   per mille aliquota per abitazione principale;

 

      DETRAZIONE D’IMPOSTA ANNO 2005 (INVARIATE)

A) Euro 129,11 su base annua  per detrazione per abitazione principale , così come definita all’art. 8 comma 2 del vigente Regolamento Comunale I.C.I

  B) Euro 258, 23  su base annua  per i nuclei familiari che dichiarino:

- di aver percepito nell’anno d’imposta precedente solamente redditi da  pensione,  per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale ( se il nucleo è composto da una sola persona) o non superiore  al doppio di tale ammontare ( se il nucleo è composto da due o più persone);

      - di non possedere altre unità immobiliari;

     - di non avere altri redditi oltre a quello derivante  dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

     -  di non possedere titoli e/o depositi bancari e postali di importo superiore a Euro 15.493,00

 

2 - di considerare per l’anno 2005, così come previsto dall’art. 8 comma 3 del vigente Regolamento Comunale  I.C.I., abitazione principale ai fini della detrazione I.C.I., anche le seguenti unità immobiliari, oltrechè quelle indicate nell’articolo 8, comma 2 del predetto regolamento:

-          a) le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte al catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione ( ad esempio garage, cantina, soffitta, ripostigli ecc.);

-          b) le unità immobiliari in precedenza già adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

-          c) le unità immobiliari in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei registri anagrafici,  

 

3 - di dare atto che le aliquote e le detrazione da applicarsi per l’anno 2005 sono  analiticamente riportate nell’allegato prospetto sub.  A),  che forma parte integrante del presente provvedimento;

 

4 - di allegare copia del presente provvedimento  a corredo del bilancio di previsione 2005;


Tipo immobile

Riferimento alla normativa

Aliquota 

detrazione

 

Abitazione principale

articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

4

€ 129,11

 

Abitazione cittadini italiani residenti all’estero

articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75

4

€ 129,11

Fabbricati utilizzati quali abitazione principale

articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556

4

€ 129,11

Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale (così come definiti al punto  3  del dispositivo  della  presente  delibera)

articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 (ultimo periodo)

4

€ 258,23

X

Abitazioni recuperate (in caso di utilizzo come abitazione principale)

Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449

4

€ 129,11

 

Abitazione principale anziani o disabili

articolo 3, comma 56, L. 23.12.1993, N. 662

4

€ 129,11

Abitazione principale in uso gratuito a parenti in linea retta di 1^ grado e relative pertinenze

Articolo 59, lett. e) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446

4

€ 129,11

X

Pertinenze abitazione principale

articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488

4

fino alla concorrenza

di € 129,11

 

Fabbricati ordinari

articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

6,5

 

X = Vedere regolamento per particolari condizioni

Abitazioni locate e relative pertinenze

articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556

6,5

 

Abitazioni non locate e relative pertinenze

articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

6,5

 

Abitazioni a disposizione e relative pertinenze

articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

6,5

 

Fabbricati posseduti da imprese e non venduti

articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

6,5

 

Fabbricati categoria D

Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

6,5

 

Fabbricati recuperati

Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449

6,5

 

Aree edificabili

articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

6,5

 

Terreni agricoli

articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

6,5

 

Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

6,5

 

Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli

articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

6,5

 

Enti senza scopo di lucro (“ONLUS”)

articolo 6, c. 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e art 21 D.Lgs.vo 460/97

6,5