CITTA’ DI RONCADE

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Prot 0009415 del 22/05/2008

 

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) anno 2008

 

 

Gentile Contribuente,

per l’anno 2008 restano in vigore le stesse aliquote e detrazioni ICI del 2007 stabilite con delibera di Consiglio n° 12 del 26/03/2007, per quanto non variato da norme di legge successive.

ALIQUOTE:  -Aliquota al 4,3 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

                                    -Aliquota al 7,0 per mille  per tutti gli immobili (fabbricati, terreni agricoli) diversi da abitazione principale e relative pertinenze e diversi da aree edificabili;

                                    -Aliquota al 6,5 per mille per le aree edificabili.

DETRAZIONI PRIMA CASA:         - € 103,29 per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: Per il 2008 non è dovuta l’ICI sull’abitazione principale e relative pertinenze. Si ricorda che l’abitazione principale è quella di residenza. Sono escluse da detta esenzione le abitazioni accatastate in categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e relative pertinenze. Detta esenzione spetta inoltre alle abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado e agli anziani ricoverati in casa di riposo.

Si informa che rimane dovuta l’ICI sui terreni agricoli, sulle aree edificabili e su tutti gli altri fabbricati diversi da abitazione di residenza principale con relative pertinenze.

AGEVOLAZIONI ICI: Entro il 30 novembre 2008 va presentata l’istanza per poter godere dell’aliquota  e/o della detrazione per abitazione principale per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitore-figlio) adibite a loro abitazione principale e per le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Chi ha già presentato tale istanza per gli anni precedenti, e possiede i medesimi requisiti non deve ripresentarla.

            VALORI AREE EDIFICABILI: Con delibera di Giunta n° 142 del 26/11/2007 sono stati deliberati i valori minimi di mercato delle aree edificabili da denunciare ai fini ICI per l’anno 2008. Detti valori sono i medesimi stabiliti per l’anno 2007.

 

 

DELIBERA 12/2007:

 

Udita la relazione dell’Assessore di Reparto

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili;

 

     Richiamato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio n° 17 del 19/04/2006 e in particolare l’art. 22 c. 2 che così recita: “ Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento.”;

 

Visto il comma 156 dell’art. 1 della Legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria per 2007) modificativo dell’articolo 6 comma 1 del D.Lgs 504/92 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a determinare le aliquote I.C.I.;

 

            Richiamato il comma 169 dell’art. 1 della Legge 296 del 27/12/2006 (finanziaria per 2007) che stabilisce che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

 

            Visto il Decreto Ministeriale del 30/11/2006 che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2007 al 31/03/2007;

 

       Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 13/02/2006, esecutiva a termini di  legge, con la quale venivano fissate le seguenti aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l’anno 2006, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni:

 

ALIQUOTE

·        aliquota al 4,00 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi con un componente nel proprio nucleo familiare residente invalido o non autosufficiente al 100% con assegno di accompagnamento;

·        aliquota al 4,3 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;

·        aliquota al 7 per mille per tutti gli immobili diversi da abitazione principale e relative pertinenze;

DETRAZIONI

 

·        è fissata in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale;

·        è fissata in € 258,23 la detrazione per abitazione principale degli appartenenti alla seguenti categorie di disagio economico - sociale che devono possedere i seguenti requisiti documentati con istanza da presentare entro il 30/06/2006:

 

1) - nuclei familiari composti da pensionati che dichiarino di aver percepito nell’anno precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composto da una sola persona) o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone); i soggetti devono dichiarare inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze e/o da terreno agricolo di superficie minore o uguale a mq. 2.000;

2) - nuclei familiari con un componente residente invalido al 100% che dichiarino un reddito complessivo nell’anno 2005 non superiore a € 20.000,00.

In entrambi i casi di cui al punto 1) e 2), sono esclusi dal beneficio i residenti in abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 e A/8.

 

       Tenuto conto che in base al comma 48 dell'art 3 della citata Legge 23.19.1996, n. 662 "Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili e di ogni altra imposta";

 

     Preso atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2 della predetta L. 662/96 la detrazione per abitazione principale dei soggetto passivo è stabilita in € 103,29, elevabile fino a € 258,23, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

       Verificato il gettito del tributo dell'anno 2006 con riferimento ai dati acquisiti dal concessionario della riscossione delle imposte  nonché degli incassi delle verifiche effettuate;

 

     Tenuti in debito conto gli obiettivi dell’Amministrazione riguardanti l’attività dell’ufficio nell’anno 2007, obiettivi che sono esplicitati nella Relazione previsionale e programmatica relativa al Bilancio di previsione 2007, il cui schema è stato approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.18 del 12.02.2007;

 

     Tenuto conto della volontà di mantenere inalterata la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti possessori di unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;

 

     Vista la delibera di Giunta Comunale n° 24 del 26/02/2007 avente ad oggetto “Determinazione dei valori delle aree edificabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007”, con la quale sono stati aumentati alcuni valori di aree edificabili, in relazione ai prezzi del mercato, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007;

 

     Considerato opportuno per l’anno 2007- in base all’approvazione della delibera di cui al periodo precedente - di ridurre l’aliquota ICI per le aree edificabili al 6,5 per mille e di confermare le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente per le altre tipologie;

 

Visto l’art. 172 comma e) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 il quale stabilisce che le deliberazioni relative alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni ICI costituiscono allegati al bilancio di previsione di ciascun anno finanziario;

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 ed in particolare l’art.49;

 

Visto il parere favorevole espresso sulla suddetta proposta dal responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

 

CON n.13 voti favorevoli, nessun contrario e n.7 astenuti (Rachello Gianni, Zerbinati Guido, Mascia Boris, Meneghello Roberto, Donadel Marco, Lovisetto Marco e Guerra Maurizio) espressi in modo palese per alzata di mano;

 

D E L I B E R A

 

            Per i motivi esposti in premessa:

 

·        di stabilire in diminuzione l’aliquota ICI da applicare per le aree edificabili, passando dal 7 per mille al 6,5 per mille;

·        di confermare l’aliquota al 4,00 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti passivi con un componente nel proprio nucleo familiare residente invalido o non autosufficiente al 100% con assegno di accompagnamento;

·        di confermare l’aliquota al 4,3 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze;

·        di confermare l’aliquota al 7 per mille per tutti gli immobili diversi da abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle aree edificabili;

·        di confermare in € 103,29 la detrazione per l’abitazione principale;

·        di confermare in € 258,23 la detrazione per abitazione principale degli appartenenti alla seguenti categorie di disagio economico - sociale che devono possedere i seguenti requisiti documentati con istanza da presentare entro il 30/06/2007:

1) - nuclei familiari composti da pensionati che dichiarino di aver percepito nell’anno precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composto da una sola persona) o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone); i soggetti devono dichiarare inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze e/o da terreno agricolo di superficie minore o uguale a mq. 2.000;

2) - nuclei familiari con un componente residente invalido al 100% che dichiarino un reddito complessivo nell’anno 2006 non superiore a € 20.000,00.

In entrambi i casi di cui al punto 1) e 2), sono esclusi dal beneficio i residenti in abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1 e A/8.

 

            Di stimare, in base alle considerazioni svolte in premessa, il gettito complessivo dell’imposta corrente ordinario ICI in € 2.370.000,00 per l’anno 2007;

 

Di dare atto che i requisiti per godere dell’ aliquota spettante al 4 per mille e della maggiore detrazione  per l’anno 2007 dovranno essere certificati dall’Ufficio Tributi sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 giugno 2007;

 

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza.

 

Di procedere alla pubblicazione del presente atto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;

 

            Con n.13 voti favorevoli, nessun contrario e n.7 astenuti (Rachello Gianni, Zerbinati Guido, Mascia Boris, Meneghello Roberto, Donadel Marco, Lovisetto Marco e Guerra Maurizio), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma, art.134, Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.