ALIQUOTE ANNO 2011

 

4,5 ‰  =  abitazione principale;

 

 

Esenzioni:

-    abitazione principale ( e le unità immobiliari ad essa assimilate per legge)  con l’esclusione delle categorie A1, A8 ed A9;

-    le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale dal Comune con regolamento o delibera ovvero (con l’esclusione delle categorie A1, A8 ed A9);

-    le pertinenze dell’abitazione principale;

-    l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;

-    le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

-    le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela  adibite a loro abitazione principale, il coniuge non rientra nel concetto giuridico di parentela ;

 

COME PAGARLA:

 

Su apposito modulo di C/C postale n. 88681374 intestato a EQUITALIA NOMOS SPA REFRONTOLO-TV-ICI.

 

Oppure con modello F24 pagabile presso qualsiasi banca o ufficio postale, utilizzando il codice ente “H220” ed i codici tributo stabilita dall’Agenzia delle entrate.

 

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché l'ICI relativa all'immobile sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

 

Il versamento non è dovuto se l'importo dell'Imposta annuale da versare non supera € 5,16.=

 

QUANDO PAGARLA:

 

Prima rata  entro il 16 giugno 2011

Seconda rata  entro il 16 dicembre 2011

 

 

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

 

Fabbricati iscritti in catasto

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione (rivalutate del 5% ), i seguenti moltiplicatori:

1)                 Fabbricati categorie A, B, e C    (escluso A10 e C1)               moltiplicatore   =  100

2)                 Fabbricati categorie D e A10                                                  moltiplicatore   =    50

3)                 Fabbricati categoria C1                                                          moltiplicatore   =    34

 

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture di bilancio (stato patrimoniale e registro beni ammortizzabili – immobili) alla data di inizio di ciascun anno solare applicando ai costi di acquisizione o incrementativi gli appositi coefficienti ministeriali

 

Terreni agricoli. Esenti

 

Aree edificabili

 

A) Definizioni Area edificabile: per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base:

 

1.     agli strumenti urbanistici generali o attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, ecc.);

2.     alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici.

Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili anche i seguenti immobili:

1.     le aree (comprendendo non solo l’area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile) nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati.

2.     le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori) come, ad esempio:

-             aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;

-             aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;

-             le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale.

 

B)     Procedimento per la determinazione del valore base di riferimento  per le aree fabbricabili:

 

B.1  Le aree fabbricabili ai fini della determinazione del loro valore si classificano nelle seguenti tipologie:

 

a)      Aree residenziali di tipo B e C urbanizzate;

b)                               di tipo C non urbanizzate;

c)      Aree produttive di tipo D  urbanizzate;

d)                             di tipo D  non urbanizzate;

e)      Aree di tipo E (zone agricole)

 

L’elemento fondamentale per individuare il valore imponibile delle aree (escluse quelle      artigianali e industriali) è la determinazione del valore delle stesse a metro cubo edificabile (val/mc.).

       B.2   Definizione dei valori di riferimento:
VALORI AREE RESIDENZIALI DI TIPO B E C URBANIZZATE  (€ /mc)                     € 79,00

 

VALORI AREE RESIDENZIALI DI TIPO C  DA URBANIZZARE (€ /mc.)                    € 59,00

 

VALORI AREE RESIDENZIALI DI TIPO D – PRODUTTIVE  URBANIZZATE  (€ /mq.)       

€ 42,00

 

VALORI AREE RESIDENZIALI DI TIPO D – PRODUTTIVE  da URBANIZZARE (€ /mq.)                                                                                                                                     € 32,00

 

VALORI AREE DI TIPO E (per edificazioni in zona agricola) (€ /mc.)                             € 59,00

 

Le aree si intendono urbanizzate dalla data di fine lavori delle opere di urbanizzazione.

 

 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE ICI – ABOLITA A DECORRERE DAL 01.01.2007:

L’art. 9 del regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI che istituiva la comunicazione ICI, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007; questo per effetto del combinato disposto dell’art. 37, comma 53, del D.L. 223/2006 convertito con L. 248/06, e dell’art. 1, comma 175,della L. 296/2006.

 

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE ICI

A decorrere dall’anno 2007, è soppresso l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI in tutti i casi in cui le variazioni derivino da atti stipulati dai notai, per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3-bis del D.Lgs. 463/97, concernente la disciplina del modello unico informatico, in uso presso i notai.

E’ chiaro, dunque, che permane l’obbligo dichiarativo in tutti quei casi in cui la variazione della base imponibile o della fattispecie imponibile non è rilevabile dal modello unico informatico.

A titolo esemplificativo si elencano alcuni casi per i quali si rende necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione ICI: il passaggio da fabbricato generico ad abitazione principale per poter così usufruire dell’esenzione; la perdita o l’acquisizione della ruralità fiscale; l’esenzione, il passaggio da terreno agricolo ad area edificabile, ecc.

La dichiarazione di variazione deve essere presentata entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Inoltre restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta, quali la dichiarazione in caso di intervenuta inagibilità del fabbricato o  la concessione di un’abitazione in uso ad un parente di 1° grado.

Si conferma che le dichiarazioni ai fini della riduzione o dell’esenzione vanno presentate solo al verificarsi di un cambiamento e decorrono dalla data della variazione intervenuta.