ESTRATTO DELLA DELIBERA DI G.C. N.24 IN DATA 12.02.2005

- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2005 - 

 

 

1)       di determinare, per l'anno 2005, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune alle abitazioni principali e relative pertinenze (intendendosi per tali quelle classificate o classificabili  nelle categorie catastali  C/2 , C/6 e C/7 ed ubicate nello stesso edificio ove è sita l'abitazione principale o in edifici contigui anche se con accesso da vie diverse, ovvero situate nell'ambito dell'area di pertinenza del fabbricato principale ancorchè disgiunte dallo stesso) nella misura del 4 (quattro) per mille;

 

  2)       di determinare, per l'anno 2005, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune ai fabbricati diversi dalle abitazioni principali (e relative pertinenze) nella misura del 5,2 (cinque virgola due) per mille;

 

  3)       di determinare, per l'anno 2005, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune ai fabbricati ad uso abitativo (e relative pertinenze) non locati nella misura del 6 (sei) per mille, stabilendo che tale aliquota sia applicata per tutti i mesi dell'anno in cui vige lo stato di non locazione;

           

  4)       di determinare, per l'anno 2005, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune ai terreni agricoli nella misura del 5,2 (cinque virgola due) per mille;

 

  5)       di determinare, per l'anno 2005, l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune alle aree fabbricabili nella misura del 6 (sei) per mille;

 

  6)       di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 (salvo i casi di cui ai successivi punti 7 e 8) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale; pertanto l'ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze;

 

  7)       di aumentare, relativamente all'I.C.I. dovuta per l'anno 2005, la detrazione per abitazione principale ad euro 258,23 nei confronti dei soggetti passivi, di cui al vigente articolo 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio 2005 con reddito complessivo lordo del proprio nucleo familiare (come composto alla data del 1° gennaio 2005), prodotto nell'anno 2004 ai fini IRPEF comprese pensioni, assegni e rendite di qualsiasi genere comunque percepite e con esclusione  del reddito dell'abitazione principale, degli interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sui titoli del debito pubblico, nonchè borse di studio corrisposte a studenti universitari e quelle erogate in base alla legge 30.11.1989, n. 398, non superiore a euro 6.765,59 oltre a euro 1.549,37 per il coniuge e per ogni figlio fino ad un importo complessivo massimo di euro 11.413,70;

 

  8)       di aumentare, relativamente all'I.C.I. dovuta per l'anno 2005, la detrazione per abitazione principale ad euro 258,23 nei confronti dei soggetti inabili al 100% e dei soggetti nel cui nucleo familiare sia ricompreso un inabile al 100%,  con reddito complessivo lordo del proprio nucleo familiare (come composto  alla data del 1° gennaio 2005), prodotto nell'anno 2004 ai fini IRPEF, con esclusione del reddito dell'abitazione principale, non superiore a euro 18.075,99;