IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria 2007” – art. 1 comma 169 che cita” Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria 2007” – art. 1 comma 156 che demanda al Consiglio Comunale il compito di determinare le aliquote  I.C.I.;

 

VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Finanziaria 2008” che prevede:

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 21 dicembre 1998 e successive modifiche;

 

RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare  la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi dell’Ente e assicurare l’equilibri del Bilancio 2008;

CONSIDERATE le sempre maggiori difficoltà economiche della popolazione anziana e in particolare dei pensionati;

 

RITENUTO quindi di elevare a 7.000,00 €. il reddito complessivo percepito dal proprio nucleo famigliare per poter usufruire della maggiore detrazione di €. 258,00, fatti salvi gli ulteriori requisiti;

 

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 del T.U. in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;

 

CON VOTI     

 

DELIBERA

 

  1. Per l’anno 2008 sono confermate le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili determinate per l’anno 2007, quali:

·        Aliquota ordinaria: 6,25 °/°°

 

·        Aliquota agevolata: 5,00 °/°°.

 

  1. I contribuenti possono usufruire dell’aliquota agevolata quando l’unità immobiliare e loro pertinenze (massimo due):

 

A)    E’ adibita ad uso abitazione principale;

 

B)     E’ locata con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;

 

C)    E’ posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

D)    E’ concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 2° grado di parentela adibita a loro abitazione principale.

 

 

  1. Per l’anno 2008 viene riconfermata la detrazione per abitazione principale determinata per il 2007  in Euro 155,00.

 

  1. Per l’anno 2008 viene riconfermata in Euro 258,00 la detrazione di cui al precedente punto 3 nei confronti dei contribuenti che dichiarino di trovarsi nelle seguenti condizioni:

 

·        Il reddito complessivo percepito dal proprio nucleo familiare nell’anno 2007 derivante da pensione per un importo lordo non superiore a Euro 7.000,00;

·        Di non possedere altre unità immobiliari nel territorio nazionale;

·        Di non possedere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e due eventuali pertinenze;

·        Di non avere reddito domenicale derivante dalla proprietà di terreni agricoli di superficie superiore a 3.000 mq..

 

Tale dichiarazione deve essere presentata entro la data di scadenza del versamento della rata di acconto I.C.I. anno 2008 su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi.

 

  1. Per l’anno 2008 la detrazione di cui al precedente punto 3 viene riconfermata in Euro 258,00 nei confronti dei contribuenti che dichiarino che il proprio nucleo familiare, convivente nell’abitazione oggetto di detrazione, comprende:

·        Uno o più disabili, con invalidità pari al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato al disabile prima del compimento del 65° anno di età, dalla commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile dell’U.L.S.S. di appartenenza;

·        Uno o più minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalla commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile dell’U.L.S.S. di appartenenza;

·        Uno o più disabili titolari di pensione di inabilità erogata dall’INPS per inabilità al lavoro pari al 100%;

·        Uno o più disabili titolari di rendita INAIL per inabilità al lavoro pari al 100%:

 

Tale dichiarazione deve essere presentata entro la data di scadenza del versamento della rata di acconto I.C.I. anno 2008  su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi.

 

  1. Di determinare, al fine di limitare al massimo l’insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, il valore di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee, così come analiticamente indicato nell’apposito allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento.

 

  1. Di dare atto che la previsione dell’I.C.I. da iscrivere nel bilancio di previsione 2008 viene determinata in Euro 1.350.000,00.

 

  1. Di demandare al responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.