IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l’art.1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni;

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione C.C. n° 2 del 29.1.1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n° 488 (legge finanziaria 2002), che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF, è entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 che fissa al 30/4/2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010;

 

Visto l’art. 1 comma 156 della L. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che demanda al Consiglio Comunale il potere di determinare le aliquote e detrazioni prima casa dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Considerato che l’art. 3, comma 53, punto 2, della L. n° 662/1996 stabilisce che l’aliquota deliberata sia non inferiore al 4 per mille e non possa superare il 7 per mille indipendentemente da esigenze di bilancio;

 

Visto l’art. 1 del D.L. n. 93 del 27.05.2008 convertito con modifiche, nella Legge n. 126 del 24.07.2008, che esclude dall’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e quelle ad esse assimilate con delibera comunale o regolamento, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs 504/1992;

 

Visto che le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale, e quindi soggette ad esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili, sono le seguenti:

-            unità immobiliari e relative pertinenze in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate;

-            unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 2° grado di parentela (esclusi gli affini di ogni ordine e grado) adibite a loro abitazione principale;

 

Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire consentono di mantenere le aliquote per l’anno 2010 in misura pari a quelle del 2009;

 

Visto l’art. 6, comma 2, lettera a), punti 1), 4) e 5) del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Visto che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 è concessa ai comuni, nell’esercizio della potestà regolamentare, di individuare le modalità di riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto l’art. 10, comma 1, che stabilisce che la riscossione del tributo avvenga direttamente tramite la Tesoreria comunale, e vista la facoltà prevista dalla Finanziaria 2007, di pagare l’Imposta Comunale sugli Immobili tramite il modello F24;

 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

 

Uditi gli interventi:

 

Il Sindaco spiega l’O.d.g. rilevando come la previsione I.C.I. sia stata determinata sui dati relativi dell’anno scorso;

 

Ioppo fa presente come sia stata già prevista l’esenzione totale per la prima casa e la ritiene un buon modo per andare incontro alle esigenze dei cittadini.

Un aumento di I.C.I. per le seconde case è una scelta da doversi fare al fine di diminuire l’addizionale I.R.P.E.F.

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n° 10 contrari n° 4 (Ioppo, Mazza, Vettorel e Ros) su n° 14 presenti e votanti,

 

Il Sindaco fa presente che l’approvazione del bilancio debba essere portata al punto 9 dopo la mozione e non può pertanto essere anticipata al punto 6, come richiesto dal Consigliere Ioppo, mette ai voti, e tale modifica viene approvata con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano,

 

D E L I B E R A

 

di confermare per l’anno 2010 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili e detrazioni:

-            aliquota ordinaria del 6 per mille;

-            aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale residuali, non esclusi dall’imposta con D.L. 93/2008, convertito con modifiche nella L. 126/2008, e relative pertinenze nella misura del 5 per mille;

-            detrazione per abitazione principale nella misura fissa di € 103.29;

 

di dare atto che la perdita subita dal Comune a seguito delle suddette esclusioni verrà rimborsata totalmente dallo Stato e la sua quantificazione avverrà successivamente;

 

di confermare, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera d) del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sigli Immobili (I.C.I.) l’allegata tabella riportante i valori minimi delle aree edificabili ai fini I.C.I. applicabili per il periodo d’imposta 2010;

 

di incaricare il Responsabile del servizio di provvedere all’invio all’Ufficio del Federalismo Fiscale del presente provvedimento, secondo le modalità stabilite dalla Circolare 16/04/2003 n. 3/DPF;

 

di stabilire, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, che la riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili avvenga direttamente tramite la Tesoreria comunale e, in alternativa, vista la facoltà riconosciuta dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007) attraverso l’utilizzo del modello F24;

 

di demandare al Responsabile del servizio l’approvazione e la sottoscrizione della convenzione con la tesoreria per il servizio di riscossione dell’imposta per il 2010.

 

 

 

*******

 

 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole.

                                                                                              Il Responsabile del Servizi

                                                                                                       Marisa Nastri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione di C.C. n° 5 del 27.01.2010

 

 

COMUNE DI ORSAGO

Provincia di Treviso

 

 

 

VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI AI FINI I.C.I.

(art. 5 co. 2 lett. d) Regolamento Comunale I.C.I.)

 

 

 

 

ZONA

VALORE

 

A        Centro storico

Euro/mc.                        58,00

B        Di completamento

Euro/mc.                        58,00

C1      Di espansione

           Concessione diretta e

           lottizzazione collaudata

Euro/mc.                        58,00

C2      Di espansione

           Area da urbanizzare e

           collaudare

Euro/mc.                        42,00

D        Industriale-Artigianale

           Lottizzazione collaudata

Euro/mq.                        52,00

D        Industriale-Artigianale

           Area da urbanizzare e

           collaudare

Euro/mq.                        30,00

E4      Edificazione rurale

Euro/mc.                        50,00