IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto l’art.1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni;

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione C.C. n° 2 del 29.1.1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n° 488 (legge finanziaria 2002), che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF, è entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto l’art. 1 comma 156 della L. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che demanda al Consiglio Comunale il potere di determinare le aliquote e detrazioni prima casa dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Vista la deliberazione G.C. n° 122 del 15.12.2005, con la quale venivano determinate le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi in questo Comune per l’anno 2006;

 

Considerato che l’art. 3, comma 53, punto 2, della L. n° 662/1996 stabilisce che l’aliquota deliberata sia non inferiore al 4 per mille e non possa superare il 7 per mille indipendentemente da esigenze di bilancio;

 

Verificato il gettito del tributo dell’esercizio in corso, anche con riferimento alla proiezione dei dati effettuata in base all’introito della prima rata;

 

Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire permettono di confermare le aliquote per l’anno 2007 in misura pari a quelle del 2006;

 

Visto l’art. 6, comma 2, lettera a), punti 1), 4) e 5) del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Visto che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 è concessa ai comuni, nell’esercizio della potestà regolamentare, di individuare le modalità di riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto l’art. 10, comma 1, che stabilisce che la riscossione del tributo avvenga direttamente tramite la Tesoreria comunale, e vista la facoltà prevista dalla Finanziaria 2007, di pagare l’Imposta Comunale sugli Immobili tramite il modello F24;

 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

 

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

 

Con votazione unanime,

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

1)    di confermare per l’anno 2007 l’aliquota ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo Comune nella misura del 6 per mille;

 

2)    di avvalersi dei disposti dell’art. 6, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 4) e punto 5) del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, confermando l’aliquota del 5 per mille per:

 

a)     le unità immobiliari ad uso abitazione principale e le relative pertinenze;

 

b)    le unità immobiliari, e le relative pertinenze, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate;

 

c)    le unità immobiliari, e le relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 2° grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;

 

3)    di avvalersi del disposto dell’art. 8, comma 2 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili, confermando la detrazione di Euro 103,29, da applicare all’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale anche alle unità immobiliari:

 

a)     possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che si tratti degli immobili usufruiti come abitazione a titolo principale fino al momento del ricovero e che gli stessi non risultino locati;

 

b)    concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 2° grado di parentela, adibite a loro abitazione principale,

 

4)    di confermare, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera d) del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sigli Immobili (I.C.I.) l’allegata tabella riportante i valori minimi delle aree edificabili ai fini I.C.I. applicabili per il periodo d’imposta 2007;

 

5)    di incaricare il Responsabile del servizio di provvedere all’invio all’Ufficio del Federalismo Fiscale del presente provvedimento, secondo le modalità stabilite dalla Circolare 16/04/2003 n. 3/DPF;

 

6)    di stabilire, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, che la riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili avvenga direttamente tramite la Tesoreria comunale e, in alternativa, vista la facoltà riconosciuta dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007) attraverso l’utilizzo del modello F24;

 

7)    di demandare al Responsabile del servizio l’approvazione e la sottoscrizione della convenzione con la tesoreria per il servizio di riscossione dell’imposta per il 2007;

 

 

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In ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole.

                                                                                                     Il Responsabile del Servizi

                                                                                                           f.to Marisa Nastri