D E  L I B E R A

 

 

1.       di confermare per l’anno 2007,  l’aliquota  nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili, con esclusione dei fabbricati  sfitti non dichiarati  inabitabili a’ sensi del comma 54 della Legge 23.12.1996 n. 662, per i quali l’aliquota  è determinata  nella misura del 7 per mille;

2.       di determinare, come previsto  dall’art. 8 dell’adottato Regolamento  ICI modificato con atto Consiliare n. 3 del  27.2.2002, le sottoelencate detrazioni e riduzioni:

 

-         €.  129,00 per abitazione principale, intesa ai sensi del 2° comma – lett. A), B), C), D), e come previsto  dal comma 3° lett. A)  del citato  regolamento come modificato  e che stabilisce  quanto segue:

 

“per abitazione principale si intende”:

 

-         l’unità immobiliare  nella quale  il contribuente che la possiede  a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari  vi dimorano abitualmente;

 

-         l’unità immobiliare posseduta a tale  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini  italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita  ad abitazione a condizione che non risulti locata;

 

-         le unità immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel Comune;

 

-         gli alloggi regolarmente  assegnati dagli istituti o aziende  per l’edilizia economica  residenziale (ad esempio ATER);

 

 

3.di considerare altresì come previsto  dal citato art. 8 del Regolamento modificato, come abitazione principale ai fini della detrazione, le altre seguenti unità immobiliari:

 

-         le unità immobiliari  concesse in uso gratuito solamente a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori, figli e viceversa) adibite a loro abitazione principale, purchè la concessione in uso gratuito venga attestata con dichiarazione  come già predisposta dagli uffici  comunali, presentata  entro l’anno di riferimento di applicazione della detrazione richiesta;

 

 

4.di confermare altresì, come gli anni precedenti,  la detrazione  di  €.  207,00 per soggetti passivi  proprietari  di 1^ casa abitata da un nucleo familiare in possesso  complessivamente nel 2006 di un unico reddito  proveniente da lavoro dipendente, compresa la pensione ed esclusa la casa di abitazione in quanto soggetto passivo, inferiore al minimo vitale stabilito dall’INPS per detto esonero nella misura come sotto riportata. Tutti gli altri tipi di reddito sono esclusi dalla presente agevolazione:

 

- Importo  Annuo  minimo vitale per l’anno  2006    €.   5.358,34