LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO l’art. 4 della Legge  23 ottobre  1992, n. 241, con il quale è stata conferita  delega al Governo per il riordino  della finanza degli Enti territoriali;

 

VISTO il D. Lgs.vo  30 dicembre  1992, n. 504 e successive modifiche  e integrazioni, emanato  per l’attuazione della delega predetta;

 

VISTO il capitolo I del decreto che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e ne disciplina l’applicazione;

 

VISTO l’art.  6 del decreto il quale stabilisce  che l’aliquota deve essere deliberata  in misura unica non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di  bilancio e per i Comuni che hanno deliberato  lo stato di dissesto finanziario ai sensi  dell’art. 25 del D.L.  n. 66/1989 e dell’art. 16 del D.L.  440/1992;

 

VISTE le ulteriori  modifiche  intervenute  con successive disposizioni  tra le quali il D. Lgs.vo 15.12.1997, n. 446 sul riordino  dei tributi locali che impone ai Comuni di regolamentare la materia, recepita da questa Amministrazione con uno specifico Regolamento (atto C. C.le  n. 53 del  29.12.1998) successivamente modificato con atto Consiliare  n. 53 del  29.11.1999);

 

RITENUTO di mantenere come per il passato un’unica  aliquota al fine di agevolare  sia i cittadini che gli uffici evitando errori e facilitando  i successivi controlli;

 

RITENUTO ancora di confermare  le detrazioni  previste  dall’art. 8  comma1, del vigente regolamento  come modificato  con la deliberazione consiliare  n. 3 del  27.2.2002 pari a €.  129,00;

 

UDITA la proposta  della Giunta Comunale  in cui viene confermata  l’applicazione  di un’aliquota  unica del 5,5 per mille su tutti gli immobili per l’anno 2005 con l’applicazione  delle detrazioni  e riduzioni,  come previsto dal vigente regolamento  che per facilitare  l’operatività  si riportano nel dispositivo del presente atto;

 

 RILEVATO che se la deliberazione  non viene adottata  entro i termini di legge, stabiliti per il 2005, termine  per l’approvazione del Bilancio di Previsione di detto esercizio,  si applica l’aliquota  minima del 4 per mille;

 

CONSIDERATO  che, il termine per l’approvazione  del bilancio 2005 è prorogato  al 31.3.2005, proroga che contiene anche analogo  slittamento  dei termini per l’approvazione  dei regolamenti e delle tariffe;

 

RITENUTO per quanto sopra di confermare anche  per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria ICI del 5,5 per mille e del 7 per  mille per i fabbricati  sfitti demandando al Consiglio Comunale il compito di determinare l’aggiornamento ISTAT dei valori di riferimento  delle aree edificabili quantificati  per zone omogenee secondo il vigente PRG;

 

RICHIAMATI:

 

-         il Decreto Legislativo  18.8.2000  n. 267 relativo al Testo Unico  delle leggi  sull’ordinamento  degli Enti Locali;

-         il Regolamento  sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione  di Giunta Comunale n.  38 del 25.3.200;

-         il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22.12.1997;

-         lo Statuto Comunale;

-         la legge finanziaria 2005 (Legge n. 311 del 30.12.2004);

 

VISTO il Decreto Lgs.vo n. 504 del  30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;

 

VISTO il D. Lgs.vo n. 446 del 15.12.1997;

 

ACQUISITI i relativi pareri di competenza;

 

 

D E  L I B E R A

 

 

1.       di confermare per l’anno 2005,  l’aliquota  nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili, con esclusione dei fabbricati  sfitti non dichiarati  inabitabili a’ sensi del comma 54 della Legge 23.12.1996 n. 662, per i quali l’aliquota  è determinata  nella misura del 7 per mille;

2.       di determinare, come previsto  dall’art. 8 dell’adottato Regolamento  ICI modificato con atto Consiliare n. 3 del  27.2.2002, le sottoelencate detrazioni e riduzioni:

 

-         €.  129,00 per abitazione principale, intesa ai sensi del 2° comma – lett. A), B), C), D), e come previsto  dal comma 3° lett. A)  del citato  regolamento come modificato  e che stabilisce  quanto segue:

 

“per abitazione principale si intende”:

 

-         l’unità immobiliare  nella quale  il contribuente che la possiede  a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari  vi dimorano abitualmente;

 

-         l’unità immobiliare posseduta a tale  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini  italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita  ad abitazione a condizione che non risulti locata;

 

-         le unità immobiliari  appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel Comune;

 

-         gli alloggi regolarmente  assegnati dagli istituti o aziende  per l’edilizia economica  residenziale (ad esempio ATER);

 

 

3.di considerare altresì come previsto  dal citato art. 8 del Regolamento modificato, come abitazione principale ai fini della detrazione, le altre seguenti unità immobiliari:

 

-         le unità immobiliari  concesse in uso gratuito solamente a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori, figli e viceversa) adibite a loro abitazione principale, purchè la concessione in uso gratuito venga attestata con dichiarazione  come già predisposta dagli uffici  comunali, presentata  entro l’anno di riferimento di applicazione della detrazione richiesta;

 

 

4.di confermare altresì, come gli anni precedenti,  la detrazione  di  €.  207,00 per soggetti passivi  proprietari  di 1^ casa abitata da un nucleo familiare in possesso  complessivamente nel 2004 di un unico reddito  proveniente da lavoro dipendente, compresa la pensione ed esclusa la casa di abitazione in quanto soggetto passivo, inferiore al minimo vitale stabilito dall’INPS per detto esonero nella misura come sotto riportata. Tutti gli altri tipi di reddito sono esclusi dalla presente agevolazione:

 

- Importo  Annuo  minimo vitale per l’anno  2004    €.   5.358,34

 

5.di demandare  al Consiglio Comunale l’aggiornamento  dei valori di riferimento delle aree  edificabili  identificati  e quantificati  per zone omogenee ai fini del calcolo dell’ICI  per l’anno 2005;

 

6.di are atto che le spese  per il concessionario  previste in €. 12.000,00 trovano copertura  finanziaria al capitolo  12710 – T.1 del  bilancio 2005 in corso di predisposizione dove è prevista la sufficiente disponibilità;

 

7.di incaricare il Sindaco  di far pervenire  comunicazione  dell’aliquota stabilita  per il 2005 insieme a copia del presente atto,  al concessionario  della riscossione,  in conformità al 2° comma dell’art. 18  del D. Lgs.vo richiamato in narrativa;

 

8.di trasmettere  la presente deliberazione  agli organi competenti  come previsto dalle disposizioni  vigenti in materia;

 

9.di dichiarare, con separata votazione unanime la presente immediatamente eseguibile a’ sensi di legge.