COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA

PROVINCIA DI TREVISO

1°Settore: Amministrativo  -  Ufficio: Tributi

Piazza Madonnina del Grappa, 1 – 31010 PADERNO DEL GRAPPA

 

Tel. 0423 - 539311

Fax 0423 - 539333

e-mail: paderno@comune.paderno.tv.it

sito internet: http\\comune.paderno.tv.it

Partita I.V.A.  : 01524670260

Codice fiscale: 83002910269

 

Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)  per l’anno 2007

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TRIBUTI

Viste le disposizioni di legge in vigore;

Visto il regolamento ICI adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 29.01.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni di G. C.le n. 78 del 11.11.2006 – Del. di C. C.le n. 6 del 17.01.2007;

AVVERTE

1.Per l’anno 2007 per l’imposta comunale sugli immobili (ICI)in        

questo Comune sono applicate le seguenti aliquote:

abitazione principale e relative pertinenze ..…...5,25 per mille

altri  immobili ..................................................…..7,00 per mille

2. Per l’anno 2007  dall’imposta dovuta per l’ unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono  € 103,30 rapportate al periodo dell’anno  durante il quale si protrae tale destinazione;

(n.b.:  l’aliquota per abitazione principale e la detrazione spettano anche all’ abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto:

-          da anziano o disabile che ha trasferito la residenza per ricovero permanente in istituto di ricovero o sanitario, purchè non sia locata)

-          se concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado di parentela, che la utilizza come abitazione principale fissando in essa la propria residenza. La sussistenza delle predette condizioni deve essere attestata con dichiarazione resa, su apposito modello predisposto dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello per il quale si è fruito dell’agevolazione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi. Il venir meno di tutte o parte delle suindicate condizioni comporta l’obbligo di darne comunicazione al Comune entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di intervenuta cessazione.

3. Con effetto dal 01 gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell’imposta, occorre tener presente che le rendite catastali vanno rivalutate del 5 per cento;

4. Con  effetto dal 1.01.2007, sono stabiliti i valori di riferimento delle aree edificabili come segue:

Zone residenziali (A) Mq. superficie calpestabile….€/mq 124,92

Zone residenziali (B) ………………………………€/mq   97,16

Zone residenziali (C1-C2 ind. Ed > 1,00 urb.) …….€/mq   86,05

Zone residenziali (C2 ind. Ed. > 1,00 da urb.)….….€/mq   61,07

Zone residenziali (C2 ind. Ed. < 0,80 da urb.).… ...€/ mq   49,97

Zone  residenziali (C2 ind. Ed. > 0,80  urb.)……....€/ mq   72,18

Zone produttive (D1 – D2 urb.)………….…….….€/ mq    69,40

Zone produttive (D1 - D2 da urb.)…… ….… ….…€/ mq   41,65

Zone produttive (D3 )……………….…….……  ..€/ mq    61,07

Aggr. ed. rurali ( E) Mq. superficie calpestabile.….€/ mq   41,65

5. L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente  al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L’agibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico Comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge.

6. Il pagamento  dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2007 deve essere effettuato in due rate:

- la prima, entro il giorno 16 del mese di giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta

 

calcolata  sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;

- la seconda,  entro il giorno 16 del mese di dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il pagamento dell’intera imposta dovuta complessivamente  per l’intero anno può essere effettuato in un’ unica soluzione, entro il 16 giugno 2006.

In caso di successione legale o testamentaria il versamento della rata scaduta può essere effettuato entro il 6° mese successivo al decesso.

Inoltre, si considera regolare il versamento Ici effettuato da un contitolare  per conto degli altri, purchè l’imposta per l’immobile in questione sia totalmente assolta per l’anno.

7. L’imposta può essere corrisposta mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione di Treviso - UNIRISCOSSIONI Spa  oppure su apposito c/c postale intestato al predetto concessionario o tramite modello F24.

I soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano possono  effettuare il pagamento dell’I.C.I. da essi dovuta per l’anno 2007 oltre che con le modalità sopraindicate, tramite bonifico bancario  oppure con vaglia internazionale ordinario  o di versamento in conto corrente secondo le modalità stabilite dal D.M. 13.11.1995.

8. A decorrere dall’anno 2007 è soppresso l’obbligo della dichiarazione ai fini I.C.I.. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (es. variazione anagrafica, pertanto, perdita o attribuzione del requisito di abitazione principale, variazione da terreno agricolo ad area edificabile o variazione del valore dell’area edificabile).

9. Nel caso sia necessario presentare la dichiarazione I.C.I. deve essere utilizzato  modello Ministeriale Dichiarazione ICI per le variazioni dell’anno 2006.

10. I fabbricati per i quali vengono a meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità devono essere dichiarati al catasto urbano entro la data del 30/06/2007 (D.L. 262/2006 art. 2 comma 38)

11. L’ufficio comunale tributi è a disposizione  per ogni informazione relativa all’applicazione dell’imposta.

 

Paderno del Grappa,  15/02/2007

IL RESPONSABILE

DELL’UFFICIO TRIBUTI

f.to rag. Pongan Fernando