Comune di Monastier di Treviso

Deliberazione n. 15 del 03.02.2005

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis..

D E L I B E R A

1) di confermare, per il periodo di imposta 2005 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili applicate nelle seguenti misure:

a) del 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per i fabbricati produttivi, diversi dalle abitazioni e relative pertinenze, e commerciali (categoria D, negozi, laboratori, magazzini, garage, uffici ecc..) comprese le relative pertinenze, i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

b) del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni locate o non locate da meno di due anni o strumentali alle attività produttive, comprese le relative pertinenze, con esclusione delle unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, per le quali si applica l'aliquota di cui al precedente punto a), a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva, stabile dimora.

c) del 6 per mille per gli alloggi non locati o alloggi a disposizione da più di due anni, compresi quelli posseduti da imprese e non venduti, intendendo per alloggi non locati le abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di locazione da almeno due anni. I due anni vengono computati come segue:

- per l'alloggio di nuova costruzione a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;

- per gli altri alloggi a partire dalla data di acquisto o dalla fine della precedente locazione;

2) di confermare la detrazione per l'abitazione principale in euro 140,00 dando atto che se la stessa non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale potrà essere computata, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze dirette come definite dall'art. 817 del Codice Civile;

3) di confermare per l'anno 2005 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di euro 258,00 (anziché di euro 140,00) a favore dei soggetti che presentino contemporaneamente tutti i seguenti requisiti:

a) proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, nell'intero territorio nazionale, della sola abitazione principale (comprendente eventuali pertinenze tipo garage, magazzino ecc.. anche se aventi diversa partita catastale);

b) che i componenti il nucleo familiare del soggetto passivo, inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione, non possiedano:

1. beni patrimoniali e/o immobiliari (valutati in base al valore catastale rivalutato)

2. titoli di credito sia pubblico che privato

3. disponibilità di denaro che sommati al valore catastale rivalutato dell'abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze dirette, risultino di ammontare superiore a euro 104.000,00;

c) che il reddito complessivo di tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto passivo, inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione riferito all'anno 2004, rientri in tali limiti:

LIMITI DI REDDITO

Una persona euro 8.450,00

Due persone euro 12.980,00

per ogni ulteriore familiare convivente e fiscalmente a carico il limite di reddito viene incrementato di euro 1.700,00

d) I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data del 1' gennaio 2005; qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2005 l'immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell'immobile;

4) di dare atto che il reddito complessivo del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare viene così inteso:

- redditi assoggettabili ad IRPEF (imponibile complessivo al lordo degli oneri deducibili);

- pensioni di guerra e relative indennità accessorie;

- pensioni privilegiate;

- pensioni, assegni ed indennità erogate dal Ministero dell'Interno, agli invalidi civili, ciechi e sordomuti;

- pensioni sociali;

- pensioni estere;

- rendite infortunistiche INAIL;

- rendite da capitali mobili o immobili;

- rendite di qualsiasi natura;

- redditi erogati a titolo risarcitorio;

5) di stabilire che per usufruire della detrazione di euro 258,00 il contribuente dovrà presentare l' apposita richiesta redatta su modulo a disposizione presso l'ufficio tributi, da cui risultino le condizioni sopra indicate. Il termine per la presentazione della domanda, a pena di decadenza, e' stabilito al 31.12.2005.

6)di escludere dal beneficio della maggiore detrazione di euro 258,00 le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.