C O M U N E   D I   S I L E A

                                      C.A.P. 31057 - PROVINCIA DI TREVISO

                                                                                      codice Fiscale 80007710264 – Partita IVA 00481090264

 

 

 

           

ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L'ANNO 2010

                                                                          

Sono confermate per l'anno 2010, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni nelle misure stabilite con delibera del Commissario Straordinario n.5 del 19.03.2007.

 

1. Le aliquote sono:

    

     ð     Abitazione principale (per le categorie catastali  A1, A8, A9)                    4,5 per mille

     ð     Altri immobili soggetti all'imposta   

                        (terreni, altri fabbricati e aree fabbricabili)                                      6,5 per mille

ð          Alloggi non locati 

Abitazioni per le quali non risultino registrati contratti di

Locazione da almeno due anni)                                                             7 per mille

 

  -        Detrazione per l'abitazione principale € 130,00, fino alla concorrenza dell'imposta

 

-                 Detrazione per l'abitazione principale di € 258,00, fino alla concorrenza dell'imposta, per le seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale:

 

a) nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno 2009 solamente redditi di lavoro dipendente e da pensione, per un importo complessivo non superiore a € 7.030,92= (se il nucleo è composto da una persona sola), o non superiore al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone), e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze, (dichiarazione da presentare ogni anno)

b)  nuclei familiari con almeno un invalido al 100 per cento che dichiarino un reddito complessivo nell’anno 2009 per un importo non superiore a € 21.092,76= pro capite (dichiarazione da presentare ogni anno);

 

2.  di dare atto che ai sensi del "Regolamento comunale per la disciplina dell' I.C.I." per abitazione principale si intende: a) l'unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente; b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata; c) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel comune di Silea.

 

3.  di considerare, ai sensi del "Regolamento comunale per la disciplina dell' I.C.I.", ai fini dell’aliquota e della detrazione per l'abitazione principale, le seguenti unità immobiliari:

     a) le pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

     b) le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che le stesse non risultino locate;

     c) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale.


 

 

 

                                                

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Versamento in acconto            scadenza 16.06.2010

Versamento a saldo     scadenza 16.12.2010

 

Il pagamento può essere effettuato:

utilizzando il modello F24

tramite il  c/c postale n° 87528048 intestato a COMUNE DI SILEA - SERVIZIO TESORERIA - I.C.I.

 

 

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'ICI non siano desumibili dalle informazioni acquisite dal Comune direttamente tramite l'Agenzia del Territorio (es. atti, donazioni, ecc…). Tale dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il termine della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio o le modificazioni si sono verificate.

Sussiste quindi l'obbligo della dichiarazione ICI nelle seguenti ipotesi:

-          per le unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o viceversa;

-          riunione di usufrutto;

-          costituzione diritto di abitazione in capo a coniuge supersite;

-          nel caso in cui il valore dell'area edificabile sia cambiato;

-          ecc….