Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 31.01.2005

Oggetto:

Determinazione aliquota ai fini dell’imposta comunale sugli immobili – Anno 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

...OMISSISS... 

D E L I B E R A

1)     di determinare, per il periodo di imposta 2005, ex articoli 6 ed 8 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N, 504, le aliquote e le detrazioni ai fini dell’imposta comunale sugli immobili nel modo che segue:

aliquota base

7,0‰

Per gli immobili, direttamente adibiti ad abitazione principale

Come previsto dal Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n° 31 del 12.11.1999, vengono equiparate alla abitazione principale, ai fini della determinazione dell’aliquota e della detrazione dell’imposta, le pertinenze delle abitazioni stesse iscritte in N.C.E.U. con categoria C/2, C/6 o C/7, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla abitazione principale, e comunque nel numero massimo di 1 pertinenza per ciascuna categoria catastale

4,5‰

L'importo della detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale

Euro 103,29

ed analiticamente riportate nell’allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

2)     di proporre al Consiglio Comunale di adottare il provvedimento di conferma del beneficio per la fruizione della maggiore detrazione per le categorie di soggetti in particolare in situazione di particolare disagio economico-sociale come previsto dalla L. n° 122/97 elevando la detrazione a ad € 258,00 sull’imposta dovuta per l’abitazione principale per quei contribuenti in possesso della pensione minima INPS e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

3)     di determinare, al fine di limitare al massimo l’insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, il valore di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee, come previsto dall’articolo 5 del Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n° 31 del 12.11.1999, esecutiva, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n° 446/97 come di seguito riportato:

 

  
  zona censuaria unica
Destinazione urbanistica valore
  al mq.
Zona A: centro storico € 62,00
L. 120.000
Zona B: zona residenziale di completamento urbanizzata € 38,75
L. 75.000
Zona C1: zona residenziale di completamento urbanizzata € 41,40
L. 80.000
Zona C2: zona residenziale di espansione da urbanizzare € 20,70
L. 40.000
   
Zona D1: zona industriale ed artigianale da urbanizzare € 20,70 L. 40.000
Zona D2: zona industriale ed artigianale urbanizzate € 36,20 L. 70.000
Zona D3: zona turistica alberghiera da urbanizzare € 36,20 L. 70.000
   
   
Zona E1-E2-E3: zona agricola € 25,90
Zona E4: zona agricola con possibilità edificatoria L. 50.000
   

 



Allegato A) alla deliberazione Giunta Comunale N. 11 in data 31.01.2005

 

codice

Tipo immobile

Riferimento alla normativa

Aliquota

Detrazione

 

10

Abitazione principale

articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

4,5

€ 103,29

 

11

Abitazione cittadini italiani residenti all’estero

articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75

4,5

€ 103,29

12

Fabbricati utilizzati quali abitazione principale

articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556

4,5

€ 103,29

13

Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale

articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 (ultimo periodo)

4,5

€ 258,00

 

14

Abitazioni recuperate

Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449

4,5

€ 103,29

 

15

Abitazione principale anziani o disabili

articolo 3, comma 56, L. 23.12.1993, N. 662

7,0

 

16

Abitazione principale in uso gratuito a parenti

Articolo 59, lett. e) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446

7,0

 

 

17

Pertinenze abitazione principale

articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488

4,5

 

X

20

Fabbricati ordinari

articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

7,0

 

 

21

Abitazioni locate

articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556 e articolo 4 L. 9.12.1998, N. 431

7,0

 

22

Abitazioni non locate

articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

7,0

 

23

Abitazioni a disposizione

articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

7,0

 

24

Fabbricati posseduti da imprese e non venduti

articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

7,0

 

25

Fabbricati categoria D

Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

7,0

 

26

Fabbricati recuperati

Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449

7,0

 

31

Aree edificabili

articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

7,0

 

41

Terreni agricoli

articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

7,0

 

42

Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

7,0

 

43

Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli

articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

7,0

 

51

Enti senza scopo di lucro (“ONLUS”)

articolo 6, c. 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e art 21 D.Lgs.vo 460/97

7,0

 

X = ai fini della determinazione dell’aliquota e della detrazione dell’imposta, le pertinenze delle abitazioni principali iscritte in N.C.E.U. con categoria C/2, C/6 o C/7, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla abitazione principale, e comunque nel numero massimo di 1 pertinenza per ciascuna categoria catastale, vengono equiparate alle abitazioni stesse.