Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 9/2/2005
 
 
LA  GIUNTA  COMUNALE
 
 
VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
VISTO l’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni con legge 24 ottobre 1996, n. 556;
 
VISTO l’art. 3, commi 48-59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta nuove disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili;
 
VISTO l’art. 3 del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni con legge 122/97;
 
VISTO il comma 1 del D.L. n. 314 del 30 dicembre 2004, che proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2005;
 
RICHIAMATE le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale n. 178 del 20/12/2003 e n. 16 del 26/01/2004, con le quali sono state determinate le seguenti aliquote per l’anno 2004:
- 7 per mille per le aree edificabili e fabbricati sfitti;
- 5,5 per tutti i rimanenti casi;
 
DATO ATTO della previsione del gettito dell’imposta per l’anno 2004 di Euro 812.427,00;
 
CONSIDERATO, altresì, che per il 2005 il Comune intende avvalersi della facoltà di poter differenziare le aliquote, mantenendo inalterato il gettito ordinario per l’esercizio 2005;
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 42, comma 2°, lettera f, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la competenza in merito alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali non spetta più al Consiglio Comunale ma bensì alla Giunta;
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione è stato espresso l’allegato parere per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi;
 
CON VOTI favorevoli unanimi;
 

DELIBERA

 
1) di adottare le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005:
 
-   7 per mille per le aree edificabili;
-   7 per mille per i fabbricati, sia ad uso civile che ad uso industriale, artigianale e/o commerciale non locati o comunque tenuti a disposizione (*);
-   5,5 per mille per tutti i rimanenti casi.
 
(*) Non sono considerati “a disposizione” gli immobili adibiti ad uso residenziale concessi in uso a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado.
 
2) di riservare l’adozione di provvedimenti per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 
3) rimettere copia della presente all’Ente incaricato della riscossione per gli adempimenti di competenza;
 
4) dare atto che l’impegno di spesa per il compenso di cui al precedente punto 3) sarà assunto con apposita determinazione del Responsabile del servizio.
 
Successivamente, con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.