COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

(COD. ISTAT 26032    COD. CATASTALE E021)

ANNO 2007

 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazione Imposta Comunale sugli Immobili

per l’anno 2007.

 

(Delibera Consiglio Comunale n. 11 del 30.03.2007)

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 che istituisce e disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili e in particolare all’art. 4, individua nel Comune, nel quale sono ubicati gli immobili, il soggetto attivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto il comma 156 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296, modificativo dell’art. 6 - comma 1 - del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a determinare le aliquote I.C.I.;

 

Richiamato il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 che stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che in caso di mancata approvazione entro tale termine si intendono prorogate di anno in anno;

 

Visto il Decreto Ministeriale del 30.11.2006 che differisce il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2007 al 31.03.2007;

 

Esaminati gli articoli 6 e 8 del D.Lgs. n. 504/92, i quali stabiliscono che l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione principale vengono deliberati dal Comune, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, per quanto riguarda l’aliquota, mentre nella misura di £. 200.000 – Euro 103,29.- fino a £. 500.000 - Euro 258,22.- ovvero fino al 50% dell’imposta dovuta per l’unità adibita ad abitazione principale, per quanto riguarda la detrazione;

 

Esaminato altresì l’art. 58 comma 3 del dlgs 15.12.1997, n. 446 il quale stabilisce che la suddetta “detrazione può essere stabilita anche in misura superiore al predetto importo e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente”;

 

Richiamato il Regolamento I.C.I. approvato con deliberazione consiliare n. 55 del 30.11.2000 e successive modificazioni;

 

Richiamata la propria deliberazione n. 77 del  22.12.2005, avente per oggetto “Imposte e tariffe comunali – Determinazione anno 2006”;

 

Attesa ora l’opportunità di determinare le aliquote e la detrazione d’imposta per l’anno 2007;

 

Viste le indicazioni della Giunta Comunale con le quali viene proposto di modificare, per l’anno d’imposta 2007, le aliquote e detrazioni già previste per l’anno d’imposta 2006 come riportato nella parte dispositiva del presente atto;

 

Dato atto che:

- la differenziazione delle aliquote, che tiene conto delle diverse tipologie di contribuenti e di immobili, risponde ai principi di equità impositiva tendenti ad un prelievo rapportato all’effettiva capacità contributiva di ciascuno;

- la maggiorazione dell’aliquota per gli immobili tenuti a disposizione, inoltre, ha lo scopo di promuovere il collocamento sul mercato di abitazioni da affittare;

- la minore entrata conseguente alla riduzione delle aliquote di’imposta ed all’aumento della detrazione per l’abitazione principale viene compensata dall’introduzione dell’addizionale comunale all’I.R.Pe.F., nella misura dello 0,40%, ai fini di una più equa ed articolata compartecipazione alla spesa pubblica da parte delle diverse categorie di contribuenti;

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale ed il provvedimento sindacale di designazione del dr. Gilberto Gobbo funzionario a responsabile della gestione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in virtù dell’art. 4 comma undicesimo della legge delega n. 421 del 23.10.92 e ritenuto confermare tale provvedimento;

 

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

 

Con voti favorevoli 12, astenuti 1, contrari 4 espressi per alzata di mano da parte dei 17 consiglieri  presenti e votanti;

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

1.      Di determinare, per quanto in premessa esposto, le aliquote e le detrazioni ICI per l’anno 2007 come qui di seguito riportato:

 

ALIQUOTE

DESCRIZIONE

NOTE

5 per mille

ALIQUOTA ORDINARIA

Tutti gli immobili non ricompresi nelle categorie sottoriportate (aree edificabili, fabbricati abitativi locati (aventi i requisiti sotto specificati), industriali ed artigianali, fabbricati commerciali).

5 per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE

E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze nella quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica nonchè gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il 1^grado di parentela (genitori e figli) e da questi adibiti a propria abitazione principale, previa presentazione di apposita dichiarazione solo per il primo anno.

7 per mille

ABITAZIONI NON LOCATE

Sono considerate non locate o sfitte le unità immobiliari di categoria A (con esclusione della categoria A/10) e relative pertinenze, per le quali non risulti registrato alcun contratto d'affitto, per almeno 6 mesi nel corso dell'anno solare, per immobili adibiti ad abitazione principale del locatario (se il periodo di affitto è maggiore di mesi 6, si applica l’aliquota del 5 per mille per tutto l’anno; se il periodo di affitto è uguale o inferiore a mesi 6 si applica l’aliquota del 7 per mille per tutto l’anno).Gli immobili locati, per usufruire dell’aliquota ridotta, al contrario, devono essere in possesso dei presenti requisiti ed esibire contratto d’affitto registrato all’ufficio tributi entro il 31 ottobre di ogni anno.

DETRAZIONI

 

 

   300,00

 

Abitazione principale e abitazioni concesse in uso gratuito a parenti entro il 1^grado previa presentazione di apposita dichiarazione.

   600,00

 

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ricadenti all'interno delle fasce di rispetto tecnologico-elettrodotti (L.R. 27/93 e L.R. 48/99) in base al vigente PRG comunale, previa presentazione di apposita autocertificazione.

eccedenza

 

L'eventuale eccedenza di detrazione che non trova capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale potrà essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze come sotto definite.

PERTINENZE

 

 

 

 

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale (aliquota e detrazione) si considerano parti integranti della stessa, anche se distintamente iscritte in catasto, le sue pertinenze, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente a servizio dell'abitazione principale (garage e box-C/6, cantine  e soffitte-C/2, tettoie-C/7) e nel limite di 2 unità immobiliari per ciascuna abitazione.

 

2.      di dare atto che il responsabile dell’Imposta è il responsabile del servizio come individuato con deliberazione della giunta comunale e decreto sindacale di nomina annuale dei responsabili dei servizi, per il 2007: prot. 13660 del 29.12.2006;

 

3.      di demandare al responsabile dell’imposta, come sopra individuato, ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge 27.7.2000, N. 212 “disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

 

Quindi ritenuto di dar corso al deliberato nel più breve tempo possibile, con separata votazione, riportante voti favorevoli n. 12, astenuti n. 1, contrari n. 4 espressi per alzata di mano da parte dei n. 17 consiglieri presenti,

 

DELIBERA

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.