Si ricorda che l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge 93 del 27.05.2008, convertito con modificazioni nella Legge 126 del 24.07.2008, esclude dall’imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale fuorché quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Il comma 2 dello stesso articolo specifica che “…per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9…”

 

Per l'anno 2011 le aliquote dell'ICI (delibera C.C. n. 4 del 31.03.2011) sono le seguenti:

 

5         per mille per tutte le abitazioni principali e assimilate di categoria catastale A1, A8 e A9, con relative pertinenze;           

7         per mille per le abitazioni non locate o a disposizione e per le aree edificabili;

6         per mille per tutti gli altri immobili che non rientrano nelle categorie precedenti e per i terreni agricoli.

 

La DETRAZIONE ORDINARIA d’imposta per l’unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in:

 

 

In caso di più contitolari che dimorano nella stessa abitazione, la detrazione va suddivisa tra loro in parti uguali, indipendentemente dalle rispettive quote di possesso. Qualora l’abitazione principale sia occupata solo da uno dei contitolari, la detrazione spetta interamente allo stesso.

 

Si dovrà in tali casi di invalidità di cui alla L. n. 104/92 presentare apposita dichiarazione completa della documentazione comprovante la situazione sanitaria (verbale della commissione medica per invalidità civile ai sensi della legge 104/1992).

 

Si confermano inoltre le seguenti fattispecie di assimilazione all’abitazione principale:

 

a.      le unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’AIRE;

b.     le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c.      le abitazioni concesse in uso gratuito a figli o genitori che le occupano quali loro abitazioni principali, qualora i soggetti interessati attestino la sussistenza delle suddette condizioni (richieste per l’equiparazione) mediante la produzione di apposita dichiarazione inserita su un modello da compilare e sottoscrivere disponibile presso l’ufficio tributi o scaricabile dal sito web www.comunegodega.tv.it. La dichiarazione in tali casi ha efficacia dal mese in cui sussistono le condizioni richieste.