Per l’anno 2008:

-        le detrazione di € 140,00 per le abitazioni principali;

-        la detrazione di € 200.00, i solo disabili con invalidità pari al 100% o per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia convivente una persona disabile con invalidità pari al 100%. Si dovrà in tali casi di invalidità di cui alla L.. n. 104/92 presentare apposita dichiarazione completa della documentazione comprovante la situazione sanitaria (verbale della Commissione medica per invalidità civile ai sensi della legge 104/92);

 

ATTESO di confermare che i seguenti immobili sono da ritenere abitazioni principali:

a)      le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (garage, cantine, soffitte, ripostigli;

b)      le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazioni principali, possedute a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locale;

c)      le abitazioni concesse in uso gratuito a figli o genitori che le occupano quali loro abitazioni principali, qualora i soggetti interessati attestino la sussistenza delle suddette condizioni (richieste per l’equiparazione) mediante la produzione di apposita dichiarazione inserita su un modello da compilare e sottoscrivere disponibile presso l’ufficio tributi. La detrazione per abitazione principale in tali casi ha efficacia dal mese in cui sussistono le condizioni richieste e comunque non si applica agli anni precedenti a quello in cui è stata presentata la suddetta dichiarazione;

 

Visto l’art. 1 comma 5 il quale introduce un ulteriore detrazione per l’abitazione principale a carico dello Stato, inserendo all’art. 8 del D. Lgs. n. 504/1992 il comma 2 bis che così recita :

“Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica” e il comma 2ter che prevede “l’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni a eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”;

 

                DARE ATTO che l’ulteriore detrazione statale introdotta dall’art. 1 comma 5 della Legge Finanziaria per l’anno 2008, trova applicazione solo per l’abitazione principale e non per i casi di equiparazione alla medesima, salvo future disposizioni Ministeriali;