PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2009

COMUNE DI CESSALTO

PROVINCIA DI TREVISO

 

ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 23.12.2009 AD OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2010

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale stabilisce che l’organo preposto alla determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili è il Consiglio Comunale;

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto l’art. 151, comma 1, del  D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

 

Visto il D. Lgs n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili  approvato con delibera di C.C. n. 8 del 18.03.2008 e successive modifiche;

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09.03.2009, con la quale si sono determinate le aliquote ICI per l’anno 2009;

 

         Visto l’art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25.6.08 n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, che conferma la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato,  di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 27.5.08, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.7.08, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

 

Visto il D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito nella legge 24 luglio 2008, n. 126, che stabilisce che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dal versamento dell’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nonché gli immobili ad essa assimilati con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto, ad eccezione degli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

 

DELIBERA

 

1)  di confermare, per l’anno 2010,  le aliquote ICI  nella seguente misura:

           

            - immobili direttamente adibiti ad abitazione principale

       accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

       (unità immobiliari accatastate C/2, C/6 e C/7, massimo una per categoria)                      4    per mille

-             altri immobili                                                                                        7    per mille

 

            - importo della detrazione per unità immobiliare

              direttamente adibita ad abitazione principale                                                    € 104,00

 

2) di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento, secondo le disposizioni previste dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16.04.2003.