COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO (TV)

 

1) Il Comune di CROCETTA DEL MONTELLO (Provincia di Treviso) ha confermato il 05/02/2008 con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 05/02/2008, ratificata in Consiglio Comunale n° 2 del 19/02/2008 la seguente determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2008.

 

La Giunta Comunale

 

Omissis..

 

  1. DI CONFERMARE l’aliquota dell’imposta per il 2008 nella misura unica del 4,5 per mille per abitazione principale e 7 per mille per tutti gli altri immobili , comprese aree edificabili;

 

  1. DI CONFERMARE in €120,00 l’ammontare massimo di detrazione per abitazione principale;

 

  1. DI CONFERMARE in € 258,00 le detrazioni per abitazioni detenute, a titolo di proprietà, uso, usufrutto da soggetti facenti parte di un nucleo familiare che dimostri, con idonea documentazione da presentarsi all’ufficio tributi del Comune:

-         di avere percepito nell’anno precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima Inps, comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo familiare è composto da due o più persone);

-         dimostri, inoltre, di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

 

  1. DI CONFERMARE in € 258,00 la detrazione per abitazione principale a favore dei contribuenti che dichiarino di possedere a titolo di proprietà o usufrutto le unità immobilari in cui risiedono, avendo a loro carico la cura ed il mantenimento di persone invalide con totale e permanente inabilità lavorativa del 100% e/o ciechi assoluti (1. 381/70 e L. 508/88) a condizione che:

-         detti immobili e loro pertinenze siano gli unici posseduti

-l’inabile al lavoro faccia parte della stessa famiglia anagrafica

La fruizione della riduzione è condizionata alla presentazione di domanda, allegando la documentazione necessaria a permettere la verifica dei requisiti necessari nonché dei redditi percepiti l’anno precedente.

Si da atto che tale detrazione si applica comunque entro i limiti di reddito stabiliti con delibera Gm a. 42 del 46.02 ovvero per redditi del nucleo familiare non superiori a Euro 35.000 al lordo degli oneri deducibili e detrazioni d’imposta , riferito all’anno precedente;

 

omissis..