ORIGINALE

 

Delibera n.   12

del    24/01/2005

 

 

COMUNE DI CHIARANO

PROVINCIA TREVISO

__________________________

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

 

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Oggetto:   IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'ANNO 2005.

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L’anno duemilacinque, addì ventiquattro del mese di gennaio alle ore 18:30 nella Residenza Municipale, in seguito alla convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

 

 

 

 

Presenti

Assenti

1

VALLARDI GIANPAOLO

Sindaco

X

 

2

BORGA GIOVANNI

Vicesindaco

X

 

3

MODOLO SILVANO

Assessore Anziano

X

 

4

FURLAN ANNALISA

Assessore

X

 

5

DE PIERI STEFANO

Assessore

X

 

 

 

 

5

0

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune, NAPOLITANO dott.ssa MARIARITA

Il Sig. VALLARDI GIANPAOLO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

 

__________________________________________________________________________________

 

¨                Comunicata alla Prefettura ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

¨                   Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

 

N° ___________ registro atti pubblicati

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata il giorno _______________________ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi.

 

Addì ____________________                    IL SEGRETARIO COMUNALE

       NAPOLITANO dott.ssa MARIARITA

 


delibera n.          12      del         24.1.2005

 

Oggetto:     Imposta Comunale sugli Immobili

                   Determinazione aliquota per l’anno 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Visti in particolare gli articoli 6 (Determinazione delle aliquote e dell’imposta) e l’art. 8 (Riduzioni e detrazioni dall’imposta), nella loro versione vigente;

 

Visto l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92 che attribuisce al Comune la facoltà di aumentare la detrazione per abitazione principale fino a €. 258,22 nel rispetto dell’equilibrio del bilancio per particolari soggetti in situazione di disagio economico sociale;

 

Visti gli articoli 42 e 48 del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 con i quali viene determinata  la competenza della Giunta Comunale in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni[Bp1]  relative all’imposta Comunale sugli Immobili;

 

 Vista la delibera di C.C. n. 46 del 18.12.2003 di approvazione del Regolamento ICI;

 

Vista la deliberazione di G.C. n. 62 del 28.11.2003 con cui sono state approvate le aliquote per l’anno 2004;

Ritenuto di confermare le aliquote dell’anno 2004 anche per l’anno 2005;

 

            Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

 

            Con voti unanimi e favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge,

 

D E L I B E R A

 

1)   di determinare, per il periodo di imposta 2005, in base agli articoli 6 ed 8 del D.Lgs.vo 30.12.1992, n. 504, le aliquote e le detrazioni così come segue:

 

TIPO DI ALIQUOTA

Ammontare aliquota

(per mille)

DETRAZIONE

 

NOTE

Ordinaria

7 per mille

 

(invariata rispetto al 2004)

Abitazione principale

5,5 per mille

€. 103,29

(invariata rispetto al 2004)

Soggetti in situazione di disagio economico-sociale (art. 9 Regolamento Ici)

5,5 per mille

€. 258,22

(invariata rispetto al 2004)

 

2)   di determinare, al fine di limitare al massimo l’insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, il valore di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee, così come analiticamente indicato nell’apposito allegato A) (predisposto con la consulenza dell’Ufficio Tecnico Comunale), che forma parte integrante del presente provvedimento;

 

3)   di dare atto che la proiezione del gettito ICI da inserire nel Bilancio di Previsione 2005 può essere determinata in €. 543.000,00;

 

4)   di demandare al Responsabile del Servizio Tributi ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge 27.7.2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

 

5)    di comunicare il presente atto ai capigruppo cons.ri contestualmente alla affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.


 

 

allegato alla deliberazione di G.C. n.  12      del   24.1.2005       

 

 

 

COMUNE DI CHIARANO

DETERMINAZIONE VALORI MINIMI AREE FABBRICABILI

 

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE  (1)

DESTINAZIONE URBANISTICA  (2)

AREE URBANIZZATE

VALORE MINIMO AL MQ. (3)

AREE DA URBANIZZARE

VALORE  MINIMO AL MQ. (3)

aree residenziali di completamento

Euro 75,00

Euro 37,50

aree residenziali di espansione

Euro 70,00

Euro 35,00

aree agricole edificabili (e4)

Euro 30,00

Euro 30,00

aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli

Euro 00

Euro 00

aree industriali ed artigianali

Euro 50,00

Euro 30,00

aree  commerciali

Euro 45,00

Euro 25,00

 

(1)                   Il Comune di Chiarano è suddiviso in un’unica microzona. Pertanto non esistono differenziazioni tra centro e periferia.

(2)                   La destinazione urbanistica (così come risulta dal P.R.G.) costituisce il primo elemento che condiziona il valore venale di comune commercio delle aree fabbricabili

(3)                   I valori della presente delibera sono da considerarsi valori “minimi”. Una eventuale valutazione superiore ad opera del contribuente non dà diritto a rimborsi.

 

 

 


 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

 VALLARDI GIANPAOLO

 

 

L’ASSESSORE  ANZIANO                                IL SEGRETARIO COMUNALE

 MODOLO SILVANO                NAPOLITANO dott.ssa MARIARITA

 

 

________________________________________________________________________________________________

                               

             P A R E R I

(art.  49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

 

                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  CASAROTTO GIANFRANCO

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE

 

Si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

  CASAROTTO GIANFRANCO

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

( art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo necessario e non sottoposta a controllo eventuale, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

 

¨    dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,

 

¨    ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs.  18.8.2000 n. 267,

 

è DIVENUTA ESECUTIVA dal ________________________________

 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE

         NAPOLITANO dott.ssa MARIARITA          

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 


 [Bp1]In realtà, la normativa facendo esclusivo riferimento alle aliquote (sottratte al potere del Consiglio) potrebbe far pensare che la detrazione rimane di competenza del consiglio stesso sotto la voce “ordinamento dei tributi”, Si ritiene, però, che il termine aliquote vada interpretato in senso ampio così come previsto dallo stesso articolo 52 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 che definendo i limiti dell’autonomia regolamentare fa riferimento esclusivamente  “all’aliquota massima dei singoli tributi”. Sembra scontato che il termine aliquote debba essere inteso in senso generale come massimo della pretesa tributaria consentita dalla legge. In tal senso, quindi, vanno ricomprese anche le tariffe per la tassa rifiuti, le tariffe della TOSAP (e le relative agevolazioni e riduzioni) e, ad avviso di chi scrive, anche il livello minimo della detrazione ICI. Una lettura estremamente rigida del termine “aliquote” potrebbe portare ad un comportamento incoerente in materia di regolamenti, aliquote e tariffe e relative agevolazioni dei tributi comunali.