D.C.C. n.07 del 12.03.2007

 

OGGETTO:   Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili.

 

Il Sindaco illustra l’argomento e fa rilevare come per il corrente anno d’imposta non siano stati introdotti aumenti nelle aliquote del tributo in argomento.

 

Il Consigliere Sig. Martignago Giustino ribadisce la sua proposta formulata negli anni scorsi di concedere la detrazione sulla 1^ casa per le abitazioni date ai parenti e affini di 1° grado;

 

Il Sindaco ribadisce che già le abitazioni date ai parenti e affini di 1° grado beneficiano della qualificazione come prima casa ai sensi dell’aliquota agevolata, inoltre, il Comune di Castelcucco è quello che ha le aliquote più basse in assoluto di tutti gli altri comuni: 4,5 per mille sulla prima casa;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

VISTI, in particolare, i seguenti articoli, nella loro versione vigente (aggiornati con l’art.1, comma 156 della L.296/2006)

 

articolo 6 -  Determinazione delle aliquote e dell’imposta

  1. L’aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del D. Lgs. 25.02.1995, n. 77,  come  modificato  dal  D. Lgs. 11.06.1996,  n. 336; 
  2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;

 

articolo 8 – Riduzioni e detrazioni dall’imposta

2.   Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota  per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si  intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

3.  A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di €. 103,29  di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a €. 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;

 

VISTO l’articolo 151, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede che: “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,  pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, che stabilisce che il comma 16, dell’art. 53, della L. 23.12.2000, n. 388, è così sostituito:

“ 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28.09.1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

 

VISTO Il decreto del Ministero dell’interno 30 novembre 2006, che ha differito al 31/03/2007 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione del 2007;

 

 

Rilevata conseguentemente, in base alle disposizioni richiamate, la competenza del Consiglio  Comunale, in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all’imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 15/05/2006;

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.07 del 25/01/2006, con cui venivano approvate le aliquote, detrazioni e valori delle aree fabbricabili, a valere per l’anno 2006;

 

RITENUTO:

§         di mantenere e confermare, per l’anno 2007, le aliquote e detrazioni vigenti nell’anno precedente, come di seguito riportate, al fine di assicurare gli equilibri di Bilancio:

 

- aliquota ordinaria per tutti gli immobili comprese le aree fabbricabili: 6,00 per mille;

 

- aliquota agevolata per abitazione principale e relative pertinenze: 4,5 per mille, con detrazione annua di €108,00;

 

- aliquota agevolata per fabbricati ad uso abitazione principale e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado di parentela e da questi adibita a loro abitazione principale: 4,5 per mille, senza alcuna detrazione;

 

- aliquota agevolata per i fabbricati ad uso abitazione principale e relative pertinenze con residenza anagrafica del soggetto passivo che compia i 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di  competenza dell’imposta e che sia in possesso di valida attestazione ISEE, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, inferiore ad €8.000,00: 4,5 per mille con detrazione annua di €144,00;

 

VISTO l’allegato schema di regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

 

VISTI:

- i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Servizi interessati, e sottoriportati;

 

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

 

Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito:

Consiglieri presenti              n. 12;

Consiglieri votanti                n. 12;

Consiglieri favorevoli           n. 08;

Consiglieri contrari               n. 00;

Consiglieri astenuti                          n. 04   (Conte Oscar, Martignago Giustino, Rech Alfio, Alessi Luisella);

 

 

DELIBERA

  1. di revocare il precedente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera di consiglio comunale n.10 del 15/05/2006;
  2. di approvare il nuovo regolamento per  l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
  3. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento, secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6, della Legge 27.07.2000, n. 212, “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”;

 

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COMUNE DI CASTELCUCCO

Provincia di Treviso

 

 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(Approvato con deliberazione C.C. n.07 del 12.03.2007)

 

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

 

  1. Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e da ogni altra disposizione e normativa e nel rispetto della legge 27.07.2000 n. 212.

 

  1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e di sentenze passate in giudicato.

 

 

Articolo 2

Esenzione dei fabbricato occupati da imprenditori agricoli

 

1.       Ai fini della esenzione del fabbricato adibito ad abitazione principale dell’imprenditore agricolo, il soggetto interessato deve presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, una autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 del D.L. 557/1993 convertito in legge 133/1994.

 

 

Articolo 3

Aliquote e detrazioni

 

1.       Sono istituite le aliquote e le detrazioni per le seguenti categorie di immobili:

      a.1)   aliquota del 4,5‰ con detrazione annua di €  108,00: per i fabbricati ad uso

          abitazione principale e relative pertinenze, con residenza anagrafica del soggetto passivo;

      a.2)  aliquota del 4,50‰ con detrazione annua di €  144,00: per i fabbricati ad uso abitazione principale e relative pertinenze, con residenza anagrafica del soggetto passivo che compia i 65 anni entro il 31 dicembre dell’anno di competenza dell’imposta e che sia in possesso di valida attestazione ISEE, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, inferiore ad €  8.000,00;

      a.3)  aliquota del 4,50‰ senza detrazione: per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° (primo) grado di parentela e da questi adibita a loro abitazione principale e relative pertinenze, previa comunicazione del soggetto passivo, controfirmata da chi utilizza l’immobile, da presentare entro il 30 aprile di ogni anno;

      b.1)   aliquota del 6,0‰ senza detrazione: per tutti gli immobili, comprese le aree fabbricabili.

 

 

 

 

 

 

Articolo 4

Definizione di area fabbricabile

 

1.       Le nuove aree fabbricabili previste per le ZTO E/4 vengono calcolate su una superficie fissa di mq. 800 per ogni lotto a partire dalla data di adozione del PRG.

 

2.       La costruzione di nuovi edifici nelle ZTO E/1 –E/2 – E/3 – E/4, al di fuori dei casi di cui al comma 1, comporta l’applicazione dell’imposta come area fabbricabile solo sul sedime a partire dalla data del rilascio del permesso di costruire.

 

3.       Le aree fabbricabili in ZTO A, B, B/1, C/1 e D/1 sono calcolate sulla superficie al netto degli standards pubblici.

 

4.       Le aree fabbricabili in ZTO C/2 e D/2 sono riferite alla superficie lorda del lotto inserito nel PRG approvato mentre sono calcolate sulla superficie al netto degli standards pubblici dalla data di approvazione del P.d.L., compreso la cessione al comune del 25% della volumetria edificabile.

 

Articolo 5

Valore area fabbricabile

 

1.       Il valore delle aree fabbricabili è stabilito nella tabella in calce.

 

2.       Nessun rimborso spetta ai contribuenti che abbiano dichiarato un valore superiore a quello risultante dalla predetta tabella.

 

 

 

ZONA

FASE 1

Approvazione del PRG

dalla Regione

FASE 2

Approvazione del P.d.L.

dal Comune

A – E.1 – E.2 – E.3

65,00

 

B – B.1 – C.1 – E.4

70,00

 

C.2

70,00

80,00

D.1 – D.2

75,00

85,00

 

 

Articolo 6

Attività di controllo

 

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell’istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base del D.Lgs.vo n° 218 del 19.6.1997.

2. Il contribuente destinatario di avvisi di liquidazione e/o accertamento per un importo complessivamente eccedente € 400,00.= (quattrocento/00), può  chiedere, previa accettazione dell’accertamento medesimo, che il debito venga ripartito in quattro rate trimestrali di uguale importo, di cui la prima da versare all'atto dell'adesione. Sulle successive tre rate verranno calcolati gli interessi legali vigenti, a decorrere dalla data dell'accertamento.

 

3. Il mancato rispetto delle scadenze stabilite, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione ed il conseguente obbligo di pagamento immediato ed integrale del debito residuo.

 

 

 

4. La Giunta comunale deciderà le azioni di controllo per le varie tipologie di immobili, anche ricorrendo a collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze o con altre banche dati.

 

5. La Giunta comunale al fine di incentivare le attività di accertamento, verifica dei versamenti ed eventuale iscrizione a ruolo dell’imposta, può attribuire compensi incentivanti al personale dell’area amministrativa  a sensi dell’art. 59 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/1997, nel rispetto del CCNL vigente , nella misura massima  del 5% comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’ente (contributi previdenziali CPDEL e IRAP) degli importi incassati a seguito dell’attività di controllo sopra descritta.         

 

Articolo 7

Versamento dell’imposta

 

1.      Il versamento dell’imposta deve essere effettuato in via prioritaria presso gli sportelli bancari della tesoreria comunale o presso gli uffici postali sul c.c.p. intestato alla tesoreria comunale.

 

2.     Il versamento dovuto da due o più contitolari di immobili può essere effettuato da uno solo di essi, per conto degli altri.

 

3.       Sulle somme dovute per imposte arretrare si applicano gli interessi nella misura del 5% annuo rapportato ai giorni di ritardo.

 

Articolo 7

Versamento dell’imposta

 

1. Il presente regolamento, approvato secondo le procedure dello Statuto comunale e divenuto esecutivo a sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs.vo 267/2000, ha efficacia a decorrere dal periodo di imposta 2007.