COMUNE DI CASALE SUL SILE

Provincia di Treviso

 

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SUNTO DELLA DELIBERA DI DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2005

 

 

            Il Comune di Casale sul Sile (Provincia di Treviso) il 27 gennaio 2005 con il n. 4,  ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell’ imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2005:

 

OMISSIS

 

 

  1. di determinare le aliquote dell’imposta ICI per l’anno 2005 come segue:

 

·        nella misura del 4.70 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da persone fisiche,  e relative  pertinenze, nonché per i terreni ad uso agricolo;

·        nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad uso direzionale, artigianale, industriale, commerciale, per le aree fabbricabili, nonché  per le unità immobiliari  date in locazione e loro pertinenze;

·        nella misura del 7 per mille per le unità immobiliari ad uso residenziale e relative pertinenze, che per l’anno d’imposta di competenza, risultino non occupate (con riferimento al periodo di non occupazione) per un periodo superiore a 6 mesi, con esclusione di quanto previsto dall’art. 8 – comma  2 -  del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’I.C.I.. Sono inoltre escluse le unità immobiliari acquisite come 1^  abitazione, pertinenze comprese, dove il proprietario si impegna a portare la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto;

 

 

  1. di determinare la detrazione dell’imposta ICI per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di  € 108,46;

 

 

  1. di elevare il suddetto importo di €  108,46 a  258,23 per le seguenti categorie di soggetti ritenuti versare in situazione di disagio economico-sociale:

a)                  persone anziane sole, pensionate da lavoro dipendente e con reddito non superiore a       6.967,35= annui;

b)                  coppie di persone anziane pensionate da lavoro dipendente con reddito fino a                 12.427,61= annui;

c)                  nel caso di persone anziane pensionate di lavoro autonomo, gli importi di cui sopra si intendono ridotti del 50%;

 

 

4.      di precisare che, nei casi previsti al punto 3) – lett. a) b) e c)  i soggetti devono essere proprietari del solo immobile abitativo adibito a propria abitazione principale