PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Estratto della delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 16/02/2007 ad oggetto: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI", prorogata, ai sensi di legge, per gli anni 2008, 2009 e 2010:

 

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1. di determinare, per l’anno 2007, le aliquote e la detrazione, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):

-     6,5 (seivirgolacinque) per mille, aliquota ordinaria per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati;

-     7 (sette) per mille, aliquota per le abitazioni non locate per almeno 6 mesi, comprese le relative pertinenze;

-     4,5 (quattrovirgolacinque) per mille, aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze;

-     detrazione di € 124,00 da applicare all’imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

2. di determinare per il 2007 la detrazione d’imposta pari ad € 258,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, riservata ai soggetti titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione della sola abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7 accatastate autonomamente e di eventuale terreno agricolo non superiore a 3.000 mq., il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito alla famiglia, non è superiore ad € 9.000,00.

Per usufruire della maggiore detrazione i soggetti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il termine legale per il versamento del saldo ICI 2007, a pena di inapplicabilità del beneficio, una apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà con allegata l' Attestazione della dichiarazione I.S.E.E. per redditi di ogni familiare, riferiti all’anno d’imposta 2006. Tale dichiarazione esplica i sui effetti per il solo anno 2007.

 

3.  di approvare, inoltre, le seguenti disposizioni:

 

L’aliquota 7 per mille è relativa alle abitazioni non locate per almeno 6 mesi, comprese le relative pertinenze, con esclusione delle seguenti fattispecie, per le quali si applica l’aliquota ordinaria:

- abitazione non locata, posseduta da persona fisica residente in Italia, che costituisca per la stessa l’unica abitazione posseduta;

- abitazioni in corso di ristrutturazione a seguito di regolare concessione edilizia, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, debitamente certificata, e fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi;

Si precisa che i contribuenti che possiedono abitazioni non locate e soggette all’aliquota 7 per mille, hanno l'obbligo di presentare la Dichiarazione ICI per tali immobili, indicando nelle annotazioni la condizione di abitazione sfitta e la decorrenza;

 

Ai fini dell’applicazione della relativa aliquota agevolata e della detrazione, per abitazione principale si intende:

a)   l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, e i suoi familiari vi dimorano abitualmente, stabilendovi la propria residenza anagrafica;

b)   l’unità immobiliare posseduta a tale titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;

c)   le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nell’alloggio assegnato;

d)   gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l’edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);

e)   le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al 2° grado di parentela adibite a loro abitazione principale, purché la concessione in uso gratuito, sia comunicata mediante apposita autocertificazione da presentare all’Ufficio tributi entro e non oltre il termine legale per il versamento del saldo ICI 2007, a pena di inapplicabilità del beneficio; la dichiarazione mantiene la sua validità anche negli anni successivi; al variare delle condizioni che comportino una diversa aliquota il soggetto passivo deve inviare all’Ufficio tributi, entro e non oltre il termine legale per il versamento del saldo ICI dell’anno in cui si verifica tale variazione, apposita autocertificazione, disponibile presso l'Ufficio Tributi e nel sito comunale;

f)  le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

 

Le pertinenze dell’abitazione principale sono le unità immobiliari destinate in modo permanente al servizio dell’abitazione principale, ed appartenenti alle seguenti categorie catastali: C/02 magazzini e locali di deposito, C/06 rimesse, autorimesse, stalle, scuderie, C/07 tettoie chiuse od aperte, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento ICI. Se la detrazione per abitazione principale non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, la parte residua della detrazione può essere computata in diminuzione dell’imposta dovuta sulle unità pertinenziali dell’abitazione principale."

 

Si dichiara che il presente estratto è conforme all'originale.

Carbonera, lì 14 marzo 2010

 

Il Responsabile Area 1^ Servizi Generali e Economico Finanziari

f.to Pavan dr. Domenico