COMUNE DI CARBONERA (TV)

Estratto della delibera di Giunta n. 9 del 09.02.2005, esecutiva dal 02.03.2005, in materia di aliquote ICI per l’anno di imposta 2005.

 

 

1. di determinare, per l’anno 2005, le aliquote e la detrazione, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), confermando quelle applicate per l’anno 2004:

-  6,5 (seivirgolacinque) per mille, aliquota ordinaria per terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati;

-  7 (sette) per mille, aliquota per le abitazioni non locate per l’intero anno solare, comprese le relative pertinenze;

-  4,8 (quattrovirgolaotto) per mille, aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze;

-  detrazione di € 124,00 da applicare all’Imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

 

2. di applicare per il 2005 una maggiore detrazione d’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, riservata ai soggetti titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione della sola abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C2, C6, C7 accatastate autonomamente e di eventuale terreno agricolo non superiore a 3.000 mq., il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) riferito alla famiglia, rientra nelle seguenti fasce:

FASCIA A, ISEE fino a 6.000 euro                                        detrazione pari ad euro 258,00

FASCIA B, ISEE da 6.001,00 fino a 8.000,00 euro               detrazione pari ad euro 180,00

Per usufruire della maggiore detrazione i soggetti interessati dovranno presentare al Comune, entro e non oltre il termine legale per il versamento del saldo ICI 2005, a pena di inapplicabilità della maggiore detrazione, una apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà con allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica ISEE corredata da attestazione ISEE per redditi di ogni familiare, riferiti all’anno d’imposta 2004. Tale dichiarazione esplica i sui effetti per il solo anno 2005.

 

3.  Di approvare le seguenti ulteriori precisazioni:

L’aliquota 7 per mille è relativa alle abitazioni non locate per l’intero anno solare 2005, comprese le relative pertinenze, con esclusione delle seguenti fattispecie, per le quali si applica l’aliquota ordinaria:

-  abitazione non locata per tutto il 2005, posseduta da persona fisica residente in Italia, che costituisca per la stessa l’unica abitazione posseduta;

-  fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di immobili (art. 8 del D. Lgs. 504/92);

-  abitazioni in corso di ristrutturazione a seguito di regolare concessione edilizia, a decorrere dalla data di inizio dei lavori, debitamente certificata, e fino alla data di ultimazione dei lavori medesimi;

Si precisa che i contribuenti che possiedono abitazioni non locate e soggette all’aliquota 7 per mille, hanno l'obbligo di presentare la Dichiarazione ICI per tali immobili, indicando nelle annotazioni la condizione di abitazione sfitta e la decorrenza;

Ai fini dell’applicazione della relativa aliquota agevolata e della detrazione, per abitazione principale si intende:

a)   l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, e i suoi familiari vi dimorano abitualmente, stabilendovi la propria residenza anagrafica;

b)   l’unità immobiliare posseduta a tale titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;

c)   le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nell’alloggio assegnato;

d)   gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l’edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);

e)   le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al 2° grado di parentela adibite a loro abitazione principale, purché la concessione in uso gratuito, sia comunicata mediante apposita autocertificazione da presentare all’Ufficio tributi entro e non oltre il termine legale per il versamento del saldo ICI 2005, a pena di inapplicabilità del beneficio; la dichiarazione mantiene la sua validità anche negli anni successivi, al variare delle condizioni che comportino una diversa aliquota il soggetto passivo deve inviare all’Ufficio tributi, entro e non oltre il termine legale per il versamento del saldo ICI dell’anno in cui si verifica tale variazione,  apposita autocertificazione, disponibile in Ufficio Tributi e nel sito comunale;

f)    le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

Le pertinenze dell’abitazione principale sono le unità immobiliari destinate in modo permanente al servizio dell’abitazione principale, ed appartenenti alle seguenti categorie catastali: C/02 magazzini e locali di deposito, C/06 rimesse, autorimesse, stalle, scuderie, C/07 tettoie chiuse od aperte, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento ICI;

Se la detrazione per abitazione principale non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, la parte residua della detrazione può essere computata in diminuzione dell’imposta dovuta sulle unità pertinenziali dell’abitazione principale;

Per quanto non indicato si rinvia al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili.”

 

Per copia conforme all’originale.

Carbonera, 02.03.2005

                                                                                                         

 

IL RESPONSABILE AREA 1^ SERVIZI GENERALI E ECONOMICO-FINANZIARI

Pavan Dr. Domenico