Estratto Del.C.C.N 3 del 13/03/2008 avente per oggetto: Determinazione aliquote, riduzioni ICI anno 2008.

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DELIBERA

di determinare, per il periodo di imposta 2008, ex articoli 6 e 8 del D.Lgs.vo 30.12.1992, n. 504, le seguenti aliquote e detrazioni:

A)          aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo: 5 per mille;

 

B)          aliquota al 5 per mille, come per gli  immobili adibiti ad abitazione principale, anche ai fini della detrazione, per le seguenti unità immobiliari:

 

b1)  pertinenze dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad es. garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);

b2)  le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo o di usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultano locate;

b3) le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti e affini in linea retta, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;

b4)   unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale (senza possibilità, in tal caso, della detrazione, come invece per l'abitazione principale);

 

C)         aliquota per tutti gli altri immobili (diversi dalle abitazioni e loro pertinenze) a qualsiasi uso adibiti: 5 per mille;

 

D)    aliquota per gli immobili adibiti a seconde case: 7 per mille;

 

e stabilendo altresì le seguenti detrazioni d'imposta:

 

1.  detrazione I.C.I. spettante per l'abitazione principale del soggetto passivo € 206,00;

 

2.  elevazione delle detrazioni a € 258,00 per i proprietari della sola prima casa di abitazione classificata A/2, A/3 e A/4, sulla base di apposite richieste corredate da autocertificazione ex legge 4.1.68, n. 15 sullo stato di famiglia e sulla classificazione catastale dell'immobile, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del mod. CUD in presenza delle seguenti condizioni:

 

-          nuclei familiari con sola prima casa di abitazione, composti da una persona ultrasessantacinquenne, con un reddito inferiore ad una volta e mezza l'ammontare della pensione minima INPS;

 

-          nuclei familiari, con sola prima casa di abitazione, composti da due persone ultrasessantacinquenni con un reddito inferiore al doppio dell'ammontare della pensione minima INPS;

3.            elevazione delle detrazioni a € 258,00 per i proprietari della sola prima casa di abitazione classificata A/2, A/3 e A/4, sulla base di apposite richieste corredate da autocertificazione ex legge 4.1.1968, n. 15 sullo stato di famiglia e sulla classificazione catastale dell'immobile, in presenza delle seguenti condizioni:

 

-          nucleo familiare con sola prima casa di abitazione, al cui interno sia presente un componente che benefici dell'assegno di accompagnamento previsto dalla legge 118 del 30.03.1971, oppure dalla legge 382 del 27.05.1970 o dalla legge 381 del 26.05.1970 e successive modifiche ed integrazioni;

 

-             nucleo familiare con sola prima casa di abitazione composto da 3 o più figli, compresi i figli naturali       riconosciuti, i figli adottivi e gli affiliati o affidati, che non percepiscono alcun reddito.