LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. del 30/12/1992, n. 504 di istituzione dell’Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I);

Vista, altresì, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25, in data 29 marzo 2001, con la quale veniva istituita l’addizionale comunale all’Irpef a decorrere dall’esercizio 2002;

Visto l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale stabilisce che fra le competenze del Consiglio Comunale rientra anche l’”istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote”;

Visto l’art. 48 dello stesso D.Lgs n. 267/2000 dal quale si ricava che “la Giunta Comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco”;

Rilevata quindi la competenza della Giunta di adottare la presente deliberazione;

Preso atto che l’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Finanziaria 2002) dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione il quale, per l’anno 2005, con D.L. 30/12/2004 n. 314, è stato differito al 28 febbraio 2005;

Considerato che per assicurare il finanziamento delle spese correnti consolidate e di sviluppo, previste nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, ed al fine di garantire il corretto espletamento dei compiti istituzionali ed il raggiungimento degli obiettivi di gestione, quali la cura del patrimonio comunale esistente, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture e dei fabbricati comunali esistenti sul territorio ed, in generale, l’efficienza dell’azione amministrativa, si rende necessario confermare le aliquote  I.C.I. già deliberate per l’anno 2004 nelle seguenti misure:

-                        sulle abitazioni principali e relative pertinenze viene applicata l’aliquota del 5 per mille con l’elevazione della detrazione per l’abitazione principale a € 130,00. Sono assimilate alle abitazioni principali, anche al fine dell’applicazione della detrazione prevista per le stesse, quelle che il proprietario, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, concede in uso gratuito ai genitori, ai figli o ai fratelli che la occupano quale loro abitazione principale;

-                        sugli altri immobili viene applicata l’aliquota del 6 per mille.

Viene, inoltre, confermata la elevazione della detrazione per la prima casa a € 260,00 nei seguenti casi:

-                        per i nuclei familiari il cui reddito complessivo, escluso il reddito per l’abitazione principale, relativo al periodo di imposta precedente all’anno di riferimento dell’I.C.I., non sia superiore a : € 7.000,00 per il primo componente, € 3.500,00 per il secondo componente, € 1.750,00 per ciascuno dei successivi componenti;

-                        per i nuclei con familiare portatore di handicap o disabile, con un grado di invalidità non inferiore all’80% e con un reddito annuo complessivo, escluso il reddito per l’abitazione principale, relativo al periodo di imposta precedente all’anno di riferimento, non superiore a € 16.000,00. Detto limite è elevato di  € 5.200 per ogni soggetto disabile, o portatore di handicap, presente nel nucleo familiare oltre al primo.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita autocertificazione relativa alla situazione di cui sopra entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.

Preso atto che, né la legge 24/12/2003, n. 350 (finanziaria 2004), né la legge 30/12/2004, n. 311 (finanziaria 2005) consentono alcun aumento dell’addizionale comunale all’Irpef, si conferma la medesima nella misura dello 0,2% già adottata con decorrenza 01/01/2002;

Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

D E  L I B E R A

1 - di confermare, per l’anno 2005, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune nelle seguenti misure

a-      sulle abitazioni principali e relative pertinenze (intendendosi per tali quelle ubicate nello stesso edificio o in edifici contigui, ovvero nell’area di pertinenza dell’abitazione principale, ancorché disgiunte dalla stessa) viene applicata l’aliquota del 5 per mille con l’elevazione della detrazione per l’abitazione principale a € 130,00.

b-      sugli altri immobili viene applicata l’aliquota del 6 per mille.

2 - di confermare la elevazione della detrazione per la prima casa a € 260,00 nei seguenti casi :

-                        per i nuclei familiari il cui reddito complessivo, escluso il reddito per l’abitazione principale, relativo al periodo di imposta precedente all’anno di riferimento dell’I.C.I., non sia superiore a : € 7.000,00 per il primo componente, € 3.500,00 per il secondo componente, € 1.750,00 per ciascuno dei successivi componenti;

-                        per i nuclei con familiare portatore di handicap o disabile, con un grado di invalidità non inferiore all’80% e con un reddito annuo complessivo, escluso il reddito per l’abitazione principale, relativo al periodo di imposta precedente all’anno di riferimento, non superiore a € 16.000,00. Detto limite è elevato di  € 5.200 per ogni soggetto disabile, o portatore di handicap, presente nel nucleo familiare oltre al primo.

Per beneficiare della maggiore detrazione di cui sopra i soggetti interessati dovranno presentare all’Ufficio Tributi del Comune di Paese, entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento, apposita autocertificazione, corredata eventualmente da idonea documentazione fiscale.

3 – di confermare nello 0,2% la misura dell’addizionale comunale all’Irpef, per l’anno 2005.

 

 

Con successiva separata votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.