ORIGINALE
Deliberazione n° 5
in data  11/01/2005
Prot.n. 0
 

COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE

 
PROVINCIA DI TREVISO
 
Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
 
 
Oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2005.
 
Invio:
 CO.RE.CO. di Venezia
in data ______________
d’iniziativa della G. C. ai sensi art. 127, comma 3, D.Lgs. 267/2000.
 
L’anno duemilacinque, addì undici del mese di gennaio alle ore 20:00 nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data odierna, si è riunita la Giunta Comunale..
 
Eseguito l’appello, risultano:
 
 
 richiesta di controllo da parte di 1/5 dei consiglieri comunali
ai sensi art. 127 commi 1, 2 del D.Lgs. 267/2000.
 richiesta del Difensore Civico o del CO.RE.CO. di eliminare i vizi di legittimità riscontrati
 
Cognome e Nome
 
Presenti
Assenti
1
CASELLATO FLORIANA
Sindaco
X
 
2
QUINTO GIUSEPPE
Assessore
X
 
3
SCHIOCHETTO ROMEO
Assessore
X
 
4
ZIVIANI TIZIANA
Assessore
X
 
5
SARTORI LORENZO
Assessore
 
X
 
 
 
 
4
1
  confermata
  non confermata
dal Consiglio Comunale in data ______________
Assiste alla seduta il Segretario del Comune.SESSA DOTT. CARLO
Il Sig. CASELLATO FLORIANA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta
 
 
 
PARERI DI COMPETENZA
(art. art. 49 e 151  D.Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
 Regolarità Tecnica
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ed alla Copertura Finanziaria
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 DURIGAN SONIA
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE[Bp1] 
 
 
VISTO il D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI in particolare i seguenti articoli, nella loro  versione vigente
articolo 6 -  Determinazione delle aliquote e dell’imposta
1.   L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 DICEMBRE  di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del D.Lgs.vo 25.2.1995, N, 77,  come  modificato  dal  D.Lgs. 11/06/1996,  n. 336. 
2.   L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;
articolo 8 – Riduzioni e detrazioni dall’imposta
2.   Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;  se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota  per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si  intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3.   A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di Euro 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a Euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;
 
VISTO l’articolo 151 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 che prevede “Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità,  pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
 
VISTO l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 che fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locati.
 
VISTO il D.L. 30/12/2004 n.ro 314 di proroga dei termini di approvazione del Bilancio per l’esercizio finanziario  2005 al 28 febbraio 2005.
 
Visto l’articolo 42 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 che fra le competenze del Consiglio Comunale individua la “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;
 
Visto il successivo articolo 48 che in merito alle competenze della giunta precisa che “compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, di amministrazione  che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento”;
 
Rilevata, conseguentemente, in base alle disposizioni richiamate, la competenza della Giunta Comunale in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni  relative all’imposta Comunale sugli Immobili;
 
VISTO il Regolamento Comunale  per l’applicazione dell’I.C.I., nella versione attuale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  n[Bp2] . 2 in data 26.02.2002.
 
VISTA la vigente normativa, così come analiticamente indicata nell’allegato A) al presente provvedimento, che individua limiti e condizioni per la differenziazione di aliquote e detrazioni con riferimento alle singole fattispecie di immobili;
 
     CONSIDERATO che l’individuazione delle situazioni di disagio economico sociale è di competenza del Consiglio Comunale, mentre è di competenza della Giunta Comunale la determinazione, nei limiti stabiliti dalla legge, anche l’importo della maggiore detrazione, oltre che dell’aliquota.
 
     DATO ATTO  che si provvederà nella prossima seduta del Consiglio Comunale ad individuare  i criteri ai fini dell’applicazione della maggiore detrazione per l’abitazione principale per le categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale.
 
RITENUTO opportuno agevolare per l’anno 2005 le categorie di soggetti che versano in situazioni di disagio economico-sociale, determinando una diversa detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale spettante a tali contribuenti, secondo i criteri che verranno individuati dal Consiglio Comunale.
 
           RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 485 del 12/02/2004 secondo la quale non si possono fissare aliquote ICI diverse nella stessa classe di immobili.
 
VISTO il D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267;
 
RICHIAMATA la propria deliberazione di G.C. n. 121 in data 09/12/2003, esecutiva, sono state determinate per l’anno 2004 le aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili.
 
            VISTA la legge 23.12.1996, n. 662.
 
            VISTO il D.L. 10.12.1997.
 
            VISTA la Legge 122/1997.
 
            VISTO il Decreto Legge 376/98.
 
            VISTO il parere del Responsabile dell’Ufficio Tributi il quale rileva che, come previsto dal comma 2 dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, così come sostituito dall’art. 3 – comma 53 – della legge 23/12/1996, n.ro 662, l’aliquota può essere diversificata entro i limiti del 4 e del 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati.  E’ possibile dunque modificare l’aliquota con riferimento alle categorie di immobili contemplate dalla norma: “immobili diversi dalle abitazioni”  o “posseduti in aggiunta all’abitazione principale”o di “alloggi non locati”.
 
            CON VOTAZIONE  favorevole ed unanime espressa nelle forme di legge.
 

 

D E L I B E R A

 
 
1)   di determinare, per il periodo di imposta ANNO 2005, ex articoli 6 ed 8 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N, 504, le seguenti  aliquote e le detrazioni:
A) - aliquota del cinque per mille ( 5 per mille) per le abitazioni principali e loro pertinenze accatastate nelle categorie C06 e C02. Vengono equiparate alle abitazioni principali:
1)- l’ unità immobiliare in precedenza adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili i quali acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari o presso i propri familiari;
2)- l’unità immobiliare tenuta a disposizione del figlio che si impegni ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori o entro un anno dalla data in cui risulti sfitta;
 
B) - aliquota del sette per mille ( 7 per mille) per le per gli immobili destinati ad uso abitativo non locati;  
 
C) - aliquota del sei virgola cinque per mille ( 6,5 per mille) per tutti gli altri immobili;
 
D) - detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo Euro 180,00.- e detrazione di Euro 250,00.- limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale,  come individuate dal Consiglio Comunale.
 
così come analiticamente riportate nell’allegato B) che forma parte integrante del presente provvedimento;
 
2)   di demandare al Responsabile del Servizio ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della Legge 27.7.2000, N. 212 “disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.
 

Allegato A)  alla deliberazione  N.  5 in data 11.01.2005

 
 
codice
descrizione
Normativa di riferimento
10
Abitazione principale
Articolo 8 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
2.   Dalla imp18osta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita` immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà`, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
3.   A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di Euro 103,29 , di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a Euro 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico -  sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.
4.   Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita` immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
 
articolo 58, comma 3 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446
Limitatamente all'unita` immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita`. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unita` immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
 
11
Abitazione cittadini  italiani residenti all'estero
articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà` o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
12
Fabbricati utilizzati quali abitazione principale
articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556
Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30.12.1992, N. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per  quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
 
articolo 8, comma 4 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.
13
Abitazione principale soggetti disagio economico sociale
articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di Euro 103,29, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a Euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico – sociale;
14
Abitazioni recuperate
Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449
I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori
15
Abitazione principale anziani o disabili
articolo 3, comma 56, L. 23.12.1993, N. 662
I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà,  usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata
16
Abitazioni principali in uso gratuito a parenti
articolo 59, lett. e) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446
Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:…..e) considerare abitazioni principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;
17
Pertinenze abitazione principale
articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488 "Finanziaria 2000"
Fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.
 
Circolare Ministero Finanze N. 23/E del 11.2.2000 
Dal 1° gennaio 2000, invece, alle pertinenze così come delineato dalla citata circolare N. 114/E, deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente da fatto che il comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze. Occorre sottolineare che la disposizione contenuta  nella legge finanziaria riguarda esclusivamente le riduzioni di aliquota eventualmente disposte dai comuni e non le detrazioni che l'art. 8, del D.Lgs. N. 504 del 1992, consente al comune di stabilire per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Pertanto, l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
20
Fabbricati
articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
21
Abitazioni locate
articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556
Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30.12.1992, N. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per  quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
22
Abitazioni non locate
articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
23
Abitazioni a disposizione
articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
24
Fabbricati posseduti da imprese e non venduti
articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
25
Fabbricati categoria D
 
Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto non attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti:
……(omissis)
I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e` determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
 
26
Fabbricati recuperati
Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449
I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori
31
Aree edificabili
articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
 per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
41
Terreni agricoli
articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile
42
Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti
 
articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25822,85 e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti Euro 25822,85 e fino a Euro 61974,83;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 61974,83 e fino a Euro 103291,38;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
art. 58, comma 2 D.Lgs.vo 15.12.97, N. 446
agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9.1.1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
43
Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli
articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
Sono considerati tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1n dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
51
Enti senza scopo di lucro (“ONLUS”)
 
articolo 6, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
articolo 21 del D.Lgs.vo 4.12.1997, N. 460
I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato B)  alla deliberazione Giunta Comunale N.  5  in data  11.01.2005

 
Cod
Tipo immobile
Riferimento alla normativa
Aliquota 
Detrazione €
 
10

Abitazione principale

articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
5
180,00
 
11

Abitazione cittadini italiani residenti all’estero

articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75
5
180,00
12

Fabbricati utilizzati quali abitazione principale

articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556
5
180,00
13

Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale

articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 (ultimo periodo)
5
250,00
X
14

Abitazioni recuperate

Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449
5
180,00
 
15

Abitazione principale anziani o disabili

articolo 3, comma 56, L. 23.12.1993, N. 662
5
180,00
16

Abitazione principale in uso gratuito a parenti

Articolo 59, lett. E) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446
5
180,00
X
17

Pertinenze abitazione principale

articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488
5
SI
 
20

Fabbricati ordinari

articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
6,5
 
X = Vedere regolamento per particolari condizioni
21

Abitazioni locate

articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556
6,5
 
22

Abitazioni non locate

articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
7
 
23 *1

Abitazioni a disposizione

articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
6,5
 
24 *2

Fabbricati posseduti da imprese e non venduti

articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
6,5
 
25

Fabbricati categoria D

Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
6,5
 
26

Fabbricati recuperati

Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449
6,5
 
31

Aree edificabili

articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
6,5
 
41

Terreni agricoli

articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
6,5
 
42

Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
6,5
 
43

Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli

articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504
6,5
 
51

Enti senza scopo di lucro (“ONLUS”)

articolo 6, c. 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e art 21 D.Lgs.vo 460/97
6,5
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
 
           IL PRESIDENTE                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
      CASELLATO FLORIANA                                                                                    SESSA DOTT. CARLO
_____________________________________________________________________________________
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI CONTESTUALE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(art. 124 e 125 D.Lgs 18/8/2000, n. 267)
 
N.               di pubblicazione.
 
Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _______________ all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 1 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
Lì, _______________                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                                                                    SESSA DOTT. CARLO
 
_____________________________________________________________________________________
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)
 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 
Lì, _______________                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                                                                    SESSA DOTT. CARLO
_____________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [Bp1]Gli articoli 42 e 49 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 hanno modificato le competenze degli organi comunali
[Bp2]Si ritiene, che rimanga al Consiglio Comunale ogni potere di indirizzo in merito ad aliquote e detrazioni definendo, all’interno del regolamento comunale (di sua esclusiva competenza) condizioni e limiti concessi alla Giunta. A titolo puramente esemplificativo: “l’aliquota per abitazione principale può essere approvata dal 4‰ al 5‰, oppure l’aliquota per l’abitazione principale non può eccedere il 4,5‰, le detrazioni per abitazione principale sono approvate nei limiti di L. 300.000, l’aliquota per i fabbricati può essere approvata nei limiti dell’aliquota dell’abitazione principale aumentata dello 0,5‰, ecc.”