Si avvisano i signori contribuenti che le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008 sono le seguenti:

-          5 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (es. garages, autorimesse, ecc.) possedute e direttamente utilizzate dai titolari dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

-          1 per mille per immobili locati al Comune di Rubano per emergenze abitative;

-          1 per mille per immobili oggetto di intervento di recupero con utilizzo di tecnologie per il risparmio energetico, di cui all’art. 9/bis del Regolamento Comunale ICI;

-          7 per mille per tutti gli altri immobili.

 

Il versamento di acconto, pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, dovrà essere effettuato nel periodo dal 1° al 16 giugno 2008.

La seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata pagata, dovrà essere versata nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2008.

E’ comunque ammesso il versamento in unica soluzione entro il termine di scadenza del versamento in acconto.

Il versamento dovrà essere effettuato sul c/c n. 88646419 intestato a “Equitalia Polis S.p.A Rubano - PD - ICI ”. Non si procede a versamenti per importi che risultino inferiori a € 2,00

E’ possibile  effettuare il pagamento anche on-line collegandosi al sito www.equitaliapolis.it alla voce “servizi al cittadino”.

L’imposta ICI può essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi e può essere versata con modello F24 anche da parte di persone fisiche non titolari di Partita Iva.

 L’imposta va versata senza decimali, con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a detto importo (Es: € 82,49 si arrotonda a € 82,00- € 82,50 si arrotonda a € 83,00)

 

L’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di € 104,00.

 

La Legge Finanziaria 2008 ha previsto una ulteriore detrazione (a carico dello Stato) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9), comunque non superiore a € 200, pari all’1,33 per mille della base imponibile, ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

 

L’Amministrazione Comunale, inoltre, esercitando la facoltà data dalla Legge nr. 122 del 09.05.1997, ha diversificato la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di DISAGIO economico o sociale prevedendo le seguenti maggiori detrazioni, per avvalersi delle quali l’abitazione principale deve essere l’unica di proprietà del nucleo familiare e rimanendo comunque escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A/8:

 

a)       contribuenti assistiti in via continuativa dal Comune: detrazione di € 309,87;

b)       contribuenti titolari di pensione appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo imponibile lordo, riferito all’anno 2007, non sia superiore a € 15.344,00: detrazione di € 309,87;  

c)       contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto che risulti portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70); sordomuto (L. 381/70); invalido civile con grado di invalidità superiore al 66% (art. 2 L. 118/71 e succ. modif.); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1° alla 5° (D.P.R. 915/78, L. 474/58); tali condizioni devono essere state riconosciute dalla competente Commissione medica; detrazione € 309,87;

d)       contribuenti appartenenti a nuclei familiari i cui componenti superino le quattro unità in rapporto alle classi di reddito imponibile lordo, riferito all’anno 2007, come di seguito specificato:

 

-           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a € 38.360,00:

                        - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 5 unità;

                        - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

                        - € 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre le 7 unità;

-           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 38.360,00 e fino a € 46.032,00:

                        - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

                        - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

                        - € 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre 8 unità;

-           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 46.032,00 e fino a € 53.704,00:

                        - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

                        - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 8 unità;

                        - € 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre a 9 unità.

-           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 53.704,00 e fino a € 61.376,00:

                        - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 8 unità;

                        - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 9 unità;

                        - € 309,87 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre;

-           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 61.376,00 e fino a € 69.048,00:

                        - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 9 unità;

                        - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre;

-           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 69.048,00 e fino a € 76.720,00:

                        - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre;

 

Si precisa che la detrazione non può comunque essere superiore all’ammontare dell’importo dovuto.

 

I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda al Settore Tributi corredata da dichiarazione, resa in carta libera, sotto la propria personale responsabilità, del reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2007 entro il termine previsto per l’autoliquidazione dell’imposta per l’anno 2008.

 

Possono altresì usufruire delle tariffe e delle agevolazioni previste per l’abitazione principale, purché sia opportunamente informato il Comune mediante invio di apposita comunicazione da effettuarsi con modello reperibile presso l’Ufficio Tributi o il PuntoSi:

-         sia le abitazioni concesse in uso gratuito, affinché vi risiedano, a parenti di primo grado del proprietario, o dell’usufruttuario o del titolare di altro diritto reale, i quali non risultino proprietari di alloggi;

-         sia l’abitazione di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa  non risulti locata.

 

Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2008 il contribuente è tenuto a comunicare, su modello appositamente predisposto, entro novanta giorni dalla data di variazione, gli acquisti, le cessazioni o modificazioni di soggettività passiva relativi esclusivamente a: 1) aree con destinazione edificatoria ed eventuali loro variazioni di valore; 2) fabbricati demoliti e divenuti area fabbricabile; 3) immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa.

 

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al PuntoSi  nei seguenti orari:

LUN. -MERC.- VEN. dalle ore 8,30 alle ore 13.00 e MAR. e GIO. dalle 8,30 alle 18,30.

 

La modulistica può essere scaricata dal sito internet del comune di Rubano: www.rubano.it, al link Tributi, voce ICI.

ICI 2008 Manifesto informativo.doc