DELIBERA C.C. N. 10 DEL 27.02.2007

D E L I B E R A

 

1)         di determinare nella misura del 7 (sette) per mille l'aliquota principale che sarà applicata per l'anno 2007 per l'imposta comunale sugli immobili;

2)         di determinare nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota agevolata che sarà applicata per l'anno 2007, per l'imposta comunale sugli immobili sia posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale, sia concessi a titolo gratuito, affinché vi dimorino abitualmente, a parenti di primo grado del proprietario o dell'usufruttuario o del titolare di altro diritto reale;

3)         di determinare nella misura del 1 (uno) per mille l’aliquota agevolata che sarà applicata per l’anno 2007 sugli immobili che vengono locati al Comune di Rubano per emergenze abitative ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

4)         di determinare per l'anno 2007 la detrazione dell'imposta ICI pari a € 104,00, come descritto nelle premesse del presente atto;

5)         di prevedere, per l'anno 2007, una maggiore detrazione dell'imposta ICI, in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale;

6)         di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione ICI, fermo restando che la detrazione non può essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto:

a)      unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e relative pertinenze, posseduta dai contribuenti residenti i quali, pur essendo proprietari e titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti in via continuativa dal Comune: € 309,87 di detrazione;

b)      l'abitazione principale, e relative pertinenze, il cui soggetto passivo d'imposta sia titolare di pensione, nei casi in cui il reddito complessivo imponibile lordo dell'intero nucleo familiare, escluso quello derivante dall’abitazione principale, riferito all'anno 2006 non sia superiore al doppio della pensione minima INPS pari a € 14.324,44 come indicato dal rigo "reddito imponibile" della dichiarazione del redditi o dalle risultanze del C.U.D.: € 309,87 di detrazione;

c)      unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, posseduta dai contribuenti residenti nel cui nucleo familiare sia presente un soggetto che risulti portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3 della L. 104/92); cieco (L. 382/70), invalido civile con grado di invalidità superiore al 66% (art. 2 della L. 118/71 e successive modificazioni); mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie della 1° alla 5° (D.P.R. 915/58); tali condizioni devono essere state riconosciute dalla competente Commissione medica: € 309,87 di detrazione.

d)      per l'abitazione principale, e relative pertinenze, che sia l'unica di proprietà di nuclei familiari residenti che superano i 4 componenti, il cui reddito imponibile lordo, riferito all'anno 2005, non superi quello previsto per ciascuna classe di riferimento sottodescritta.

                        Detrazione in relazione alle diverse fattispecie:

-          Nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a € 35.811,10:

                        - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 5 unità;

                        - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

                        - € 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre le 7 unità;

-           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 35.811,10 e fino a € 42.973,32:

                        - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 6 unità;

                        - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

                        - € 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre 8 unità;

-           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 42.973,32 e fino a € 50.135,54:

                        - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 7 unità;

                        - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 8 unità;

                        - € 309,87 con componenti nucleo familiare pari od oltre a 9 unità.

-           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 50.135,54 e fino a € 57.297,76:

                        - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 8 unità;

                        - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 9 unità;

                        - € 309,87 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre;

-           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 57.297,76 e fino a € 64.459,98:

                        - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 9 unità;

                        - € 258,23 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre;

-           Nuclei familiari con reddito imponibile lordo superiore a € 64.459,98 e fino a € 71.622,20:

                        - € 219,49 con componenti nucleo familiare pari a 10 unità e oltre;                

Ai fini delle determinazione del reddito, qualora durante l'anno 2006 siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare ai fini della determinazione del reddito si sommano i rispettivi redditi procapite determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.

Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento e' quello risultante alla data del primo gennaio dell'anno 2007.

In tutti i casi di cui sopra la detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unita' abitativa deve essere l'unica di proprietà del nucleo familiare nel corso del 2007 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritti di abitazione rimanendo, comunque, escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A/8.

I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda al Settore Tributi, a pena di decadenza entro il termine previsto per l’autoliquidazione dell’imposta, e autocertificare con le modalità previste dal D.P.R. nr. 445/2000 sulla semplificazione amministrativa, la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la situazione reddituale e l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione.

 

7)         di assicurare che con l’adozione di tale deliberazione viene comunque assicurato l’equilibrio di Bilancio, così come previsto dall’art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/1992;

 

8)         di pubblicare il presente atto nella Gazzetta Ufficiale per estratto limitatamente alla determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 446/97.

 

            Quindi, con voti 13 favorevoli (Vivere Rubano) e 4 contrari (Federazione delle Libertà e Gruppo Misto), espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

 

D E L I B E R A

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

 

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            Tutti gli interventi risultano registrati su supporto magnetico, opportunamente trascritti, depositati presso l’Ufficio Segreteria del Comune ed allegati all’originale del presente verbale.

 

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La proposta di delibera ha conseguito i pareri in base all'art. 49, c. 1, del D.lgvo 18.08.2000, n° 267, ed è stata depositata nel rispetto delle previsioni del vigente regolamento per il funzionamento degli organi di governo del Comune:

 

PARERE

DATA FORMULAZIONE PARERE

RESPONSABILE PARERE

Tecnico: Favorevole

Motivazione:

27/02/2007

BABETTO FRANCESCO

Regolarità Contabile: Favorevole

Motivazione:

27/02/2007

BABETTO FRANCESCO