GUIDA ALL’I.C.I. ANNO 2008 – Comune di VIGONZA

 

NOVITA’ 2008

 

Le principali novità a livello nazionale sono:

·    l’introduzione di una ulteriore detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile per l’abitazione principale, e le relative pertinenze, fino a un massimo di 200 euro, con esclusione delle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9;

·    l’assimilazione ad abitazione principale della casa coniugale per i soggetti divorziati o separati legalmente, non assegnatari della stessa, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su di un’altra abitazione situata nel Comune di Vigonza;

·    la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI unicamente per le variazioni nel possesso (compravendite, donazioni, ecc.) intervenute a decorrere dall’anno 2007.

Le principali novità in ambito comunale riguardano l’ampliamento dei requisiti per accedere alle ulteriori detrazioni e precisamente:

·    l’abbassamento del grado di invalidità al 66%;

·    l’aumento dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ad € 8.000,00 per i nati dopo il 31/12/1932 e ad € 12.000,00 per i nati prima dell’1/1/1933.

 

Per approfondimenti si invita a contattare gli uffici TRIBUTI (tel. 049 80.90.219) e U.R.P., con i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.00, nonché visitare il sito web all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it > ICI.

 

 

 

Le aliquote, la detrazione e le ulteriori detrazioni I.C.I., per l'anno 2008, sono:

 

4,5 ‰

§    ABITAZIONE PRINCIPALE [1] (comprese le pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto)

§    IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

§    ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 431/1998 (tali immobili devono essere concessi a titolo di abitazione principale e alle condizioni definite dall’accordo del 15/6/2000, come previsto dalla deliberazione di G.C. n° 225 dell'11/12/2002)

7,0 ‰

§    ALIQUOTA ORDINARIA, per esempio:

Ø  abitazioni non principali e relative pertinenze,

Ø  unità immobiliari diverse dalle abitazioni,

Ø  alloggi locati (diversi da quelli ai quali è attribuita l'aliquota del 4,5‰) e non locati e relative pertinenze,

Ø  aree fabbricabili,

Ø  terreni agricoli.

€ 103,29

§    DETRAZIONE ORDINARIA PER ABITAZIONE PRINCIPALE [1]

€ 103,29

§    ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, [2] a favore:

Ÿ    delle persone il cui Indicatore Sociale Economico Equivalente (I.S.E.E.) non superi la somma di Euro 8.000,00 (per i nati dopo il 31/12/1932) ed € 12.000 (per i nati prima dell’1/1/1933) e proprietari unicamente dell'abitazione principale destinata a residenza, ad esclusione delle categorie catastali A01, A08 e A09, e relative pertinenze;

Ÿ    delle persone sposate successivamente al 31/12/2005 e che:

s    al 31/12/2008 avranno entrambi una età non superiore ai 35 anni,

s    l'indicatore della situazione economica (ISE) non sia superiore alla somma di € 52.000,00.

€ 154,94

§    ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, [2] a favore di quei soggetti, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di una persona:

Ÿ    con grado di invalidità di almeno il 66%;

Ÿ    con handicap in situazione di gravità;

Ÿ    invalida ultrasessantacinquenne con diritto all'indennità di accompagnamento (art. 6 D.Lgs. 509/88 e D.L. 124/98);

Ÿ    cieca;

Ÿ    sordomuta;

Ÿ    invalida di guerra rientrante nella categoria compresa tra la 1a e la 5a.

Si precisa che le certificazioni rilasciate da Commissioni Mediche Pubbliche per cause differenti da quelle previste con la Legge 104/1992 art. 4 sono equiparate alla certificazione medica rilasciata dalla Commissione Medica delle Aziende ULSS (L. 15/10/90 e L. 5/2/92 n° 104).

 

[1]   Sono equiparate alle abitazioni principali, con applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione ordinaria annua di € 103,29:

a)        le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela. Il genitore o il figlio deve risultare residente nell'abitazione che gli è stata data in uso gratuito,

b)        l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

c) l'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

ATTENZIONE: per i precedenti casi di cui alle lettere a) e b) l’ulteriore detrazione statale pari all’1,33‰ non va applicata.

 

[2]   La detrazione ordinaria per l'abitazione principale va sommata alle ulteriori detrazioni comunali, se ed in quanto dovute, con un limite massimo di € 258,23 (già Lire 500.000 ex art. 8, comma 3 del D.Lgs. 504/1992) ed applicate fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Per poter usufruire delle ulteriori detrazioni per l'abitazione principale è necessario presentare dichiarazione, sui modelli predisposti dall'ufficio Tributi, entro e non oltre il 16/12/2008, pena la perdita del diritto all’agevolazione.


 

 

 

QUANDO VERSARE:

-   Entro il 16 giugno 2008: con la prima rata di giugno si versa l’acconto pari all'imposta dovuta, per i primi sei mesi dell'anno, e calcolata con le aliquote vigenti nell'anno precedente e le detrazioni dell’anno corrente, ovvero

-   Entro il 16 giugno 2008: la rata unica pari all'imposta dovuta, per l'intero anno, e calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno corrente.

-   Entro il 16 dicembre 2008: con la seconda rata di dicembre si versa il saldo pari all'imposta dovuta, per l'intero anno, e calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno corrente e ridotta dell'imposta versata in acconto.

 

DOVE E COME VERSARE:

1) presso un qualsiasi ufficio postale, sul conto corrente postale n° 88646914 intestato a ”Equitalia Polis S.p.A., Vigonza - PD - I.C.I.”,

2) presso gli sportelli del Concessionario del servizio della riscossione dei tributi Equitalia Polis S.p.A. – via Longhin n° 115 - Padova, (senza il pagamento di commissioni);

3) presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di PD e RO, filiale di Busa, via Regia n° 12 (senza il pagamento di commissioni);

4) con modello F24 presso qualsiasi ufficio postale o agenzie di credito (senza pagamento di commissioni);

5) con carta di credito collegandosi al sito di Equitalia Polis S.p.A., www.equitaliapolis.it, o al sito delle Poste Italiane, www.poste.it, o al sito della propria banca in home banking, (con pagamento di commissioni).

 

COSA E QUANDO DICHIARARE:

Si deve presentare la dichiarazione ICI per tutte le variazioni, intervenute nell'anno 2007, che comportano una diversa imposta da versare ad esclusione degli acquisti e delle vendite di fabbricati o di terreni agricoli a seguito di atto pubblico o per successione.

Il termine entro il quale dev'essere presentata la dichiarazione ICI è il medesimo della dichiarazione dei redditi (p.es.: per chi presenta il 730 entro il 31/5/2008, l'unico cartaceo entro il 30/6/2008, l'unico telematico entro il 31/7/2008, ecc.).

 

 

 

ULTERIORE DETRAZIONE STATALE PARI ALL’1,33‰ (Legge Finanziaria 2008)

L’ulteriore detrazione statale dell’1,33si determina sul valore catastale dell’abitazione principale e delle relative pertinenze [3] (fino ad un massimo di € 200,00 annui e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta) e si utilizza (ai fini del calcolo dell’imposta netta da versare) con le seguenti modalità:

 

1)    per le persone che non hanno ulteriori detrazioni comunali:

 

IMPOSTA LORDA – 103,29 (detrazione ordinaria) – 1,33‰ (ulteriore detrazione statale).

 

2) per le persone che hanno diritto alle ulteriori detrazioni comunali, si prospettano i seguenti casi:

a)               situazione economica e sociale che rientra nelle casistiche previste per l’anno 2007 e di seguito elencate:

-    persone il cui Indicatore Sociale Economico Equivalente (I.S.E.E.) non superi la somma di Euro 6.000,00 e proprietari unicamente dell'abitazione principale destinata a residenza, ad esclusione delle categorie catastali A01, A08 e A09, e relative pertinenze;

-    persone sposate successivamente al 31/12/2005 e che:

o   al 31/12/2008 avranno entrambi una età non superiore ai 35 anni,

o   l'indicatore della situazione economica (ISE) non sia superiore alla somma di € 52.000,00;

-    soggetti, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di una persona:

o   con invalidità del 100% con diritto alla indennità di accompagnamento come meglio precisato di seguito:

§    persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di accompagnatore (L. 18/80 e L. 508/88);

§    persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L 18/80 e L. 508/88);

§    con handicap in situazione di gravità;

§    invalida ultrasessantacinquenne con diritto all'indennità di accompagnamento (art. 6 D.Lgs. 509/88 e D.L. 124/98);

§    cieca;

§    sordomuta;

§    invalida di guerra rientrante nella categoria compresa tra la 1a e la 5a.

 

IMPOSTA LORDA – 103,29 (detrazione ordinaria) – 154,94 o 103,29 (ulteriore detrazione comunale) – 1,33‰ (ulteriore detrazione statale).

 

b)               situazione economica e sociale che rientra nelle nuove casistiche previste per l’anno 2008:

 

IMPOSTA LORDA – 103,29 (detrazione ordinaria) – 1,33‰ (ulteriore detrazione statale) – 154,94 o 103,29 (ulteriore detrazione comunale).

 

 

 

ATTENZIONE: (elementi indispensabili per la quantificazione del rimborso che il Comune chiederà allo Stato)

·    nella compilazione del bollettino di c/c postale e del modello F24, di versamento, l’importo riferito alle pertinenze deve essere indicato nel rigo relativo all’“abitazione principale” (somma dell’imposta per l’abitazione principale e le pertinenze) e non nel rigo degli “altri fabbricati”.

·    da quest'anno dev'essere indicato, nel bollettino di c/c e nel modello F24, l'importo dell'ulteriore detrazione statale (l'omessa o erronea indicazione comporterà l'applicazione della sanzione da € 51,65 ad € 258,23).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[3] Esempio: (somma rendite catastali dell’abitazione principale e delle relative pertinenze) x 105 x 1,33 / 1000 = Nuova detrazione statale (fino ad un massimo di € 200,00 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta).