D E L I B E R A

 

1) di confermare per l'anno 2007 le seguenti aliquote I.C.I.:

4,5 per mille (quattrovirgolacinqueper mille)

per ABITAZIONE PRINCIPALE

(comprese le pertinenze,anche se distintamente iscritte in Catasto)

per ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 3, della legge 431/1998. (tali immobili devono essere concessi a titolo di abitazione principale e alle condizioni definite dall'accordo del 15/6/2000, come previsto dalla deliberazione di G.C. n° 225 dell'11/12/2002)

per IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO.

7,0 per mille (settepermille):

aliquota ordinaria dovuta per, ad esempio:

-per FABBRICATI DIVERSI DALLE ABITAZIONI

-per IMMOBILI POSSEDUTI IN AGGIUNTA ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

(comprese le pertinenze,anche se distintamente iscritte in Catasto)

-per ALLOGGI NON LOCATI

-per AREE FABBRICABILI

-per TERRENI AGRICOLI

 

2) di confermare per l'anno 2007 le ulteriori detrazioni sull'ICI dovuta per l'abitazione principale come segue:

€ 103,29 a favore di quei soggetti passivi, il cui Indicatore Sociale economico equivalente (I.S.E.E.) non superi la somma di € 6.000,00 (seimila/00) e proprietari unicamente dell'abitazione principale destinata a residenza e relative pertinenze ad esclusione delle categorie catastali A01, A08 e A09;

 

€ 103,29 a favore dei coniugi, che al 31/12/2007:

a. avranno entrambi, una età non superiore ai 35 anni;

b. abbiano contratto il matrimonio successivamente al 31/12/2004;

c. l'indicatore della situazione economica della coppia (ISE dato dalla sommatoria dei singoli ISE dei coniugi) di cui al D.Lgs. 31/03/1998 n. 109, e successive modifiche e integrazioni, non sia superiore alla somma di €. 52.000,00;

d. siano proprietari unicamente dell'abitazione principale destinata a residenza e relative pertinenze ad esclusione delle categorie catastali A01, A08 e A09;

 

€ 154,94 a favore di quei soggetti passivi, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di una persona:

1)- con invalidità del 100% con diritto alla indennità di accompagnamento come meglio precisato di seguito:

A) persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di accompagnatore (L. 18/80 e L. 508/88);

B) persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80 e L. 508/88);

C) invalido ultrassessantacinquenne con diritto all'indennità di accompagnamento (art. 6 D.Lgs. 509/88 e D.L. 124/98);

2)- con handicap in situazione di gravità;

3)- cieca;

4)- sordomuta;

5)- con invalidità di guerra rientrante nella categoria compresa tra la 1^ e la 5^;

stabilendo che le certificazioni rilasciate da Commissioni Mediche Pubbliche per cause differenti da quelle previste con la Legge 104/1992 art. 4 sono equiparate alla certificazione medica rilasciata dalla Commissione Medica delle Aziende ULSS (L. 15/10/90 e L. 5/2/92 n° 104).