COMUNE DI VIGONZA

 

I.C.I. ANNO D'IMPOSTA 2006

 

Con le delibere di Giunta Comunale n° 14 e n° 12 del 25 gennaio 2006 sono state approvate le aliquote I.C.I. ed ampliate le ulteriori detrazioni per l'abitazione principale per l'anno 2006.

 

Le aliquote e le detrazioni I.C.I., relative all'anno 2006, sono le seguenti:

 

4,5 ‰

§      ABITAZIONE PRINCIPALE (comprese le pertinenze, anche se distintamente iscritte in Catasto)

§      IMMOBILI POSSEDUTI DA ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

§      ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 431/1998 (tali immobili devono essere concessi a titolo di abitazione principale e alle condizioni definite dall’accordo del 15/6/2000, come previsto dalla deliberazione di G.C. n° 225 dell'11/12/2002)

7,0 ‰

§      ALIQUOTA ORDINARIA, per esempio:

Ø        abitazioni non principali e relative pertinenze,

Ø        unità immobiliari diverse dalle abitazioni,

Ø        alloggi locati (diversi da quelli ai quali è attribuita l'aliquota del 4,5‰) e non locati e relative pertinenze,

Ø        aree fabbricabili,

Ø        terreni agricoli.

€ 103,29

§      DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE [1]

€ 103,29

§      ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, [2] a favore:

Ÿ       delle persone il cui Indicatore Sociale Economico Equivalente (I.S.E.E.) non superi la somma di Euro 6.000,00 e proprietari unicamente dell'abitazione principale destinata a residenza, ad esclusione delle categorie catastali A01, A08 e A09, e relative pertinenze;

Ÿ       dei coniugi che abbiano contratto il matrimonio successivamente al 31/12/2003 e che:

s       al 31/12/2006 avranno entrambi una età non superiore ai 35 anni,

s      l'indicatore della situazione economica (ISE) non sia superiore alla somma di € 52.000,00.

€ 154,94

§      ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE, [2] a favore di quei soggetti, nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di una persona:

Ÿ       con invalidità del 100% con diritto alla indennità di accompagnamento come meglio precisato di seguito:

s       persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di accompagnatore (L. 18/80 e L. 508/88);

s       persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L 18/80 e L. 508/88);

Ÿ       con handicap in situazione di gravità;

Ÿ       invalida ultrasessantacinquenne con diritto all'indennità di accompagnamento (art. 6 D.Lgs. 509/88 e D.L. 124/98);

Ÿ       cieca;

Ÿ       sordomuta;

Ÿ       invalida di guerra rientrante nella categoria compresa tra la 1a e la 5a.

Si precisa che le certificazioni rilasciate da Commissioni Mediche Pubbliche per cause differenti da quelle previste con la Legge 104/1992 art. 4 sono equiparate alla certificazione medica rilasciata dalla Commissione Medica delle Aziende ULSS (L.15/10/90 e L.5/2/92 n° 104).


[1]   Sono equiparate alle abitazioni principali:

a)   le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela. Il genitore o il figlio deve risultare residente nell'abitazione che gli è stata data in uso gratuito,

b)   l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata,

c)   l'abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, dal cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

[2]   La detrazione per l'abitazione principale va sommata alle ulteriori detrazioni, se ed in quanto dovute, ed applicate fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Per poter usufruire delle ulteriori detrazioni per l'abitazione principale è necessario presentare dichiarazione, sui modelli predisposti dall'ufficio tributi, entro e non oltre il 20/12/2006.

 

Anche quest'anno i versamenti ICI potranno essere effettuati con una delle seguenti modalità:

 

1)      presso un qualsiasi ufficio postale, conto corrente postale n° 294355 intestato a Concessione di Padova - I.C.I. - GEST Line S.p.A., 35100 Padova,

2)      presso una delle Banche riportate nella "Guida all'ICI 2006" della GestLine S.p.A., utilizzando il bollettino di c.c.p., (senza il pagamento di commissioni):

3)      presso gli sportelli del Concessionario del servizio della riscossione dei tributi GEST Line S.p.A., (senza il pagamento di commissioni)

 

Le modalità di calcolo per la suddivisione, tra acconto e saldo, dell'imposta dovuta per l'anno 2006 è la medesima degli ultimi cinque anni:

L'ACCONTO: è pari all'imposta dovuta, per i primi sei mesi dell'anno, e calcolata con le aliquote e le detrazioni vigenti nell'anno precedente.

IL SALDO: è pari all'imposta dovuta, per l'intero anno, e calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno corrente e ridotta dell'imposta versata in acconto.

LA RATA UNICA: è pari all'imposta dovuta, per l'intero anno, e calcolata con le aliquote e le detrazioni dell'anno corrente.

 

Ulteriori informazioni nonché la modulistica possono essere richieste all'ufficio tributi (tel. 049-809.02.27 - 28) o all'ufficio relazioni con il pubblico -URP- (tel. 049-809.02.12 - 13). La modulistica è inoltre reperibile sul sito internet del Comune di Vigonza, all'indirizzo http://www.comune.vigonza.pd.it/Zope/sito/home/set_stile?stile=ed&target=risultati&idargomento=80 (home page: http://www.comune.vigonza.pd.it/, fare poi riferimento al link ICI.).

 

ORARI:  UFFICIO TRIBUTI:... lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:00.

              UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:00.