COMUNE DI VIGONZA

I.C.I. ANNO D'IMPOSTA 2005

DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 225 E 226 DEL 13.12.2004

ALIQUOTE ICI E ULTERIORI DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

ALIQUOTA 4,5 PER MILLE PER:

- ABITAZIONE PRINCIPALE (comprese pertinenze, anche se distintamente iscritte in

catasto)

- IMMOBILI POSSEDUTI SENZA SCOPO DI LUCRO

- ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 2,COMMA 3.L.431/98

(tali immobili devono essere concessi a titolo di abitazione principale e alle condizioni

dell’accordo del 15.06.2000, come previsto dalla deliberazione di GC 225 dell’11.12.02).

ALIQUOTA ORDINARIA 7,0 PER MILLE, per esempio:

- abitazione non principale,

- unità immobiliare diversa dalle abitazioni,

- alloggi locati (diversi da quelli ai quali è attribuita l’aliquota del 4,5 per mille) e non locati.

- aree fabbricabili,

- terreni agricoli.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (1) € 103,29

ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (2) € 103,29:

a favore delle persone, il cui Indicatore Sociale Economico equivalente (I.S.E.E.) non superi

la somma di € 5.422,80 e proprietari unicamente dell’abitazione principale destinata a

residenza, ad esclusione delle categorie catastali A01, A98 e A09 e relative pertinenze;

ULTERIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (2) € 154,94:

a favore di quei soggetti nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di una persona:

- con invalidità del 100% con diritto alle indennità di accompagnamento come meglio

precisato di seguito:

. persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% con

impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di accompagnatore (L. 18/80 e

L. 508/88);

. persona invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con

necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani

della vita (: 18/80 e L. 508/88).

- con handicap in situazioni di gravità;

- invalida ultrasessantacinquenne con diritto all’indennità di accompagnamento (art. 6

D.Lgs. 509/88 e D.L. 124/98);

Si precisa che le certificazioni rilasciate da Commissioni Mediche Pubbliche per cause differenti da

quelle previste con la Legge 104/92 art.4 sono equiparate alla certificazione medica rilasciata dalla

Commissione Medica delle Aziende ULSS (L. 15.10.90 e L. 5.02.92 n. 104).

(1) Sono equiparate all’abitazione principale:

a) le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela.

Il genitore o figlio deve risultare residente nell’abitazione che gli è stata data in uso gratuito;

b) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall’anziano o disabile che ha

acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata;

c) l’abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadino italiano non residente

nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

(2) La detrazione per l’abitazione principale va sommata alla ulteriore detrazione, se ed in quanto

dovute, ed applicate fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e

relative pertinenze.

Per poter usufruire delle ulteriori detrazioni per l’abitazione principale, è necessario presentare

dichiarazione, su modelli predisposti dall’ufficio tributi entro e non oltre il 20.12.2005.

Quest'anno è stata leggermente ampliata la modalità per effettuare i versamenti ICI. I versamenti

potranno essere effettuati con una delle seguenti modalità:

1) presso un qualsiasi ufficio postale, conto corrente postale n° 294355 intestato a

Concessione di Padova - I.C.I. - GEST Line S.p.A., 35100 Padova,

2) presso una delle seguenti Banche, utilizzando il bollettino di c.c.p., (senza il pagamento di

commissioni):

a. CA.RI.PA.RO., filiale di Busa, via Regia n° 12,

b. CA.RI.PA.RO., filiale di Perarolo, via Diaz n° 176,

c. CA.RI.PA.RO., filiale di Peraga, via Arrigoni n° 53,

d. CA.RI.PA.RO., filiale di Pionca, via Volta n° 23,

e. CA.RI.VE., filiale di Vigonza, via Grandi n° 22,

3) presso gli sportelli del Concessionario del servizio della riscossione dei tributi GEST Line

S.p.A., (senza il pagamento di commissioni)

Le modalità di calcolo per la suddivisione, tra acconto e saldo, dell'imposta dovuta per l'anno 2005

è la medesima degli ultimi quattro anni:

L'ACCONTO: è pari all'imposta dovuta, per i primi sei mesi dell'anno, e calcolata con le aliquote e

le detrazioni vigenti nell'anno precedente.

IL SALDO: è pari all'imposta dovuta, per l'intero anno, e calcolata con le aliquote e le detrazioni

dell'anno corrente e ridotta dell'imposta versata in acconto.

LA RATA UNICA: è pari all'imposta dovuta, per l'intero anno, e calcolata con le aliquote e le

detrazioni dell'anno corrente