PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

omissis

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Omissis

 

DELIBERA

 

1.  Di confermare per l’anno 2011 – per le motivazioni espresse in premessa – le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) vigenti nel 2010 e di seguito specificate:

a)    Aliquota ordinaria del 7‰ (sette per mille);

b)    Aliquota ridotta del 5‰ (cinque per mille) nei riguardi delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze così come definite dal vigente Regolamento, per i casi non inclusi nell’esenzione prevista dal D.L. 93/08 convertito in Legge 126/08;

c)    Si considera abitazione principale così come previsto dall’art. 6 del Regolamento anche:

-    l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in case di riposo o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-    l’unità immobiliare posseduta da soggetti che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità medesima sia occupata, quale abitazione principale, dai familiari come risulta dallo stato di famiglia.

-    le unità immobiliari, concesse in uso gratuito affinché vi dimorino i parenti fino al secondo grado del proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale, e il coniuge separato o divorziato;

d)    Aliquota del 2‰ (due per mille) per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 09.12.1998, n. 431. In tali casi, copia del contratto dovrà essere trasmessa al Settore Tributi entro il 31 dicembre 2011;

 

2.  Di confermare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come segue:

a)   Detrazione ordinaria per l’abitazione principale nella misura di € 130,00;

b)   Detrazione per abitazione principale nella misura di € 258,00 di nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni riconosciute dalla competente Commissione Medica:

-   portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/92);

-   cieco (Legge 382/70);

-   sordomuto (Legge 381/70);

-   mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^ (D.P.R. 915/78, Legge 474/58);

 

3.  Di confermare che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di cui al punto 2, lettera b), dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli predisposti dal Settore Tributi, autocertificando di possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle riduzioni e detrazioni; per i contitolari sarà sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi;

 

4.  Di confermare, altresì, che l’autocertificazione dovrà essere consegnata o inviata al Settore Tributi del Comune di Ponte San Nicolò entro i termini di versamento della 2^ rata dell’imposta, pena la decadenza; l’autocertificazione ha validità esclusivamente per l’anno 2010;

 

5.  Di dare atto che, con l’adozione di tale deliberazione, viene comunque assicurato l’equilibrio di bilancio così come prescritto dall’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92;

 

6.  Di dare atto, infine, che il Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

 

Con voti:

FAVOREVOLI     14    (Ponte San Nicolò Democratico;Vivere a Ponte San Nicolò)

CONTRARI           6    (Ponte della Libertà)

espressi nei modi di legge,

 

DELIBERA

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.