LA GIUNTA COMUNALE

 

OMISSISS

 

DELIBERA

 

1.   Di stabilire – per le motivazioni espresse in premessa – le aliquote I.C.I. 2005 come segue:

a)      Aliquota ordinaria del 7‰ (sette per mille);

b)      Aliquota ridotta del 5‰ (cinque per mille) nei riguardi delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze così come definite dal vigente Regolamento;

c)      Si considera abitazione principale così come previsto dall’art. 6 del Regolamento anche:

-     l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in case di riposo o istituti sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-     l’unità immobiliare posseduta da soggetti che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità medesima sia occupata, quale abitazione principale, dai familiari come risulta dallo stato di famiglia.

-     le unità immobiliari, concesse in uso gratuito affinché vi dimorino i parenti fino al secondo grado del proprietario, usufruttuario o titolare di diritto reale, e il coniuge separato o divorziato;

d)      Aliquota del 2‰ (due per mille) per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge 09.12.1998, n. 431. In tali casi, copia del contratto dovrà essere trasmessa al settore tributi entro il 31 dicembre 2005;

e)      Aliquota del 9‰ (nove per mille) per gli immobili ad uso residenziale, non occupati o non utilizzati per tale scopo.

 

2.   Di stabilire la detrazione per l unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come segue:

a)     Detrazione ordinaria per l’abitazione principale nella misura di € 130,00;

b)    Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Istituto Autonomo Case Popolari (art. 3, comma 55, Legge 662/1997) nella misura di € 103,29;

c)     Detrazione per abitazione principale nella misura di € 258,00 di nuclei familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni riconosciute dalla competente Commissione Medica:

-     portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3 , della Legge 104/92);

-     cieco (Legge 382/70);

-     sordomuto (Legge 381/70);

-     mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1^ alla 5^ (D.P.R. 915/78, Legge 474/58);

d)    Detrazione per abitazione principale nella misura di € 258,00 nelle altre seguenti fattispecie:

-     per le unità immobiliari possedute da proprietari, o dai titolari del diritto reale di cui all’art. 3 del D.Lgs. 504/92, assistiti in via continuativa dal Comune;

-     quando il reddito complessivo del nucleo familiare sia dato, oltre che dall’abitazione principale così come definita dall’art. 8 del citato Regolamento Comunale ICI, solo da pensione con importo massimo non superiore a due volte la pensione minima INPS lorda relativa all’anno precedente quello di imposizione; in questo caso i richiedenti devono possedere non più di quanto sotto elencato:

Ÿ    un’unica abitazione, personalmente e continuativamente abitata dagli stessi e compresa tra le categorie catastali A2/A4;

Ÿ    pertinenze della stessa abitazione secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta ICI;

Ÿ    terreni agricoli secondo le previsioni del vigente P.R.G.;

 

3.   Di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della detrazione di cui al punto 2, lettere c) e d), dovranno presentare richiesta sugli appositi moduli predisposti dal Settore Tributi, autocertificando di possedere i requisiti richiesti per poter beneficiare delle riduzioni e detrazioni. Per i contitolari sarà sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi;

 

4.   Di stabilire, altresì, che l’autocertificazione dovrà essere consegnata o inviata al Settore Tributi del Comune di Ponte San Nicolò entro i termini di versamento della 2^ rata dell’imposta, pena la decadenza. L’autocertificazione ha validità esclusivamente per l’anno 2005;

 

OMISSISS