DELIBERA N. 8 DEL 19/03/2008

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

DELIBERA

 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del  provvedimento;

 

2) di prendere atto di quanto contenuto nell'art. 18, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce  che deve essere applicato il medesimo trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le pertinenze;

 

3) di considerare come pertinenza, con riferimento al punto precedente e così come dettate dall’articolo 817 del Codice Civile, le unità immobiliari  classificate con le seguenti categorie del gruppo C - C/2, C/6, C/7, dando atto che  per ogni singola unità adibita ad abitazione principale la  detrazione annua che non trova totale capienza nell’imposta dovuta  per l’abitazione principale può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per la relativa pertinenza delle anzidette categorie;

 

4) di confermare  per l’anno 2008, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), le aliquote  nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili secondo il seguente prospetto:

 

Tipo Bene

Aliquota per mille

NOTE

Abitazione principale

5,5  (cinquevirgolacinque)

Detrazione  in Euro 144,00

Terreni agricoli         

7 (sette)

-

Altri fabbricati           

7 (sette)

-

Aree fabbricabili       

7 (sette)

-

 

5) di dare atto che le detrazioni possono essere così usufruite:

-         per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela. Il genitore o il figlio che usufruisce della detrazione deve essere residente nell’abitazione.

-         per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini, anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

6) di dare atto che l’imposta dovuta dai contribuenti dichiarati inabili al 100% o che nel proprio nucleo familiare sia presente una  persona convivente che versa in tali condizioni sia ridotto dal 50% a condizione che:

-         l’inabilità risulti da idoneo certificato;

-         il contribuente che si trova nella condizione succitata ne dia comunicazione all’ufficio tributi entro il 30 giugno di ogni anno; in mancanza di detta comunicazione non si darà corso alla riduzione stessa;

 

7) di prevedere, per quanto anzidetto, il gettito annuo complessivo dell’imposta in € 650.000,00=  dando atto che altri €.50.000,00 saranno trasferiti dallo Stato a titolo compensativo sul minor gettito dovuto ad ulteriore detrazione fino ad €. 200,00 delle abitazioni a titolo principale (art. 1, comma 7 – Legge Finanziaria 2008);

 

8) di incaricare il Responsabile del Servizio di provvedere agli adempimenti utili per la pubblicazione nel sito Internet denominato dpf.federalismofiscale@finanze.it  secondo le disposizioni previsti dalla Circolare  del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.3/DPF del 16 aprile 2003;

 

9) di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza.