COMUNE DI PERNUMIA provincia di Padova

Codice Castasatale    G461

Codice ISTAT           28061

Delibera di Consiglio Comunale  n. 13 del 22/03/07

 

 

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I. ): determinazione aliquote per l’anno 2007.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

RICHIAMATO il Capo I°  del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

VISTO che:

-         il comma 16 dell'art. 53, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dal comma 8, art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha stabilito che le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’Irpef,  devono essere deliberate annualmente entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

-         che nel caso  non venisse adottata la deliberazione entro il termine menzionato, si applica,  per Legge, ai sensi del 1° comma dell’art. 6 del citato D. Lgs. n. 504/92, come modificato dall’art. 3, comma 53, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, l’aliquota del 4 per mille;

 

RICHIAMATA la deliberazione di  Giunta Comunale n. 17 del 23 febbraio 2006, con la quale venivano determinate le aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo Comune per l’anno 2006, ai sensi degli articoli 6 e 8  del D. Lgs.  30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

 

RICHIAMATO il comma 142, dell’art. 1, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria);

 

RAVVISATA la necessità di stabilizzare il livello di tassazione locale con una manovra complessiva di raffreddamento del prelievo riferito ai tributi comunali, confermando le aliquote I.C.I. applicate per l’anno 2006, compresa la  detrazione di Euro 144,00 relativamente alla prima casa, secondo quanto segue:

 

Tipo Bene

Aliquota per mille

NOTE

Abitazione principale

5,5  (cinquevirgolacinque)

Detrazione  in Euro 144,00

Terreni agricoli         

7 (sette)

-

Altri fabbricati           

7 (sette)

-

Aree fabbricabili       

7 (sette)

-

 

STABILITO che le detrazioni relative all’abitazione principale possono essere usufruite:

-         per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela. Il genitore o il figlio che usufruisce della detrazione deve essere residente nell’abitazione.

-         per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini, anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

RIBADITO  che la detrazione  per le unità abitative concesse in comodato d’uso gratuito dal possessore ad un familiare di primo grado, deve  essere quantificata in rapporto alla percentuale di possesso ed alla durata  dell’utilizzazione dello stesso quale abitazione principale;

 

CONSIDERATO che con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 17/2006 si è stabilito che l’imposta dovuta dai contribuenti dichiarati inabili al 100% o che nel proprio nucleo familiare sia presente una  persona convivente che versa in tali condizioni, sia ridotto del 50% a condizione che:

 

-         l’inabilità risulti da idoneo certificato;

-         il contribuente che si trova nella condizione succitata ne dia comunicazione all’ufficio tributi entro il 30 giugno di ogni anno; in mancanza di detta comunicazione non si darà corso alla riduzione stessa;

 

RILEVATO che  l'art. 18, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce  che deve essere applicato il medesimo trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le pertinenze;

 

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

 

APERTA la discussione si registrano i seguenti interventi:

-         Il Sindaco illustra l’argomento posto all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale;

-         Il Consigliere Simonetto prende la parola ricordando che l’anno scorso aveva votato contro l’aumento dell’I.C.I., per cui chiede per l'anno in corso una riduzione dell'I.C.I, anche di modesta entita in quanto tale imposta incide in modo pesante sulle condizioni economiche delle famiglie.

      Per tale motivo annuncia il proprio voto contrario. Chiede, poi, che nei verbali vengano riportati gli interventi e/o dichiarazioni sui singoli punti.

-         Il Consigliere Merlo chiede, motivando, una riduzione dell’I.C.I. dal 5,5 per mille al 4,5 per mille. Propone, inoltre, una riduzione di 200,00 euro per i nuclei familiari con 3 e più figli e per altre categorie di cittadini: qualora ciò non sia possibile, chiede un aumento della detrazione da €. 144,00 a €.200,00=;

-         Il Sindaco replicando ai Consiglieri Simonetto e Merlo, precisa che per l’anno 2007, l’aliquota I.C.I. viene riconfermata anche per dare un segnale di attenzione verso i cittadini; precisa inoltre che è improponibile la riduzione I.C.I. se si vuole garantire lo stesso livelllo di servizi alla cittadinanza.

 

CON voti :

Voti FAVOREVOLI   n. 10;

Voti CONTRARI        n. 4 (Merlo, Conforto, Feltresi e Simonetto)

Astenuti n. 1 (Francescon).

espressi nei modi e forme di legge, dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti

 

DELIBERA

 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del dispositivo del  provvedimento;

 

2) di prendere atto di quanto contenuto nell'art. 18, comma 2, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che stabilisce  che deve essere applicato il medesimo trattamento fiscale fra l'abitazione principale e le pertinenze;

 

3) di considerare come pertinenza, con riferimento al punto precedente e così come dettate dall’articolo 817 del Codice Civile, le unità immobiliare  classificate con le seguenti categorie del gruppo C - C/2, C/6, C/7; dato atto che  per ogni singola unità adibita ad abitazione principale la  detrazione annua che non trova totale capienza nell’imposta dovuta  per l’abitazione principale può essere computata, per la parte residua, in diminuzione dell’imposta dovuta per la relativa pertinenza delle anzidette categorie;

 

4) di confermare  per l’anno 2007, ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), le aliquote  nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili secondo il seguente prospetto:

 

Tipo Bene

Aliquota per mille

NOTE

Abitazione principale

5,5  (cinquevirgolacinque)

Detrazione  in Euro 144,00

Terreni agricoli         

7 (sette)

-

Altri fabbricati           

7 (sette)

-

Aree fabbricabili       

7 (sette)

-

 

5) di dare atto che le detrazioni possono come essere così usufruite:

-         per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito dal possessore a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela. Il genitore o il figlio che usufruisce della detrazione deve essere residenti nell’abitazione.

-         per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini, anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

6) di dare atto che l’imposta dovuta dai contribuenti dichiarati inabili al 100% o che nel proprio nucleo familiare sia presente una  persona convivente che versa in tali condizioni sia ridotto dal 50%a condizione che:

-         l’inabilità risulti da idoneo certificato;

-         il contribuente che si trova nella condizione succitata ne dia comunicazione all’ufficio tributi entro il 30 giugno di ogni anno; in mancanza di detta comunicazione non si darà corso alla riduzione stessa;

 

7) di prevedere per quanto anzidetto, il gettito annuo complessivo dell’imposta in € 700.000,00=  da iscrivere all’apposita Risorsa 1011010 (Cap. 1010/1) di entrata del bilancio 2007;

 

8) di incaricare il Responsabile del Servizio di provvedere agli adempimenti utili per la pubblicazione nel sito Internet denominato dpf.federalismofiscale@finanze.it  secondo le disposizioni previsti dalla Circolare  del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.3/DPF del 16 aprile 2003;

 

9) di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza.