Estratto delibera Consiglio Comunale n. 2 del 26.01.2010

MONTEGROTTO TERME

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2010

 

“omissis”

 

DELIBERA

 

1)     di dare atto che  il Decreto Legge n. 93/2008 convertito con la Legge n. 126/2008 ha esonerato dal pagamento dell’I.C.I. i soggetti  possessori di abitazioni adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze ad esclusione delle abitazioni classate in categoria A/1, A/8 e A/9 e le assimilazioni previste dal Regolamento comunale sull’I.C.I.;

 

2)     di applicare per l'anno 2010 le seguenti aliquote:

a)   4,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categoria C/6, C/2 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e alle abitazioni concesse a titolo gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) purché gli occupanti vi abbiano la residenza anagrafica e non siano titolari, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altri fabbricati, terreni agricoli ed aree edificabili per tutto l’anno solare 2010. Si precisa che, ai fini della concessione dell’agevolazione per uso gratuito, non è di impedimento l’eventuale diritto di nuda proprietà vantato dal parente di primo grado sullo stesso fabbricato adibito ad abitazione principale e sue pertinenze, fermi gli altri requisiti.

Si precisa, altresì, che sempre ai fini della concessione dell’agevolazione per uso gratuito, non è di impedimento l’eventuale diritto di proprietà o di usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà solo su fabbricato abitativo acquisito in virtù di successione ereditaria da uno degli occupanti, se la quota di proprietà o di diritto sul fabbricato stesso non supera il 15% dell’intero fabbricato abitativo, fermi gli altri requisiti.

b)      7,0 per mille per tutti gli altri immobili ed aree edificabili;

 

3)      di precisare che qualora si conceda l’abitazione a titolo gratuito secondo le condizioni di cui al punto 2) è necessario presentare la dichiarazione di variazione per il primo anno in cui viene usufruito della suddetta agevolazione inserendo nelle annotazioni i dati dell’occupante;

 

4)      di fissare la detrazione dall'imposta, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 105,00, rapportata al periodo di utilizzo, così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs 504/92, ad esclusione delle abitazioni classate in categoria A/1-A/8-A/9;

 

5)      di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del 2° comma dell’art. 52 del D.Lgs. 23 dicembre 1997 n. 446.

 

“omissis”