PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

COMUNE   DI   CARMIGNANO   DI   BRENTA

                          (PROVINCIA  DI  PADOVA)

         I.C.I.   2011

 

 

 

PROT. N.   3321                                                                                                                                         Li ,       13/04/2011

REG. PUBBLIC. ALBO N.  155

 

L’Amministrazione Comunale di Carmignano di Brenta con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 04/04/2011

ha confermato le aliquote I.C.I. per l’anno 2011 - invariate rispetto all’anno 2010 e nelle misure come appresso riportato :

            ALIQUOTE    ICI    ANNO   2011 :

 

Fabbricati adibiti ad abitazione principale comprese le pertinenze :

4,5 ‰

Fabbricati adibiti ad abitazione concesse a titolo gratuito dal proprietario o titolare del diritto reale ad un familiare in linea retta di 1° grado :

5 ‰

Fabbricati adibiti ad abitazione principale, posseduti da contribuente, il cui nucleo sia costituito da giovani coppie la cui sommatoria dell’età non supera i 70 anni e abbia contratto matrimonio valido agli effetti civili dall’anno 2011

4 ‰

Fabbricati adibiti ad abitazione principale, posseduti da contribuente, il cui nucleo sia costituito da anziani ultrasessantacinquenni residenti, che vivono soli (con riferimento al nucleo anagrafico al 01/01/2011) e proprietari della sola abitazione ad uso personale ed esclusivo comprese le pertinenze, aventi un reddito annuo fino a € 6.000 pro-capite (escluso il reddito dell’abitazione), con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/7 – A/8 e A/9

4 ‰

Fabbricati adibiti ad abitazione principale, posseduti da contribuente, soggetti a interventi tecnologici finalizzati a migliorare il rendimento energetico degli edifici ai sensi del D.Lgs. 192/2005 “Attuazione della direttiva europea 2002/91/CE realtiva al rendimento energetico nell’edilizia”.

4 ‰

Altri fabbricati – categorie catastali A-B e C :

5 ‰

Fabbricati – categoria catastale D :

6,5 ‰

Fabbricati adibiti ad alloggio non locati :

7 ‰

Fabbricati adibiti ad alloggio tenuti a disposizione (con dichiarazione scritta) :

5 ‰

Fabbricati di imprese edili fino a due (2) anni sfitti o non venduti :

5 ‰

Fabbricati di imprese edili oltre due (2) anni sfitti o non venduti :

7 ‰

Terreni agricoli :

5 ‰

Aree edificabili :

5,5 ‰

Fabbricati adibiti ad abitazione date in locazione a canone agevolato a persone e/o nuclei familiari individuati dai Servizi Sociali del Comune e/o assistiti da contributo comunale a norma della Legge 431 del 1998 e successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, da applicare con le modalità e criteri che seguono :

a) canone agevolato fino a 250 €/mese :                        0 ‰  (*);

b) canone agevolato da 251 €/mese a 300 €/mese :        3 ‰  (*);

c) canone agevolato da 301 €/mese a 350 €/mese :        4 ‰  (*);

 

(*) l’aliquota si applica dalla data di stipula del contratto (registrato entro il 31 ottobre 2010) e in   ragione dei mesi di vigenza del contratto; per usufruire dell’aliquota ridotta il soggetto passivo deve presentare dichiarazione (entro il 31/12/2011) allegando apposita documentazione a comprova.

 

                DETRAZIONI :

 

Fabbricati adibiti ad abitazione principale e fabbricati adibiti ad abitazione e concessi a titolo gratuito dal proprietario o titolare del diritto reale ad un familiare in linea retta di 1° grado :

(rimangono valide, fino ad eventuale modifica della situazione da comunicarsi a cura del contribuente, le certificazioni già presentate per gli anni decorsi) -(3);

 

€ 103,29

Fabbricati adibiti ad abitazione principale posseduti da contribuente nel cui nucleo familiare sia presente un componente, e/o concesso a titolo gratuito ad un familiare od affine in linea retta di 1° grado, certificato ai sensi della Legge 104/92, con handicap grave: € 250,00 - (2);

€ 250,00

Fabbricati adibiti ad abitazione principale posseduti da contribuente nel cui nucleo familiare siano presenti quattro (4) o più figli minori  - (3);

€ 250,00

 

 

NOTE :

1)-per alloggio non locato si intende un’abitazione, seppur idonea all’uso, sottratta volontariamente alla locazione,

    mentre per alloggio tenuto a disposizione si intende quello posseduto come residenza secondaria o residenza

    saltuaria o da adibire ad abitazione di figli;

2)-per usufruire della maggiore detrazione il soggetto passivo deve presentare dichiarazione entro il 31/12/2011

    allegando apposita documentazione a comprova (Legge 104/92 – handicap grave);

3) per usufruire della maggiore detrazione il soggetto passivo deve presentare dichiarazione entro il 31/12/2011.-                                                                                                                                      

SCADENZE

Il pagamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2011 può essere effettuato in unica soluzione per l’intero anno entro la scadenza dell’acconto (16 giugno) e/o in due rate acconto e saldo con scadenza come appresso indicata:

-          La prima, entro il 16 giugno 2011 pari al 50% dell’imposta dovuta risultante dall’applicazione dell’aliquota e delle detrazioni spettanti nei 12 mesi dell’anno precedente.

-          La seconda, dal 1° al 16 dicembre 2011, a saldo dell’imposta dovuta per anno 2011.

VERSAMENTI

La riscossione dell’ICI verrà effettuata direttamente dal Comune tramite il Servizio di Tesoreria Comunale. Il contribuente potrà assolvere l’imposta tramite versamento postale, bancario e/o F24 come meglio appresso indicato:

1)       - presso ogni Ufficio Postale - in apposito conto corrente postale n. 16055352 intestato a: COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA - I.C.I.;

2)       - presso la locale Banca Popolare di Marostica (Tesoreria Comunale)

         sede di Via Marconi n. 2 – 35010 Carmignano di Brenta.

 

ABOLIZIONE   DELL'I.C.I.  SULLA  PRIMA CASA

Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, ha previsto l’esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) dell’abitazione principale e relative pertinenze :

“A decorrere dall’anno 2008 viene introdotta l’esclusione dell’imposta comunale per l’abitazione principale dei contribuenti. Le relative definizioni e assimilazioni rimangono quelle previste dalla legislazione. L’esclusione non riguarda le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9) per le quali continuano comunque ad applicarsi le detrazioni vigenti.”

L'esclusione dall'imposta riguarda anche le abitazioni che il Regolamento comunale "assimila" alle abitazioni principali, previa presentazione del relativo modello di dichiarazione, e precisamente:

  • unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locate;
  • abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado .

Sono escluse dall’esenzione le abitazioni di lusso cioè quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9.

L'esclusione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale .

VERSAMENTI : A partire dal 1° maggio 2007, i contribuenti hanno la facoltà di versare l’ICI - Imposta Comunale sugli Immobili (articolo 37, comma 55 del D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito dalla legge n. 248 del 4/08/2006), attraverso i modelli F24 anche utilizzando eventuali crediti ammessi in compensazione (D. lgs. n. 241 del 9/07/1997).

DICHIARAZIONE  I.C.I. :

Per effetto dell’applicazione delle norme di semplificazione resta l'obbligo di presentare la DICHIARAZIONE  I.C.I per l’anno 2010, solo nei casi in cui siano intervenute delle variazioni in corso d’anno 2010 che comportino un diverso ammontare dell’imposta dovuta, ovvero in quanto dette variazioni generano una diversa base imponibile (ad es. variazione del valore dell’area fabbricabile, fabbricato rurale) o variazioni nell’uso del bene che determinano l’applicazione di una diversa aliquota (ad esempio cambio di residenza, uso gratuito, ecc.). Dovrà essere presentata per gli adempimenti previsti in materia di riduzione d’imposta (inagibilità dei fabbricati o terreni agricoli condotti direttamente) e nei casi di modificazioni che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche (modello unico informatico M.U.I.).

Non occorre più dichiarare gli acquisti, le vendite e le variazioni delle percentuali di possesso.

La dichiarazione deve essere redatta su modello ministeriale e presentata all’Ufficio Tributi del Comune entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2011.

Eventuali informazioni :       UFFICIO  TRIBUTI  -  tel. 0499430355  -  fax 0499430335

 e-mail: tributi@comune.carmignanodibrenta.pd.it       web :www.comune.carmignanodibrenta.pd.it

  orari apertura al pubblico : dal lunedì al venerdi dalle ore   9.00 alle ore 12.30 –

                                            il mercoledì               dalle ore 16.00 alle ore 19.00

                                                                                                                    

                                                Il Responsabile Area Tecnica Urbanistico

                                                   Edilizia Privata Tributi e Commercio       

                                                             f.to  Barin Ing. Paolo