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INFORMAZIONI I.C.I AI CONTRIBUENTI PER L’ANNO 2011

Con delibera di Consiglio Comunale del 29.03.2011  n. 09  sono state approvate le aliquote ICI  2011

 

CHI PAGA L’I.C.I

 

Sono tenuti al versamento I.C.I :

 

 

IL PAGAMENTO DELL’I.C.I

 

Il pagamento può essere eseguito in due rate: la prima – acconto – deve essere eseguita entro il 16 di giugno ed è pari al 50% di quanto dovuto per l’intero anno; il 16 dicembre deve essere pagata la seconda rata - saldo – che è pari all’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta dedotta dell’acconto pagato. Anche le detrazioni vanno divise tra prima e seconda rata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

I termini ordinari dei versamenti I.C.I sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da un lutto di famiglia per la morte di un famigliare convivente o di un parente di I° grado.

 

 

COME FARE IL VERSAMENTO

 

Il versamento può essere effettuato:

1) -presso qualsiasi ufficio postale, utilizzando i bollettini di c/c postale n.88645593 intesti a: EQUITALIA POLIS SPA – BOVOLENTA-PD.-I.C.I  - Via Longhin, 115 – Padova – ovvero direttamente presso qualsiasi sede del medesimo Concessionario

 

I BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER I VERSAMENTI ICI (per chi non  li avesse direttamente ricevuti) SONO DISPONIBILI PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE

 

2) - Tramite Mod. F 24

 

Scadenze dei versamenti   ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO

                                           SALDO ENTRO IL 16 DICEMBRE        

 

Il   versamento va effettuato se l’imposta annua da versare è superiore ad € 2,07=     

 

 

LA BASE IMPONIBILE

 

La base imponibile è data da valore dell’immobile con riferimento a diversi parametri:

Per determinare quanto si deve pagare è necessario prima determinare la base imponibile.

- 100 per le categorie A,B e C ( escluse A/10 e C/01)

-   50 per le categorie A/10 e D

-   34 per la categoria C/01;

 

Per le aree fabbricabili, la base imponibile per il calcolo dell’imposta è determinato dal valore commerciale al 1 gennaio dell’anno per cui si effettua il pagamento. Considerato che il valore di mercato dell’area è in funzione del volume edificabile, anche ai fini dell’ICI il valore è calcolato moltiplicando il valore unitario (di seguito riportato) per l’indice di edificabilità (rilevabile dal P.R.G.) per la superficie complessiva (espressa in metri cubi);

Il valore minimo (V) dell’area viene così calcolato:

V= (Valore unitario €/mc.) x ( Indice di edificabilità fondiaria o territoriale) x (Superficie complessiva)

Nel caso di aree D (artigianali ed industriali):

V=(Valore unitario €/mq. ) x (Superficie complessiva).

 

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, i valori delle aree edificabili relativi all’anno 2010 sono così determinati:

                    

      ZONA

 

Valore al €/mc

 

Valore al €/mq.

Tipo A

36,90

 

Tipo B

36,90

 

Tipo C1

34,26

 

Tipo C2-senza opere

15,81

 

Tipo C2-urbanizzata

31,63

 

Tipo C2 S -senza opere

 

13,18

Tipo D1 - senza opere

 

13,18

Tipo D1 - urbanizzata

 

42,18

Tipo D2 - urbanizzata

 

36,90

Tipo D3 - urbanizzata

 

52,71

Tipo D4

 

26,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIDUZIONE DELL’IMPOSTA

 

E prevista una riduzione del 50% PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI Per beneficiare di tale riduzione occorre che il proprietario richieda all’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del richiedente di certificare l’inagibilità o l’inabitabilità oppure con autocertificazione attesti lo stato di inabitabilità o inagibilità.

La riduzione è limitata al periodo dell’anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.

 

IL CALCOLO DELL’IMPOSTA

 

Una volta determinata la base imponibile, l’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota della fattispecie. Ciascun Comune ha la possibilità di stabilire le aliquote previste dalla legge. Da un minimo del 4 per mille a un massimo del 7 per mille, salvo alcuni casi particolari comunque contemplati. Per la conoscenza dell’aliquota da applicare, vedasi il prospetto seguente:

 

ALIQUOTE I.C.I ANNO 2011

1.      aliquota ordinaria nella misura del 5,25 (cinque virgola venticinque) per mille , che sarà applicata per l'imposta comunale sugli immobili relativa agli immobili diversi da quelli indicati al seguente punto 2).

2.      aliquota del 6 (sei) per mille che sarà applicata sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioè non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto di affitto; la condizione di "alloggi non locati" è tale quando risultino trascorsi due anni dall'ultima locazione.

 

IMPORTANTE

 

A PARTIRE DALL’ANNO 2008 è esonerata dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (TRANNE LE CAT. A/1- A/8 – A/9) del soggetto passivo e relative pertinenze, solo ed esclusivamente Cat. C/6 e Cat. C/2  così come disciplinate dalla legge.

Sono equiparate all’abitazione principale e, quindi, non devono pagare l’imposta :

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

- l’unità immobiliare del coniuge separato non assegnatario della casa coniugale, a condizione che non risulti proprietario o titolare di altro diritto reale nello stesso comune di altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESENZIONE PER L’ABITAZIONE E PERTINENZE CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA DI I° GRADO

 

L’ESENZIONE I.C.I si applica anche alle unità immobiliari (abitazione di residenza) e pertinenze solo ed esclusivamente categoria C/6 e categoria C/2 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di I° grado.

La concessione in uso gratuito deve essere dimostrata mediante dichiarazione del soggetto passivo da presentare entro il termine di versamento del primo acconto I.C.I all'Ufficio Tributi su modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso. La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi fino a quando l'unità immobiliare è concessa in uso gratuito. Il venir meno delle condizioni di concessione gratuita, deve essere comunicata   all'ufficio tributi nel temine dei 30 giorni successivi.

 

RIMBORSI

I contribuenti che per l’anno 2011 avessero già versato l’imposta sull’abitazione principale, possono richiedere il rimborso al comune in carta semplice entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero dal giorno di entrata in vigore del decreto legge n.93 del 27/05/08. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla domanda, con riconoscimento degli interessi.

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE I.C.I

 

Per tutto ciò che riguarda la “DICHIARAZIONE I.C.I 2010” – rinviamo il contribuente alla consultazione delle “istruzioni generali”.

 

 

COME METTERSI IN REGOLA PER I VERSAMENTI DEGLI ANNI PRECEDENTI

 

Entro il 30 giugno 2011 è possibile rimediare all’eventuale omesso versamento, anche parziale, dell’ICI 2010 avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, beneficiando di riduzione delle sanzioni e degli interessi di mora. Analogamente è possibile regolarizzare la propria posizione degli anni precedenti tramite l’istituto dell’accertamento con adesione.

In entrambi i casi è comunque necessario contattare l’Ufficio Tributi.

 

 

 

QUALE NORMATIVA STIAMO APPLICANDO

 

Per quanto non riportato nella presente nota si deve fare riferimento alla disciplina generale dell’ICI di cui al D.Lgs 30/12/1992 N.504  e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

 

 

 

RITIRO MODULISTICA E INFORMAZIONI

 

Per il ritiro della modulistica e informazioni, i contribuenti possono rivolgersi all’Ufficio Tributi il lunedì – martedì  giovedì-venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 (tel.049/5386166  - Int.4).

 

 

 

 

                                                                                               IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

                                                                                                            F.to Quarantin Luigino

 

 

Bovolenta, li 27/04/11