LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTA la deliberazione di G.M. nr. 170 del 14/12/2004 avente ad oggetto: Approvazione documento di direttiva per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2005;

 

VISTO il capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, che ha istituito dall'anno 1993 l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;

 

ATTESO che, in base all'art. 6 del D.Lgs. 504/92 l'aliquota viene stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo;

 

VISTA la possibilità di approvare tale delibera contestualmente al Bilancio di previsione annuale 2005 ai sensi dell’art. 53 comma 16 della L.388/2000 come sostituito dal comma 8 dell’art.27 della L. 28/12/2001 nr. 448;

 

VISTO l'art. 20 “Determinazioni delle aliquote” del Regolamento I.C.I., approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 12.03.1999 e successive modificazioni;

 

RITENUTO di avvalersi della possibilità di diversificare l'aliquota come stabilito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23.12.1996, n. 662, stabilendo l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili come di seguito specificato:

1)  determinare nella misura del 5,25‰ (cinque virgola venticinque per mille) l'aliquota ordinaria che sarà applicata per l'Imposta Comunale sugli Immobili relativa agli immobili diversi da quelli indicati al seguente punto 2);

2)  determinare nella misura del 6‰ (sei per mille) l'aliquota che sarà applicata sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioè non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto di affitto; la condizione di “alloggi non locati” è tale quando risultino trascorsi due anni dall'ultima locazione;

 

CONSIDERATO quanto su esposto si prevede, per l’anno 2005, un gettito complessivo pari ad € 465.000,00  dovuto alle nuove lottizzazioni artigianali e abitative di cui alle varianti approvate dall’Amministrazione Comunale e all’attribuzione di un valore diversificato (vedi delibera di attribuzione del valore alle aree fabbricabili) alle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale;

 

VISTA la Legge 662/96, art. 3, comma 55, punto 3, in base al quale la Giunta Comunale stabilisce le detrazioni e le eventuali maggiori riduzioni di imposta;

 

RITENUTO di stabilire per l'anno 2005 in € 103,30 (centotre/30) la detrazione dell'imposta I.C.I per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

VISTO l'art. 24, comma 4, del citato Regolamento I.C.I (approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 29.02.2000), ove è prevista la facoltà di aumentare la detrazione per l'unita immobiliare adibita a prima abitazione a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale individuate con deliberazione di Consiglio Comunale;

 

RITENUTO di stabilire la detrazione di cui sopra per l’anno 2005 in € 258,23 (duecentocinquantotto/23);

 

TUTTO ciò esposto;

 

RITENUTO di procedere a quanto sopra;

 

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

 

 

DELIBERA

 

 

1)      Di stabilire nella misura del 5,25‰ (cinque virgola venticinque per mille) l'aliquota ordinaria per l'anno 2005 che sarà applicata per l'Imposta Comunale sugli Immobili, relativa agli immobili diversi da quelli indicati al seguente punto 2);

 

2)      Di stabilire nella misura del 6‰ (sei per mille) l'aliquota che sarà applicata per l'anno 2005 sugli alloggi non locati ed inutilizzati, cioè non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione, cioè utilizzati in modo saltuario, o privi di regolare contratto di affitto; la condizione di “alloggi non locati” è tale quando risultino trascorsi due anni dall'ultima locazione;

 

3)      Di stabilire per l'anno 2005 in € 103,30 (centotre/30) la detrazione dell'imposta I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

4)      Di stabilire per l'anno 2005 in € 258,23 (duecentocinquantotto/23) la detrazione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico sociale individuate con deliberazione di Consiglio Comunale;

 

Successivamente,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

 

Con voti favorevoli ed unanimi;

 

 

DELIBERA

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.