CITTA’     DI     ESTE

Provincia di Padova)

 

 ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL COMUNE DI ESTE ( PD) IN MATERIA DEI ALIQUOTE ICI ANNO 2007

 

 

Prot. n. _____________

 

VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. DC / 7 / 2007

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETERMINAZIONE DELLE DETRAZIONI.

 

 

L’anno 2007 addi 22 del mese di Febbraio con inizio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale:

omissis

 

- R E L A Z I O N E -

 

Sull argomento relaziona il Sindaco.

 

L' Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e’ stata oggetto in questi anni di continue diversificazioni che hanno consentito alle pubbliche amministrazioni di adeguarla e renderla piu’ flessibile ed adattabile alle situazioni locali.

Il D.Lgs.446/97, che introduce di fatto la regolamentazione nell’applicazione delle entrate proprie, segna il punto di arrivo di un iter evolutivo in tema di  potesta’ normativa dei Comuni, attribuendo cosi’ agli stessi la disciplina delle proprie entrate con l’adozione di regolamenti specifici per la gestione dei sistemi tributari  in particolare per quanto riguarda l’attività di imposizione, riscossione, ecc.

In armonia con tali disposizioni, l’Amministrazione Comunale ha adottato sin dal 1999 con proprio atto consiliare n. 112/98 la regolamentazione dell’I.C.I., introducendo modifiche sostanziali per la gestione dell’imposta nell’esercizio della potesta’ regolamentare, sicuramente piu’ consona alla situazione locale.

Il Regolamento adottato, tutt’ora vigente, che disciplina le forme di gestione dell’imposta, è stato integrato con atti amministrativi successivi  ( delibere consiliari n. 62/2004 e n. 89/2005)  per consentire nuove modalita’ di versamento dell’imposta e nuove forme agevolative nel riclassamento degli immobili, utili anche al recupero della base imponibile.

Per quanto attiene l’applicazione delle aliquote, invece, l’Amministrazione Comunale ha sempre confermato con propri atti deliberativi, di Consiglio e di Giunta a seconda delle disposizioni legislative di volta in volta vigenti,  le aliquote e detrazioni in vigore sin dall’anno d’imposta 1997 per gli anni d’imposta successivi sino all’anno 2006.

Tuttavia, l’ introduzione di importanti novita’ normative da parte del legislatore in questi ultimi mesi per quanto riguarda i tributi locali (Decreto Legge n. 223/2006 c.d. Decreto Bersani) e alcuni commi contenuti nell’articolo 1 della Legge Finanziaria 2007, inerenti l’introduzione di semplificazione degli obblighi per i contribuenti, la revisione delle procedure di accertamento dei tributi e l’adozione delle aliquote di applicazione dell’imposta, hanno comportato anche la necessita’ di una revisione del regolamento vigente.

Come si evince dalle nuove disposizioni legislative, contenute nella Finanziaria 2007, sono  molte le novita’ introdotte a partire da quest’anno che comportano la revisione delle norme regolamentari sin d’ora applicate:

- la competenza per l’approvazione delle aliquote di applicazione e’ del Consiglio Comunale anziche’ della Giunta comunale;

- vengono modificati i termini per il pagamento dell’acconto e saldo dell’ICI;

- i termini per il pagamento degli avvisi di accertamento sono stati portati dai precedenti 90 giorni a 60 giorni;

- sono state variate le modalita’ di rimborso dell’ICI;

- sono state introdotte  modifiche per le dichiarazioni;

- cambia totalmente la fase di controllo e accertamento dell’imposta.

A seguito di queste nuove disposizioni, che andranno a integrarsi con la normativa ancora in vigore in materia di tributi locali e di ICI in particolare, sono stati predisposti : a) un nuovo Regolamento  da sottoporre all’ approvazione; b) il prospetto delle aliquote di applicazione diversificato a seconda dell’incidenza sulla unità immobiliari destinate a prime abitazioni, a locazioni e per gli altri immobili in genere, con efficacia a partire dal 1° gennaio 2007.

Si evidenzia quindi la necessita’ di apportare modifiche sostanziali al Regolamento attualmente in vigore per recepire le nuove disposizioni legislative a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Peraltro, pur proponendo l’approvazione di un nuovo Regolamento, si ritiene di confermare per l’anno 2007 le aliquote di applicazione dell’imposta e l’importo di euro 103,29 delle detrazioni attualmente in vigore, e di introdurre una nuova ulteriore detrazione di euro 206,58 per le unità immobiliari di proprietà, destinate ad abitazione principale di nuclei familiari con quattro o più figli minori presenti nel nucleo stesso.

Per le considerazioni sopraesposte si ritiene di sottoporre ad approvazione sia il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, allegato alla presente deliberazione, nel rispetto della potestà regolamentare indicata agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 446/97, sia le aliquote  di applicazione per l’anno d’imposta 2007.

Omissis

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la proposta della Giunta Comunale.

Vista l'analitica relazione come sopra esposta.

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1994, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, che consente di applicare la differenziazione delle aliquote, nel rispetto del del 4 per mille come valore minimo e 7 per mille come valore massimo.

Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446

Visto il Decreto Legge  4 luglio 2006 n. 223 del , convertito con modifiche nella Legge 4 agosto 2006 n. 248

Visto l’art.1 commi da 156 a 175 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Viste le deliberazioni C.C. n. 112 del 29 ottobre 1998, n. 62 del 30 novembre 2004 e n. 89 del 29 dicembre 2005

Preso atto che l’art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata per l’approvazione del bilancio di previsione e che, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purche’ entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento

Visto il parere del Collegio di Revisione che si allega in copia alla presente deliberazione

Dato atto che sulla deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli previsti dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegati.

 Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

 D E L I B E R A

 

1) di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili allegato alla presente deliberazione e indicato come Allegato A.

2) di confermare per l’anno 2007 le aliquote di applicazione dell’imposta e l’importo di euro 103,29 delle detrazioni attualmente in vigore, e di introdurre una nuova ulteriore detrazione di euro 206,58 per le unità immobiliari di proprietà, destinate ad abitazione principale di nuclei familiari con quattro o più figli minori presenti nel nucleo stesso.

3) di approvare il prospetto delle aliquote I.C.I. per l’anno 2007 di seguito indicate:

Aliquota Minima ( interventi a sostegno dell’edilizia ): 4 per mille

- per il periodo di anni tre dalla data di inizio dei lavori, finalizzati :

a)-al recupero di unita’ immobiliari inagibili o inabitabili;

b)-ad interventi di recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

c)-ad interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, e volti all’utilizzo di sottotetti;

 

Aliquota ridotta (abitazione principale ed assimilazioni): 5,20 per mille

- unità immobiliari  di proprieta’ adibite ad abitazione principale;

- unità immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche’ agli alloggi regolarmente assegnati di proprietà degli I.A.C.P.

- unità immobiliari posseduti a titolo di proprieta’ o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- abitazioni concesse ad uso gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta ( genitori e figli), sempreche’ sia comprovata la residenza anagrafica.

- pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, classificate o classificabili nelle categorie catastali C2- C6- C7.

 

Aliquota Ridotta ( locazioni ) : 5.20 per mille

- unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le adibiscono ad abitazione principale.

 

Aliquota Ordinaria : 6.35  per mille

- unità immobiliari possedute oltre la principale ( categorie catastali A-B-C-D).

- aree fabbricabili e terreni agricoli.

 

Aliquota massima : 7.00 per mille

- alloggi non locati per più di sei mesi per ciascun anno per il quale e’ dovuta l’imposta.

 

Detrazioni :

 

A- Importo di  euro 103,29 :

- per le unità immobiliari di proprieta’ destinate ad abitazione principale ( escluse le abitazioni concesse ad uso gratuito a parenti entro i primo grado diretto ).

- per unità immobiliari posseduti a titolo di proprieta’ o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- per le unita’ immobiliari , appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche’ agli alloggi regolarmente assegnati di proprieta’ degli I.A.C.P.

B- Importo di  euro 206,58 :

- per le unità immobiliari di proprieta’, destinate ad abitazione principale di nuclei familiari con quattro o più figli minori presenti nel nucleo stesso.

4)    di dare atto che sulla scorta dei conteggi effettuati dall’Ufficio Tributi, il quale si e’ avvalso dei dati forniti dal Concessionario della Riscossione Tributi , il gettito presunto dell’I.C.I. per il corrente anno risulta pari a euro.3.995.000,00= che risulta regolarmente iscritto nel Bilancio di Previsione  in corso di approvazione

5)    di inoltrare copia della presente deliberazione - ad avvenuta esecutività - al Ministero delle Finanze.

 

Omissis