Comune di Abano Terme (PD) - deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 17.4.2007 

 

DELIBERA

 

1)         Di stabilire che per l’anno 2007 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo Comune nelle seguenti misure:

 

ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 PER MILLE da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione:

·         delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune (che scontano l’imposta al 5,8‰)

·         degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 sottoscritti per la Città di Abano Terme;

·         alle abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (che scontano l’imposta al 9‰)

 

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 5,8 PER MILLE da applicarsi a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per le unità immobiliari direttamente adibite a loro abitazione principale;

 

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DELL’ 1 PER MILLE da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall’ accordo territoriale per la Città di Abano Terme sottoscritto nell’anno 2005;

 

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 5 PER MILLE da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la Città di Abano Terme sottoscritto nell’anno 2000;

 

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 9 PER MILLE da applicarsi alle abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

2)  Di fissare in € 104,00 la detrazione per abitazione principale, dando atto che è considerata adibita ad abitazione principale anche:

·         le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta, purché il parente vi dimori abitualmente (e ciò sia comprovato da residenza anagrafica) e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio (art. 8 c. 5 bis del Regolamento I.C.I.);

 

3) Di fissare in € 258,00 per l’anno 2007, la detrazione annua per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta da nuclei familiari nei quali sia presente una persona con invalidità accertata di almeno l’80%, purché il reddito complessivo lordo del nucleo familiare ai fini IRPEF per l’anno precedente, sia pari o inferiore a € 36.152 (nella determinazione del reddito complessivo va escluso quello tassabile relativo all’abitazione principale e le sue pertinenze ed escludendo l’indennità di accompagnamento); il contribuente dovrà presentare la relativa dichiarazione sostitutiva entro il termine fissato per il versamento del saldo dell’imposta, pena la decadenza dal beneficio,  allegando copia del verbale di accertamento dell’invalidità rilasciato dalla Commissione medica competente. Si specifica che per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante nello stato di famiglia. Al fine dell’applicazione di questa maggior detrazione, si considera la situazione anagrafica al 1° gennaio 2007.

 

4) Di stimare il gettito complessivo dell’imposta, per i motivi meglio illustrati in premessa, in € 6.550.000,00, iscritto all’apposito capitolo di entrata del bilancio 2007;

 

5) Di dare al seguente atto immediata esecutività, con separata successiva votazione che ottiene 12 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti (lista “Cittadini per il Cambiamento”).