DELIBERA

 

1)         Di stabilire che per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo Comune nelle seguenti misure:

 

ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 PER MILLE da applicarsi a tutti gli immobili ad eccezione:

·        delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune (che scontano l’imposta al 6‰)

·        degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 sottoscritti nel 2005 (che scontano l’imposta all’1 ‰);

·        degli alloggi locati a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2 comma 3 della legge n. 431/1998 sottoscritti nell’anno 2000 (che scontano l’imposta al 5‰);

·        alle abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (che scontano l’imposta al 9‰)

 

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 6 PER MILLE da applicarsi a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per le unità immobiliari direttamente adibite a loro abitazione principale;

 

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DELL’ 1 PER MILLE da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la Città di Abano Terme che sarà sottoscritto nel corso del 2005;

 

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 5 PER MILLE da applicarsi agli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale, ai sensi dell’art. 2 c. 3 della legge n. 431/1998 ed alle condizioni definite dall'accordo territoriale per la Città di Abano Terme sottoscritto nell’anno 2000;

 

ALIQUOTA DIFFERENZIATA DEL 9 PER MILLE da applicarsi alle abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

2)      di esentare per l’anno 2005 dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili gli immobili concessi in locazione ai sensi dell’art. 2 commi 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 12 novembre 2004, n. 269 con la quale è stato convertito in legge il decreto legge 13 settembre 2004, n. 240  ai  conduttori  assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel  proprio  nucleo  familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

a) non dispongano di altra abitazione o di  redditi  sufficienti  ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;
b)siano beneficiari, anche per effetto  di  rinvii  della  data  di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari  della sospensione  della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successivi differimenti e proroghe  ovvero rientrino fra i soggetti di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto fra il 1° luglio 2004 e il 13 settembre 2004;
c) siano tuttora in possesso dei requisiti  economici  previsti  dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del  2000, e successivi differimenti e proroghe 

 

3)      Di fissare in € 104,00 la detrazione per abitazione principale, dando atto che è considerata adibita ad abitazione principale anche:

·        le abitazioni concesse in uso gratuito o in comodato a parenti entro il primo grado in linea retta, purché il parente vi dimori abitualmente (e ciò sia comprovato da residenza anagrafica) e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio (art. 8 c. 5 bis del Regolamento I.C.I.);

 

4)      Di fissare in € 258,00 anche per l’anno 2005, la detrazione annua per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta da nuclei familiari nei quali sia presente una persona con invalidità accertata di almeno l’80%, purché il reddito complessivo del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF per l’anno precedente, sia pari o inferiore a € 36.152; il contribuente presenta la relativa dichiarazione sostitutiva entro il termine fissato per il versamento del saldo dell’imposta,  pena la decadenza dal beneficio, allegando copia del verbale di accertamento dell’invalidità rilasciato dalla Commissione medica competente;