“Il Comune di Limena (PD) non ha deliberato variazioni in merito alle aliquote, detrazioni e riduzioni  ICI 2008 pertanto, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della Legge 28/12/2006 n. 296, sono prorogate quelle in vigore per l’anno 2007  approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 07.03.2007 di cui all’estratto che segue”.

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Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 07.03.2007, adottata dal Comune di Limena (prov. di Padova) in materia di ICI per l’anno d’imposta 2007.

”Omissis”

DELIBERA

1)      di approvare con decorrenza 01.01.2007 e per l'anno 2007 le aliquote, le detrazioni e le riduzioni ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) come indicate negli allegati 1 e 2  che sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

2)      di dare atto che sarà provveduto alla pubblicazione della presente deliberazione, a norma dell’articolo 1 del D.Lgs.  n. 30.12.1999 n. 506;

3)      di incaricare l’ufficio tributi e dare la massima pubblicità del presente atto in tutte le forme divulgative possibili, internet compresa.

 

Allegato n. 1 alla deliberazione della Consiglio Comunale  n.4 del 07.03.2007  (le detrazioni sono espresse in Euro)

 

Tipologie immobili

 

aliquotE

 

detrazione ORDINARIA

 

DETRAZIONE PER SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA

(3)

 

DETRAZione

FAM. CoN MINORI DISABILI O ADULTI INVALIDI DAL 75% AL 100%

 

DETRAZIONE PERSONA ASSISITITA IN VIA CONTINUATIVA DAL COMUNE.

 

riduzione d’imposta

a)               Abitazione principale comprese le pertinenze:

 

-          Del soggetto passivo;

4

(per mille)

103, 30

  206,59

  258,23

 

-          Utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

4

(per mille)

 

  103, 30

 

 

  206,59

 

 

  258,23

 

 

 

 

-          regolarmente assegnata da Istituto Autonomo per le case popolari;

4

(per mille)

        103, 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          concessa in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado ed al coniuge (1),

4

(per mille)

  103, 30

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

-          di anziani ricoverati in istituti (art. 3, comma 56 della Legge 662/96);

4

(per mille)

103,30

206,59

 

 

-          di nuclei familiari con minori  disabili o adulti invalidi dal       75%  al 100%

4

(per mille)

 

 

258,23

 

-          immobile acquisito come prima casa (DPR 622/72 n.21 tabella A, parte II e DPR 131/1983 nota II bis lettera C, art.1 della tariffa, p.1°)

4

(per mille)

103,30

dalla data di residenza anagrafica.

L’iscrizione in anagrafe deve avvenire  entro 18 (diciotto) mesi dalla data di acquisto

 

 

 

b)                   abitazione concessa in affitto;

 

-          affitti normali

 

6

  (per mille)

 

 

 

 

 

-          abitazione concessa in affitto     “concordato” a norma       dell’articolo 2 della Legge 09.12.1998 n. 431 (4);

 

 

  2

(per mille)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          abitazione concessa in affitto all’Amministrazione Comunale (ai sensi dell’art.1, comma 3° della Legge 09.12.1998 n. 431) e dalla stessa assegnata a persone/famiglie per emergenze abitative temporanee (4);

4

(per mille)

€ 400,00

o fino alla concorrenza dell’imposta dovuta

 

 

 

c)             immobili diversi da abitazioni:

 

-          terreni agricoli;

-          aree edificabili

-          gruppi A/10, B, C (esclusi i C/6 garage/s  e C/2 pertinenze dell’abitazione principale) e D

 

7

(per mille)

 

 

 

 

d)             alloggi: (2)

 

-          non locati

6.5

(per mille)

 

 

 

 

-          tenuti a disposizione (con dichiarazione scritta)

5.5

(per mille)

 

 

 

 

e)              abitazione inagibile o inabitabile

-          con apposita autocertificazione

 

5.5

(per mille)

 

 

 

50

(per cento)

 

Aliquota ordinaria 5.5 (per mille)

Da applicare  in tutte le situazioni non previste nei precedenti punti.

 

 

Note:

(1)  Per poter usufruire di questa aliquota e della detrazione, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione su modello fornito dall’ufficio tributi entro il 31.12.2007.  In caso di mancata presentazione entro il termine previsto, sarà recuperata la maggiore somma detratta aumentata degli interessi di legge. Tale dichiarazione dovrà essere ripresentata solo in caso di modificazione del rapporto di comodato;

(2)   Per alloggio non locato si intende un’abitazione, seppur idonea all’uso, sottratta volontariamente alla locazione;

Per alloggio tenuto a disposizione si intende:

a)  quello utilizzato dal proprietario stesso come residenza secondaria o residenza saltuaria

verificabile con il pagamento della tassa smaltimento rifiuti e delle utenze domestiche;

b) a disposizione del proprietario da adibire a futura abitazione di figli o genitori o per

altre situazioni temporanee.  Tale situazione temporanea non può comunque protrarsi per  

più di 36 (trentasei mesi) dalla data dichiarata nell'apposito modello. Trascorso tale

 termine l'immobile si considera sfitto;

(3)   Per usufruire della maggiore “detrazione per situazione economica complessiva” il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione  utilizzando il modello fornito dall’Ufficio Tributi, entro il  31.12.2007. In caso di mancata presentazione entro detta data, l’ufficio provvederà al recupero della maggiore imposta detratta, maggiorata degli interessi di legge.

(4)     Per poter usufruire di questa agevolazione il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione su modello fornito dall’Ufficio Tributi entro il  31.12.2007.    


Allegato n. 2 alla deliberazione del Consiglio  Comunale n. 4  del 07.03.2007

 

 

DETRAZIONI 2007

 

 

A) DETRAZIONE ORDINARIA PER ABITAZIONE PRINCIPALE EURO 103,30 (PARI A LIRE 200.017)

 

B) MAGGIORI DETRAZIONI:

MODALITÀ

 

a)      EURO 258,23 (pari a lire 500.003) per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta o sulla quale è costituito un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, ecc..) da persona assistita in via continuativa dal Comune (con contributi economici o di altra natura);

I contribuenti che intendono avvalersi di queste maggiori detrazioni  dovranno presentare dichiarazione su apposito modello entro il 31.12.2007, corredata da:

·         documentazione relativa allo stato di disabilità e/o invalidità.

Questa dichiarazione non deve essere prodotta se già trasmessa all’ufficio tributi negli anni precedenti e se le condizioni denunciate sono rimaste invariate.

 

 

b)      EURO 258,23 (pari a lire 500.003) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta o sulla quale è  costituito un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione, ecc..) nel caso in cui tra i componenti del nucleo  familiare che la occupa vi faccia parte:

w un minore disabile

w un adulto inabile dal 75% al 100%;

 

c)      EURO 206,59 (pari a lire 400.014) qualora si verifichino contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

 

      1)    l’abitazione sia occupata esclusivamente dalla famiglia

       dichiarante;

 

2) l’abitazione sia l’unica di proprietà della famiglia dichiarante  in tutto il territorio nazionale. Non si tiene comunque conto della proprietà, uso o usufrutto di un terreno ubicato in qualsiasi comune italiano,  il cui valore ai fini ICI non superi i € 2.700,00 (pari a £. 5.228.000)  e non sia lavorato con colture intensive;

 

3)   l’abitazione non sia classificata nella categoria A1, A/8 e A/9;

 

            4) il "valore di riferimento" del nucleo familiare anagraficamente   abitante sia inferiore o uguale ad € 9.000,00.

       Per “valore di riferimento” si intende il REDDITO ISEE sommato

       ad eventuali altri redditi non  soggetti ad  IRPEF (le indennità, le

 borse di studio, pensioni sociali, pensioni di guerra,  rendite  INAIL ed ogni altro introito non soggetto a dichiarazione reddituale);

             

5) la detrazione dev’essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la  destinazione ad abitazione principale,  il possesso o il diritto reale (data d'iscrizione in anagrafe del soggetto passivo in quell'alloggio);

 

I contribuenti che intendono avvalersi della maggiore “detrazione situazione economica complessiva”  dovranno presentare dichiarazione su apposito modello debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto, entro il 31.12.2007, corredata obbligatoriamente da copia:

·         del certificato ISEE relativa ai redditi 2006 del nucleo o dei nuclei ivi abitanti;

·         della documentazione attestante il percepimento dei redditi 2006 non soggetti ad  Irpef indicati al punto 4)

·          

Questa dichiarazione è annuale ed obbligatoria.

 

 

C) DETRAZIONI/ALIQUOTE SU ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO:

MODALITÀ'

I soggetti passivi che hanno concesso l’immobile in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado o al coniuge possono applicare l’aliquota per l’abitazione principale con la relativa detrazione di EURO 103,30 (pari a lire 200.017) a condizione che :

a)      l’immobile stesso sia  adibito effettivamente ad abitazione principale da parte del parente, affine di 1° grado o coniuge certificabile con l'iscrizione all'anagrafe comunale;

b)      la persona che utilizza l’immobile non sia in possesso di altre unità immobiliari residenziali in tutto il territorio nazionale;

 

Il soggetto passivo deve presentare entro il 31.12.2007, una dichiarazione su modello predisposto dall’ufficio tributi.

La suddetta dichiarazione  non dovrà essere prodotta se già trasmessa negli anni precedenti a condizione che quanto dichiarato sia  rimasto invariato.

 

 

“Omissis”