COPIA

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova


Prot. n.     38743  del  21-12-2004

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
n.    195 del 20-12-2004
 
 
OGGETTO:      ALIQUOTE ICI E DETRAZIONI ICI - ANNO 2005
 
 
 
 
 
 
L'anno  duemilaquattro il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 18.30, nella Sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale nominata nei modi di legge.
Eseguito l’appello risultano:
 
            FORTIN PAOLO                         SINDACO            Presente                                    SARTORI BORIS              VICE SINDACO                                              Presente                         
            BARCELLAN GIANFRANCO       ASSESSORE            Presente                                    BETTIO ROBERTO            ASSESSORE                             Assente                           
            FREDDI ROBERTO                    ASSESSORE            Assente                                     MUZZANI MARIA ELDA            ASSESSORE                             Assente                           
            SINIGAGLIA STEFANO              ASSESSORE            Presente                                                                                              
 
 
 
Partecipa alla seduta il Sig. MAGAGNIN TIZIANA Vice Segretario generale.
Il Sig. Sindaco FORTIN PAOLO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
 
 
 
 

Proposta di deliberazione
 
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
 
            Visto l'art. 172, 1° comma, lettera e) del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che al bilancio annuale di previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;
 
Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni;
 
Richiamata la propria deliberazione n. 205 del 14.11.2003 di determinazione per l'anno 2004 delle aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
 
            Atteso che la norma ex-art. 6 D.Lgs. 30.12.1993 n. 504 così come modificata dalla Legge 23.12.1996 n. 662 prevede che l'aliquota debba essere stabilita ogni anno in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, ed inoltre prevede che possa essere diversificata entro i limiti suddetti, con riferimenti ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
 
            Visto l'art. 42 lettera f) comma 2° del D.Lgs n. 267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale le competenze in ordine alla determinazione delle aliquote;
 
            Visto, inoltre, l'art. 151 del D.Lgs 267/2000 che ha definitivamente fissato il termine del 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
 
            Visto, altresì, il vigente Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione di C.C. n. 88/98 e successivamente modificato con deliberazioni di C.C. n. 75/99, n. 77/2000 e n. 48/2002;
 
            Ritenuto di determinare per l'anno 2005 le aliquote I.C.I. nella misura differenziata in relazione alla diversa tipologia di immobili:
1.     Abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 4,9 per mille. L'aliquota agevolata si applica alle abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti entro il I grado in linea retta (genitori o figli) purché il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, anche nel caso in cui l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà.
2.     Alloggi e relative pertinenze non locati o sfitti: aliquota del 9 per mille. Si considerano tali gli alloggi non utilizzati, da almeno due anni precedenti l'anno d'imposta, né come abitazione principale e secondaria, né dati in locazione, in comodato ed in uso a terzi;
3.     Altri immobili, comprese le aree fabbricabili: aliquota ordinaria del 7 per mille;
4.     Titolari di immobili locati a canone concertato (Legge 431/98): aliquota 4 per mille, prevista nella delibera di G.C. n. 70 del 17.12.99, esecutiva, limitatamente al periodo di validità del contratto, debitamente registrato. In tale caso, copia del contratto dovrà essere trasmessa al Servizio Tributi entro il 31 dicembre, con validità per gli anni successivi e comunicando, invece, la cessazione della locazione entro l’anno in cui si è verificata.
5.     Conferma dei valori venali minimi di riferimento ai fini della non attivazione delle procedure di accertamento per le aree edificabili sottoposte a tassazione come determinati con deliberazione di G.C. n. 389 del 15.12.1999;

            Ritenuto di determinare per l'anno 2005 le seguenti detrazioni d'imposta I.C.I.:
1.     Detrazione totale dell'imposta per gli immobili dati in concessione al Comune e locati con canone concertato a famiglie di sfrattati e bisognosi ai sensi della Legge 431/98, per tutta la durata del contratto, debitamente registrato;
2.     Detrazione ordinaria sull'imposta dovuta per abitazione principale e pertinenze (Cat. C/6 fino ad un massimo di due): € 129, 11;
3.     Elevazione della detrazione sub 2) a € 258,23 applicata sull'abitazione principale e pertinenze in relazione a particolari situazioni di carattere socio-economico, debitamente documentate, di seguito individuate:
 
A)   Soggetti rientranti in situazioni di particolare disagio economico sociale:
 
1.     soggetti assistiti economicamente in via continuativa dal Comune;
2.     soggetti il cui nucleo familiare disponga complessivamente di un reddito imponibile, previsto ai fini delle imposte dirette, non superiore a:
a) a  € 10.329,14 se composta da una sola persona;
b) a  € 12.911,42 se composta da due persone;
c) a  € 18.075,99 se composta da tre persone;
d) a € 21.691,19 se composta da quattro persone, per ogni unità aggiuntiva il reddito va aumentato di  € 4.648,11;
3.     l'unità immobiliare deve costituire l'unica proprietà immobiliare nel territorio nazionale del soggetto richiedente ovvero del nucleo familiare cui appartiene;
4.     il soggetto richiedente deve possedere l'unità immobiliare a titolo di proprietà, oppure a titolo di usufrutto, uso, superficie ed abitazione;
5.     l'unità immobiliare deve risultare iscritta al catasto urbano ed individuata in una delle seguenti categorie:
A/2 abitazione di tipo civile
A/3 abitazione di tipo economico
A/4 abitazione di tipo popolare
A/5 abitazione di tipo ultra popolare
A/6 abitazione di tipo rurale
A/7 abitazioni in villini
6.     la maggiore detrazione spetta solo se le condizioni da sub 1) a 5) si siano verificate contemporaneamente, risultando tra loro alternative solo le condizioni sub 1) e/o 2);
7.     la maggiore detrazione non spetta se l'unità immobiliare è locata o è concessa in comodato a terzi, anche se parenti;
8.     la maggiore detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e, in caso di contitolarità, l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari;
 
B)    Al possessore di immobile che non ha compiuto i 35 anni di età e che si sia coniugato nel 2004, con un reddito imponibile fiscale complessivo, prodotto dai componenti il nucleo familiare nell'anno 2004, non superiore a € 25.822,84. La detrazione si applica agli immobili iscritti al catasto per le categorieA/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. L'unità immobiliare deve costituire l'unica proprietà immobiliare del soggetto richiedente ovvero del nucleo familiare cui appartiene, alla data di presentazione della comunicazione.
 
C)    Al possessore di immobile che al 31.12.2004 abbia nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap (Legge 104/92), o di invalidità, certificato con la percentuale minima pari al 70%, che risulti da adeguata documentazione rilasciata dalla competente Commissione Medica dell'U.L.S.S. o altro Ente. La maggiore detrazione si applica agli immobili iscritti al catasto per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. L'unità immobiliare deve costituire l'unica proprietà immobiliare sul territorio nazionale del soggetto richiedente ovvero del nucleo familiare cui appartiene, indipendentemente dal livello del reddito di cui al punto sub A);
 
 
ADEMPIMENTI per i benefici sub A) B) C):
 
I soggetti che intendono beneficiare dell'elevazione a € 258,23 della detrazione ordinaria dovranno provvedere a quanto segue, sotto pena di decadenza dal beneficio:
 
1)     Presentare la comunicazione all'Amministrazione Comunale entro il termine di versamento del saldo I.C.I., documentando, anche sotto forma di auto certificazione, ai sensi del D.P.R.  28.12.2000 n. 445, la situazione che dà titolo per ottenere i predetti benefici. Nell'ipotesi sub C) la predetta comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi. Se la certificazione attinente l’invalidità viene rilasciata in corso d’anno, la detrazione va applicata dall’anno successivo;
2)     indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del bollettino di versamento in conto corrente postale dell'imposta I.C.I., con la precisazione che ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 504/92 la detrazione dall'Imposta va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protraggono le su citate destinazioni;
3)     dal computo dei redditi rimane esclusa la rendita dell'abitazione principale, così come intesa ai fini IRPEF (redditi di fabbricati);
4)     per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante dallo stato di famiglia. Ai fini delle maggiori detrazioni, si considera la situazione anagrafica alla data del 1° gennaio;
5)     nel caso di applicazione dell'aliquota agevolata per abitazione in uso a parenti di I grado, deve essere informato il Servizio Tributi mediante comunicazione in autocertificazione, entro la data di pagamento del saldo, attestante la residenza ed allegando copia di documenti atti a comprovare l'intestazione e l'utilizzo delle utenze domestiche. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati dichiarati; in tal caso necessita comunicare la cessazione dell'uso gratuito entro l'anno in cui è avvenuta la variazione.
 
L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni che danno titolo ad ottenere la maggiore detrazione;
 
            Dato atto che delle modifiche di aliquote e delle detrazioni si è tenuto conto in sede di stesura del bilancio di previsione e che il gettito dell'imposta preventivato per l'anno 2005 non è inferiore a quello accertato per il 2004;
 
            Acquisiti i pareri previsti dagli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. n. 267/2000 quali risultano dall'allegato A) che viene inserito nella presente deliberazione;
 
 
DELIBERA
 
1)     di determinare per l'anno 2005 le ALIQUOTE I.C.I. nella misura differenziata in relazione alla diversa tipologia di immobili:
Ø     Abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 4,9 per mille. L'aliquota agevolata si applica alle abitazioni e relative pertinenze (C/6) date in uso gratuito a parenti entro il I grado in linea retta (genitori o figli) purchè il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, anche nel caso in cui l'abitazione concessa in uso gratuito sia in comproprietà.
Ø     Alloggi e relative pertinenze non locati o sfitti: aliquota del 9 per mille. Si considerano tali gli alloggi non utilizzati, da almeno due anni precedenti l'anno d'imposta, né come abitazione principale e secondaria, né dati in locazione, in comodato ed in uso a terzi;
Ø     Altri immobili, comprese le aree fabbricabili: aliquota ordinaria del 7 per mille;
Ø     Titolari di immobili locati a canone concertato (Legge 431/98): aliquota 4 per mille, prevista nella delibera di G.C. n. 70 del 17.12.99, esecutiva, limitatamente al periodo di validità del contratto, debitamente registrato. In tale caso, copia del contratto dovrà essere trasmessa al Servizio Tributi entro il 31 dicembre con validità per gli anni successivi e comunicando, invece, la cessazione della locazione entro l’anno in cui si è verificata;
Ø     Conferma dei valori minimi di riferimento ai fini della non attivazione delle procedure di accertamento per le aree edificabili sottoposte a tassazione come determinati con deliberazione di G.C. n. 389 del 15.12.1999;
 
2)     di determinare per l'anno 2005 le seguenti DETRAZIONI D'IMPOSTA I.C.I.:
 
a)     Detrazione totale dell'imposta per gli immobili dati in concessione al Comune e locati con canone concertato a famiglie di sfrattati e bisognosi ai sensi della Legge 431/98, per tutta la durata del contratto, debitamente registrato;
b)     Detrazione ordinaria sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e pertinenze (C/6 fino ad un massimo di due): € 129,11;
c)     Elevazione della detrazione sub b) a € 258,23 applicata sull’abitazione principale e pertinenze (C/6), in relazione a particolari situazioni di carattere socio-economico, debitamente documentate, di seguito individuate:
 
A)   Soggetti rientranti in situazioni di particolare disagio economico sociale:
 
1.     soggetti assistiti economicamente in via continuativa dal Comune;
2.     soggetti il cui nucleo familiare disponga complessivamente di un reddito imponibile fiscale non superiore a:
a) a  € 10.329,14 se composta da una sola persona;
b) a  € 12.911,42 se composta da due persone;
c) a  € 18.075,99 se composta da tre persone;
d) a € 21.691,19 se composta da quattro persone, per ogni unità aggiuntiva il reddito va aumentato di  € 4.648,11;
3.     l'unità immobiliare deve costituire l'unica proprietà immobiliare nel territorio nazionale del soggetto richiedente ovvero del nucleo familiare cui appartiene;
4.     il soggetto richiedente deve possedere l'unità immobiliare a titolo di proprietà, oppure a titolo di usufrutto, uso, superficie ed abitazione;
5.     l'unità immobiliare deve risultare iscritta al catasto urbano ed individuata in una delle seguenti categorie:
A/2 abitazione di tipo civile
A/3 abitazione di tipo economico
A/4 abitazione di tipo popolare
A/5 abitazione di tipo ultra popolare
A/6 abitazione di tipo rurale
A/7 abitazioni in villini
6.     la maggiore detrazione spetta solo se le condizioni da sub 1) a 5) si siano verificate contemporaneamente, risultando tra loro alternative solo le condizioni sub 1) e/o 2);
7.     la maggiore detrazione non spetta se l'unità immobiliare è locata o è concessa in comodato a terzi, anche se parenti;
8.     la maggiore detrazione spetta fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e, in caso di contitolarità, l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari;
 
B)         Al possessore di immobile che non ha compiuto i 35 anni di età e che si sia coniugato nel 2003, con un reddito imponibile fiscale complessivo, prodotto dai componenti il nucleo familiare nell'anno 2003, non superiore a € 25.822,84= La detrazione si applica agli immobili iscritti al catasto per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. L'unità immobiliare deve costituire l'unica proprietà immobiliare del soggetto richiedente ovvero del nucleo familiare cui appartiene alla data di presentazione della comunicazione.
 
 
C)         Al possessore di immobile che al 31.12.2003 abbia nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap (Legge 104/92), o di invalidità, certificato con la percentuale minima pari al 70%, che risulti da adeguata documentazione rilasciata dalla competente Commissione Medica dell'U.L.S.S. o altro Ente. La maggiore detrazione si applica agli immobili iscritti al catasto per le categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. L'unità immobiliare deve costituire l'unica proprietà immobiliare sul territorio nazionale del soggetto richiedente ovvero del nucleo familiare cui appartiene, indipendentemente dal livello del reddito di cui al punto sub A);
 
 
3) ADEMPIMENTI per i benefici sub A) B) C):
 
I soggetti che intendono beneficiare dell'elevazione a € 258,23 della detrazione ordinaria dovranno provvedere a quanto segue, sotto pena di decadenza dal beneficio:
 
1.     Presentare la comunicazione all'Amministrazione Comunale entro il termine di versamento del saldo I.C.I., documentando, anche sotto forma di auto certificazione ai sensi del D.P.R.  28.12.2000 n. 445, la situazione che dà titolo per ottenere i predetti benefici; nell'ipotesi sub C) la predetta comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi;
2.     indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del bollettino di versamento in conto corrente postale dell'imposta I.C.I., con la precisazione che ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 504/92 la detrazione dall'Imposta va rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae le su citate destinazioni;
3.     dal computo dei redditi rimane esclusa la rendita dell'abitazione principale, così come intesa ai fini IRPEF (redditi di fabbricati);
4.     per nucleo familiare si intende la famiglia anagrafica, cioè quella risultante dallo stato di famiglia. Ai fini delle maggiori detrazioni, si considera la situazione anagrafica alla data del 1° gennaio;
5.     nel caso di applicazione dell'aliquota agevolata per abitazione in uso a parenti di I grado, deve essere informato il Servizio Tributi mediante comunicazione in autocertificazione, entro la data di pagamento del saldo, attestante la residenza ed allegando copia di documenti atti a comprovare l'intestazione e l'utilizzo delle utenze domestiche. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazione dei dati dichiarati; in tal caso necessita comunicare la cessazione dell'uso gratuito entro l'anno in cui è avvenuta la variazione.
 
L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni che danno titolo ad ottenere la maggiore detrazione.
 
4) di inviare per estratto la presente deliberazione per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 143 ultimo comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000.
 

 
 
 
            La suestesa proposta di deliberazione viene approvata all’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese da tutti gli assessori presenti e votanti.
 
            La Giunta poi, discusse e valutate le ragioni ed i motivi dell’urgenza, sulla base di apposita successiva votazione palese, unanime e favorevole, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 ultimo comma T.U. 18.8.2000 n. 267.
 
 

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova


 


Ufficio RAGIONERIA-CONTAB.

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N.  209 DELL’ANNO 14-12-04
 
 

OGGETTO:    ALIQUOTE ICI E DETRAZIONI ICI - ANNO 2005

 
 
 
 
 
PARERI
(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
 
 
1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorev.
 
Li 20-12-04
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CERETTA GIANNI
 
 
2) in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorev.
 
Li 20-12-04
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to CERETTA GIANNI
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 
                     Il Sindaco                                                               Il Vice Segretario Generale
             F.to FORTIN PAOLO                                                        F.to MAGAGNIN TIZIANA
 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt. 124 e 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
 
Reg. Pubbl. N. _______________
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 21-12-04.
Contestualmente all’affissione la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari
 
Selvazzano Dentro, li 21-12-04                                                            Il Vice Segretario
                                                                                                    F.to MAGAGNIN TIZIANA
 
 
 
€  La presente viene trasmessa in copia al Prefetto
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 
€ Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 01-01-05
 
€ Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, è stata sottoposta a controllo eventuale del Difensore civico su richiesta di un quarto dei Consiglieri presentata in data ______________ prot. n. _________ ai sensi dell'art. 127 – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che:
o il Difensore civico con nota prot. n. _________ in data ______________ non ha riscontrato vizi di legittimità della deliberazione, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  in data _______________
o il Difensore civico ha comunicato con nota prot. n. _________ in data ______________ di aver riscontrato vizi di legittimità e pertanto:
à la deliberazione è stata modificata in data ______________ secondo le indicazioni del Difensore civico, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  il ________________________
à la deliberazione è stata confermata dal Consiglio comunale in data _______________, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  il ________________________
 
Selvazzano Dentro, li 13-01-05                                                             Il Vice Segretario
                                                                                                 F.to MAGAGNIN TIZIANA
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale
 
Selvazzano Dentro, li
 
                                                                                               __________________________