“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 28.12.2004 RETTIFICATA CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 08.03.2005, ADOTTATA DAL COMUNE DI VO’ (PROVINCIA DI PADOVA) IN MATERIA DI ALIQUOTE I.C.I. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2005”

 

 

LA  GIUNTA COMUNALE

 

            PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 116 del 13.12.2003 si determinavano le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili da applicarsi a questo Comune per l'anno 2004;

 

            RICHIAMATO l'art. 6 del D.Lgs 504/92, successivamente modificato dall’art. 36, comma 53 della Legge 23.12.1996, n. 662, il quale stabilisce che il Comune delibera l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in misura non inferiore al 4 per mille, ne' superiore al 7 per mille con possibilità di diversificare le aliquote nell'ambito dei limiti suindicati per le diverse fattispecie;

 

            PRESO ATTO che le aliquote in vigore per l’anno 2004 sono le seguenti:

- 6,6  per mille (sei virgola sei per mille) aliquota ordinaria;

- 5,5  per mille (cinque  virgola cinque per mille) per abitazione principale;

- detrazione per abitazione principale  € 103,29 ;

- 7     per mille (sette per mille) per fabbricati non locati;

- 4    per mille (quattro per mille) per un periodo di tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

- di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (dall'età di 65 anni in su) o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

            VISTO il D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000;

 

            VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell' ICI ed il vigente Regolamento Comunale per le Entrate Tributarie;

 

                                                                                       DELIBERA

 

di ADOTTARE per l’anno 2005 le seguenti aliquote:

- 6,6  per mille (sei virgola sei per mille) aliquota ordinaria;

- 5,0  per mille (cinque  per mille) per abitazione principale;

- detrazione per abitazione principale  € 103,29;

- 7,0    per mille (sette per mille) per fabbricati non locati;

- 4,0  per mille (quattro per mille) per un periodo di tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani (dall'età di 65 anni in su) o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- di considerare i terreni agricoli esenti dall’applicazione dell’imposta perché ricadenti in aree montano collinare, così come previsto dall’art. 7, c. 1, lettera H, del D.Lgs. 504/92, in applicazione della L. 984 del 27.12.1977.