PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

Per l'anno 2008 valgono le aliquote di cui alla determina n. 3 del 23/3/2007 

ESTRATTO DELIBERA N. 3 DEL 23.03.2007

 

OGGETTO: Determinazione in materia di aliquote e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

(……….)

 

DELIBERA

 

1. Di stabilire le seguenti  l'aliquote I.C.I.:

·         nella misura del 5 per mille per  gli immobili, le aree fabbricabili, i terreni agricoli;

·         nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari destinabili ad abitazioni che non risultino utilizzate dal soggetto  passivo o da suoi familiari, né concesse in locazione a terzi.

2. Di stabilire le seguenti detrazioni:

I) ordinaria per l'abitazione principale di €uro 105,00;

II) elevata a €uro 210,00 in favore delle categorie di soggetti passivi sotto indicate:

·         soggetto  passivo assistito economicamente dal Comune in via continuativa ai sensi del regolamento comunale per la realizzazione di interventi e prestazioni  di servizi in campo sociale;

·         soggetto  passivo anziano ultra 60-enne, disabile o portatore di handicap (con un grado di invalidità di cui alle lettere  da A) a D) dell’art. 1 della Legge 68/99) che acquisisca la dimora abituale in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente;

·         soggetto  passivo il cui nucleo familiare anagrafico sia composto anche da uno o più familiari disabili o portatori di handicap, con un grado di invalidità di cui alle lettere  da A) a D) dell’art. 1 della Legge 68/1999.

3. di stabilire inoltre che:

- Per usufruire delle detrazioni previste alla voce sub II) è necessario che ricorrano tutte e contemporaneamente le seguenti condizioni:

1)       l'unità immobiliare destinabile ad abitazione, e la relativa pertinenza, deve costituire l’abitazione principale del soggetto  passivo ovvero del nucleo familiare anagrafico cui il soggetto appartiene, ai sensi del combinato disposto degli art. 3 comma 1 e art. 8 comma 2 del D. Lgs. 504/92. E’ fatto salvo il possesso di  ulteriori beni soggetti ad imposta I.C.I. per un valore imponibile non superiore a €uro 5.000,00.

a.      Sono escluse dal beneficio della maggiore detrazione:

b.       le unità immobiliari destinabili ad abitazione iscritte in catasto nelle categorie A/01, A/07, A/08, A/09, A/10;

c.       le unità immobiliari destinabili ad abitazione locate o concesse in comodato a terzi , anche se parenti.

2)       l’I.S.E. del nucleo familiare anagrafico cui il soggetto passivo appartiene non sia  superiore, con riferimento all’anno in corso e a seconda del numero dei componenti, a:

1 €uro 15.000,00

2 €uro 18.000,00

3 €uro 26.000,00

4 e più €uro 33.000,00

- La maggiore detrazione spetta al soggetto passivo fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e in relazione alla quota di destinazione della stessa ad abitazione principale, l'eventuale eccedenza non può essere utilizzata dagli altri contitolari;

- Il soggetto  passivo che intenda beneficiare della maggiore detrazione di cui sopra dovrà provvedere a pena di decadenza a:

a)      presentare, entro il termine per il pagamento del saldo per l’anno d’imposta, apposita richiesta all'Amministrazione Comunale corredata da una dichiarazione nella forma dell'autocertificazione come da modelli prestampati, attestante:

                                               I.      la posizione nei riguardi dei diritti goduti sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia del soggetto passivo che del proprio nucleo familiare;

                                             II.      la categoria catastale dell'unità immobiliare;

b)      presentare apposita la situazione I.S.E. con riferimento all’anno in corso certificata da soggetto abilitato;

c)       indicare l'importo della maggiore detrazione spettante nell'apposito spazio del versamento dell'imposta I.C.I. di conto corrente postale;

- L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere ogni ulteriore documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni per la maggiore detrazione.