PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

DELIBERA

 

1.      Di confermare  l’aliquota ICI per l’anno d’imposta 2010 nella misura base del  5,5 per mille, elevata al 7 per mille  per le abitazioni non locate  e  ridotta  al 5 per mille  per l’abitazione principale  per le motivazioni in premessa esposte e riepilogando:

 

Aliquote per il 2010 

·        Abitazione principale (A1, A8, A9) e due  unità di pertinenza (alle ulteriori pertinenze si applica l'aliquota del 5,5 per mille): 5,00 per mille della base imponibile;

·        Garage, posti-auto, soffitte, cantine accatastate autonomamente (che non siano pertinenze dell'abitazione principale): 5,5 per mille della base imponibile;

·        Altri fabbricati: 5,5 per mille della base imponibile;

·        Terreni agricoli: 5,5 per mille della base imponibile;

·        Aree fabbricabili: 5,5 per mille della base imponibile;

·        Abitazione non locate : 7 per mille della base imponibile, abitazioni per le quali non sono registrati contratti di locazione da almeno 1 anno, sono escluse le pertinenze che scontano l’aliquota del 5,5 per mille;

 

2.      Di dare atto che ai sensi art. 1 DL. n. 93 convertito L. n. 126/08 sono esclusi da imposta le abitazioni principali nonché le 2 pertinenze per le categorie ad eccezione della categorie A1 A8 A9;

 

3.      Di prevedere,  per l’anno d’imposta 2010, la detrazione sulla  abitazione principale  nella misura di  € 103.29= 

 

 Detrazione per l'abitazione principale
Alla somma dovuta per l'abitazione principale devono essere sottratte Euro 103.29 se il possesso si protrae per 12 mesi, oppure un importo proporzionale ai mesi di possesso.

Se un fabbricato è posseduto da più persone, la detrazione spetta solamente a chi lo utilizza come abitazione principale e la detrazione va divisa in parti uguali tra coloro che vi abitano, indipendentemente dalle quote di possesso.

 

Si considera abitazione principale:

·        la casa nella quale si è residenti;

·        la casa concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli), purchè il parente vi dimori abitualmente (e ciò sia comprovato da residenza anagrafica) e, in caso di contitolarità, l'immobile non sia già adibito ad abitazione principale da uno dei contitolari, che in tal caso è l'unico a godere del beneficio.

Il beneficio della concessione in uso gratuito deve essere dichiarato  dal proprietario mediante autocertificazione  da consegnare all’ufficio tributi  entro la data di scadenza del pagamento del saldo.

La suddetta autocertificazione sarà tenuta valida per tutti gli anni successivi fino a che  non pervengano comunicazioni di variazioni.

 

4.      di comunicare copia della presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del  Ministero delle Finanze;

 

5.      di  pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale, la presente deliberazione;